CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:ASTRO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della C(:)RTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 novembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, rideterminando la pena inflittagli in quella finale di 30 anni di reclusione, tra le sentenze pronunciate: a) dalla Corte di assise di appello di Catanzaro in data 23 giugno 2016, irrevocabile in data 1 dicembre 2017, di condanna alla pena di 30 anni di reclusione per omicidio aggravato, ricettazione e associazione di stampo mafioso, commessi i primi due il 18 luglio 2007 in agro di Cutro, l'associazione dalla fine degli anni '80 sino al dicembre 2008 in [OSCURATO:PERSONA], Crotone e Lombardia (cd. operazione Filottete); b) dalla Corte di assise di appello di Catanzaro in data 26 novembre 2015, irrevocabile in data 4 dicembre 2017, di condanna alla pena di 30 anni di reclusione, per i reati di omicidio continuato, omicidio tentato, detenzione di armi, ricettazione ritenuti in continuazione e con la riduzione per il rito, commessi il 14 maggio 2012 in [OSCURATO:PERSONA] (c.d. operazione Impluvium); c) dalla Corte di appello di Catanzaro in data 18 dicembre 2017, irrevocabile in data 4 aprile 2018, di condanna alla pena di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di associazione mafiosa, commessa dal 2008, estorsione dal 2008, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, commessa dal 2007 al 2012, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti dal 2008 al 2012, in [OSCURATO:PERSONA] (operazione [OSCURATO:PERSONA]). 1.1. Con sentenza in data 14 gennaio 2022, la Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, annullò l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, essendo stata tralasciata «la disamina degli elementi fattuali dai quali poter desumere che sin dall'ingresso detta predetta formazione di stampo mafioso egli avesse già programmato e deciso la consumazione cili tutti i successivi episodi criminosi giudicati» e non emergendo da quali dati concreti e verificabili il Giudice dell'esecuzione avesse dedotto che gli altri reati erano stati posti in essere da Scandale «quale esecutore delle attività della cosca». 1.2. Con ordinanza in data 18 settembre 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Scandale, non essendovi elementi in grado di avallare la tesi di una programmazione preventiva e unitaria dei singoli episodi di reato per i quali egli aveva riportato condanna, considerati, quanto ai reati di associazione mafiosa, l'imprevedibile avvicendarsi, in un contesto di discontinuità, di varie compagini criminali alla guida del locale di [OSCURATO:PERSONA] (come le cosche Combariati e Manfreda), nonché, quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il fatto che esso era stato commesso in reazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sicché il medesimo non poteva essere stato oggetto di una ideazione contemporanea all'adesione di Scandale alla compagine mafiosa. 2. Scandale ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. per i quali Scandale ha riportato condanna. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispetto ai reati di associazione mafiosa, che la Corte abbia proposto una ricostruzione assolutamente illogica quanto all'assunto che il mutamento della guida del locale di [OSCURATO:PERSONA] abbia mutato la natura dell'associazione con la costituzione di una nuova cosca. Difatti, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] riporterebbe che: «da queste e altre risultanze (tra cui le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]) si evince che [OSCURATO:PERSONA] classe '65 "u' riepule" aveva assunto il comando del locale petilino nel 2008 conservandolo fino alla sua uccisione nel 2012, anche in ragione della coeva carcerazione del capo storico [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha confermato le predette dinamiche riferendo che la decisione di attribuire il comando del locale di Petilia a [OSCURATO:PERSONA] era stata presa da tutti i locali attivi nel crotonese e da potenti famiglie del reggino con l'ultima parola data da [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del locale di Cirò, che in quel momento rivestiva la "carica" di "crimine" per l'area crotonese. Tale decisione, secondo il collaboratore, era scaturita dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] classe 1957, detto "Tummulune" era stato posato poiché in stato di detenzione. Ne discende che il mutamento della struttura organizzativa derivi da una esigenza intrinseca al locale stesso che ha la necessità, in un periodo senza reggenza, di una guida presente e forte sul territorio. Quindi la sostituzione del boss, da Comberiati a Manfreda, non è sintomo di un cambiamento della natura della cosca, come asserisce la Corte». Dunque, i dissidi registrati all'interno del locale avrebbero portato all'avvento di una nuova cosca "costruita" dall'esterno con a capo Manfreda, che benché sorta sulle ceneri di quella Combariati, non potrebbe ritenersi in continuità con il passato, avendo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] evidenziato che la sostituzione era stata una scelta frutto della necessità di mantenere operativa la 'ndrina e assicurarne la continuità, come anche confermato da numerosi collaboratori di giustizia, che avrebbero riferito sull'attività di spaccio di stupefacenti svolta dalla stessa (quali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Illogica sarebbe, al riguardo, la motivazione del provvedimento laddove avrebbe obliterato, a proposti delle conversazioni di Scandale con Pace, quanto affermato dalla stessa sentenza, ovvero che i loro discorsi offrissero la prova di come i due interlocutori fossero stabilmente inseriti nel contesto associativo. Quanto, poi, all'invocata continuazione tra il reato associativo e fatti omicidiari, la motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe apparente rispetto alle vicende omicidiarie che riguarderebbero Scandale. In particolare, quanto alla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza