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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45161/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 16 settembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 5, comma 15, legge n. 109 del 2012 e agli artt. 48 e 480 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e 605 cod. proc. pen. e degli artt. 132, 133, 81, secondo comma, 62 -bis, 163 e 175 cod. pen., e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello aveva rigettato le istanze di applicazione del minimo della pena, anche in relazione all'aumento per la continuazione, e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Il ricorrente sostiene che sussistono i presupposti per l'accoglimento di dette istanze, indicati nella giovane età, nella incensuratezza e nel buon comportamento processuale.

Inoltre, sostiene che la motivazione adottata per il diniego è illogica poiché si afferma che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indicato a sua insaputa, nella istanza volta al conseguimento del permesso di soggiorno, quale datore di lavoro dell'imputato, mentre sussistevano elementi di prova che deponevano in senso contrario.

3. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità.

La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifesta illogicità, in ordine al rigetto delle predette istanze, mentre il ricorrente non attacca con una critica argomentata le ragioni poste a base della decisione, limitandosi a rinnovare in questa sede gli argomenti a sostegno dei motivi di appello.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Inoltre, con il motivo di ricorso si chiede a questa Corte di cassazione una rivalutazione delle prove per pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto.

In sostanza le censure attengono al merito, cosicché le stesse risultano inammissibili in questa sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 16 settembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 5, comma 15, legge n. 109 del 2012 e agli artt. 48 e 480 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e 605 cod. proc. pen. e degli artt. 132, 133, 81, secondo comma, 62 -bis, 163 e 175 cod. pen., e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello aveva rigettato le istanze di applicazione del minimo della pena, anche in relazione all'aumento per la continuazione, e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Il ricorrente sostiene che sussistono i presupposti per l'accoglimento di dette istanze, indicati nella giovane età, nella incensuratezza e nel buon comportamento processuale. Inoltre, sostiene che la motivazione adottata per il diniego è illogica poiché si afferma che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indicato a sua insaputa, nella istanza volta al conseguimento del permesso di soggiorno, quale datore di lavoro dell'imputato, mentre sussistevano elementi di prova che deponevano in senso contrario. 3. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifesta illogicità, in ordine al rigetto delle predette istanze, mentre il ricorrente non attacca con una critica argomentata le ragioni poste a base della decisione, limitandosi a rinnovare in questa sede gli argomenti a sostegno dei motivi di appello. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Inoltre, con il motivo di ricorso si chiede a questa Corte di cassazione una rivalutazione delle prove per pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto. In sostanza le censure attengono al merito, cosicché le stesse risultano inammissibili in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021.