Impluvium, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato organizzato, tra gli altri, da Scandale, in reazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato ritenuto autore [OSCURATO:PERSONA], originario bersaglio dell'agguato. Sul punto, si osserva che egli sarebbe appartenuto alla consorteria 'ndranghetista operante nel territorio pedino fin dal 2003 (così la sentenza Tabula rasa del 19 febbraio 2016), sicché egli, già da tale momento, sarebbe stato consapevole di dover compiere delle azioni omicidiarie, come dimostrato dalla sua prontezza nel compiere le c.d. ambasciate serie, ossia gli affari illeciti per conto della consorteria di appartenenza, soprattutto nel campo degli omicidi. Pertanto, considerato che tutti i reati da lui commessi sarebbero della stessa indole e matrice, in virtù di una affectio societatis;• mai venuta meno, sarebbero stati realizzati nello stesso contesto territoriale, tra gli anni 2007-2012, per conseguire i medesimi obiettivi e con le medesime modalità esecutive, ciò consentirebbe di riconoscere il vincolo della continuazione in sede di esecuzione della pena. 3. In data 10 gennaio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che, ove il riconoscimento di una medesima risoluzione criminosa sia richiesto in relazione a diverse condotte di partecipazione ad associazioni di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni o a una medesima organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).Sempre in premessa, la continuazione tra il delitto di partecipazione a un'associazione a delinquere e i reati fine commessi da esponenti del sodalizio può essere riconosciuta a condizione che questi ultimi risultino essere stati programmati, pur nelle sole linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione (ex multis, Sez. 1, n. 40318 del 4/07/2013, Corigliano, Rv. 257253 - 01). Viceversa, essa non ricorre rispetto ai reati che, pur rientrando nell'ambito delle attività della consorteria criminosa e pur finalizzati al suo rafforzamento, non siano stati programmati ab origine, in specie quando siano legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (tra le tante Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 - 01). 3. Tanto premesso, la Corte territoriale, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha escluso, con motivazione congrua a logica, che, sulla base degli stessi elementi che l'istante aveva allegato a corredo della richiesta di applicazione della continuazione, potesse configurarsi una identità tra le due compagini associative di stampo mafioso e, inoltre, ha escluso che al momento della sua adesione alla prima associazione di stampo ‘ndranghetistico, Scandale potesse avere previsto e voluto, sia pure nelle linee generali, gli omicidi oggetto della sentenza sub 2). 3.1. Quanto al primo profilo, invero, le vicende del locale di [OSCURATO:PERSONA], come ricostruite nella sentenza cd. Tabula rasa, hanno condivisibilmente portato la Corte di appello a ritenere dimostrata una preventiva adesione di Scandale alle compagini criminali di cui, nel tempo, egli aveva fatto parte e che si erano avvicendate sul territorio. Ciò in quanto, a seguito dell'arresto, nel 2008, del capo storico della cosca, [OSCURATO:PERSONA] classe '57, al vertic:e del sodalizio era stato posto [OSCURATO:PERSONA], sino al 2012, anno del suo assassinio. Tale avvicendamento, secondo quanto ricavato dall'intercettazione ambientale tra Scandale e [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito il momento conclusivo di un processo che aveva portato alla fine della egemonia dei membri della famiglia Comberiati, con la creazione di una nuova cosca "costruita" dall'esterno con a capo Manfreda, retta su altri equilibri e dedita ad attività illecite fra cui quelle in materia di droga, al cui interno Scandale era stato inizialmente relegato in un ruolo marginale. Rispetto a tale ricostruzione fattuale degli eventi che dalla cosca Combariati avevano portato a quella Manfreda, la difesa ha opposto una alternativa lettura degli elementi probatori, che non offre adeguate risposte a quanto l'ordinanza impugnata asserisce in ordine alla realizzazione di un nuovo patto associativo volto a dare vita a un nuovo aggregato criminale nato dall'irrplosione di quello precedente, dilaniato dai dissidi interni, la CIA creazione non poteva certo essere stata prevista da Scandale all'atto del suo ingresso nella cosca Combariati.Epperaltro, a ben vedere, la ricostruzione difensiva parrebbe prefigurare, in realtà, una sostanziale unicità del sodalizio mafioso. E tuttavia, se così fosse, il reato sarebbe unico e non si configurerebbe alcuna continuazione tra due fattispecie associative; sicché anche sotto tale profilo, la prospettazione contenuta nel ricorso risulterebbe aspecifica e, in ogni caso, manifestamente infondata. 3.2. Quanto, poi, all'ipotizzata continuazione tra l'associazione mafiosa e i delitti-fine, rileva il Collegio che il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento, che ha segnalato il carattere contingente ed estemporaneo delle ulteriori vicende, certamente non previste né prevedibili al momento in cui vi Scandale aveva fatto ingresso nel nuovo sodalizio. Come ben spiegato nel provvedimento impugnato, infatti, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato commesso in «reazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il capo del gruppo» di cui era stato ritenuto autore [OSCURATO:PERSONA], scampato all'agguato in cui aveva trovato la morte il fratello. Ciò che, in definitiva, rende tutt'altro che illogica l'affermazione secondo cui il fatto di sangue nei confronti dei fratelli Vona fosse maturato in una fase successiva all'ingresso di Scandale nel sodalizio a seguito dell'evoluzione delle dinamiche del medesimo, sicché non poteva essere stato oggetto di una programmazione contemporanea all'adesione alla compagine mafiosa. In conclusione, anche sul punto in questione la prospettazione difensiva si connota in termine di marcata e insuperabile aspecificità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr