CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione ex art. 102 cod. proc. civ., dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per una pluralità di reati, ritenuti in continuazione tra loro, con sentenza del Tribunale di Ancona del 2 marzo 2015 riformata dalla Corte d'appello di Ancona, con pronuncia del 16 ottobre 2017, che ha dichiarato l'estinzione di un rato agli stessi ascritto, per intervenuta prescrizione, modificando di conseguenza le applicate pene accessorie. 2. La decisione di secondo grado è stata a sua volta parzialmente annullata (senza rinvio) da Sez. 3, n. 36364 del 2 aprile 2019 in forza della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati satelliti di cui ai capi B), circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e A), in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai residui reati per i quali è intervenuta condanna e con rinvio per la rideterminazione della pena. 3 In sede di giudizio rescissorio, la Corte d'appello di Perugia con la sentenza indicata in epigrafe ha rideterminato la pena per i due imputati espungendo dal calcolo gli aumenti in precedenza eseguiti con riferimento ai rati successivamente dichiarati estinti dalla Suprema Corte (con conferma delle pene accessorie già applicate in sede d'appello per l'assenza di modifica dei relativi presupposti applicativi). Ha così operato il giudice di merito, preso atto del formatosi giudicato progressivo in ordine ai reati in continuazione per i quali il ricorso per cassazione è stato rigettato, in ragione dell'immutato reato più grave da cui muovere per il calcolo della pena e in forza della precisa indicazione di ogni singolo aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satelliti già ritenuti in continuazione. In considerazione delle specifiche deduzioni difensive, la Corte territoriale ha altresì chiarito che, nella specie, le pene di cui ai reati coperti dal giudicato progressivo sono state fatte oggetto di ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero, con conseguente irrilevanza di quanto prospettato dalla difesa degli imputati circa l'intervenuto decorso dei termini (massimi) di durata delle misure cautelari, compresa la custodia cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] solo con riferimento ai reati di cui all'emesso M.A.E. Irrilevante è stata altresì ritenuta la circostanza per la quale, a dire della difesa, sul punto comunque non producente in sede di merito la relativa documentazione, il M.A.E. per [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato emesso non con riferimento a tutti i reati di cui ai capi d'imputazione (in situazione di mancata rinuncia all'applicazione del principio di specialità). Per la Corte territoriale si sarebbe difatti trattato di fattispecie ormai decise con sentenza passata in giudicato proprio in forza della citata sentenza rescindente. 4. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, tramite il medesimo difensore di fiducia, hanno proposto congiunti ricorsi per cassazione articolando, in totale, tre motivi, dei quali i primi due comuni a entrambi e il terzo relativo solo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con i primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, articolati congiuntamente dagli stessi ricorrenti, si deducono la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen, e 624 e 627 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in merito alla rideterminazione della pena. Per i ricorrenti la Corte territoriale, ritenendo formatosi il giudicato progressivo con riferimento ai reati in continuazione, avrebbe violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non aver rideterminato la pena per tutti i reati in continuazione tra loro, essendosi limitata invece alla mera eliminazione delle pene già comminate per i reati satelliti oggetto di declaratoria di estinzione in sede di legittimità. Così operando, peraltro, la sentenza impugnata si mostrerebbe altresì priva di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena con riferimento ai reati in continuazione. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce l'inosservanza degli artt. 26 e 32 della I. n. 69 del 2005, con conseguente violazione del principio di specialità (al quale l'imputato non avrebbe rinunciato), per aver la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, proceduto anche con riferimento a fatti anteriori e diversi da quelli oggetto di M.A.E. La sentenza, peraltro, non avrebbe motivato sulla dedotta violazione di legge. 5. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi congiunti, complessivamente considerati, sono infondati. 2. Con i primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta, si deducono violazioni di legge (compresi gli artt. 624 e 627 cod. proc. pen.) e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale argomentato dalla formazione progressiva del giudicato per limitarsi alla mera eliminazione delle pene inerenti ai reati satelliti dichiarati estinti dalla Suprema Corte. A detta dei ricorrenti, invece, il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere a rideterminare la pena complessiva previa rideterminazione della pena base e dei singoli aumenti per la continuazione. 2.1. Va, in premessa, ricordato che secondo l'art. 624 cod. proc. pen. nel caso in cui la Corte di cassazione pronunci un annullamento parziale perché non esteso a «tutte le disposizioni», la sentenza impugnata acquista autorità di cosa giudicata «nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Con l'espressione «parti della sentenza» devono intendersi tutte le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, acquista difatti autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193419-01; si veda sul punto, ancorché in motivazione, anche Sez. 1, n. 6168 del 17/12/2019, dep. 2020, Castiglione, Rv. 278473-01). Quanto innanzi implica che anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva. Ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia a oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato e a un solo capo di imputazione, esaurendosi il giudizio, anche in tal caso, in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. 1, n. 6168/2020, Castiglione, cit., in motivazione). 2.2. Il giudicato progressivo è quindi suscettibile di realizzarsi anche nel caso, come quello di specie, in cui, in forza dell'annullamento parziale del mero reato satellite, non sia mutata la struttura del reato continuato, e ciò, alle condizioni di seguito evidenziate, non solo con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine ai reati non interessati dalla sentenza d'annullamento ma anche in merito al relativo trattamento sanzionatorio. 2.3. A date condizioni, difatti, come peraltro avvenuto nella fattispecie concreta, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può addirittura essere posta in esecuzione (circostanza che, a fortiori, presuppone l'acquisto dell'autorità di cosa giudicata anche con riferimento al trattamento sanzionatorio). Come chiarito da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione a uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici. 2.4. Deve dunque in questa sede ulteriormente chiarirsi che il giudicato progressivo si realizza, non solo circa la responsabilità dell'imputato in merito alle fattispecie in continuazione non interessate dall'annullamento ma anche con rifermento al relativo trattamento sanzionatorio, nel caso, come quello di specie, in cui, in forza dell'annullamento parziale con riferimento al reato satellite non sia mutata la struttura del reato continuato e la pena stessa, dalla quale deve essere solo espunto l'aumento per la fattispecie satellite, presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione. 2.5. Orbene, premesso quanto innanzi, le doglianze in esame sono infondate in quanto la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio di cui innanzi. Il giudice di merito, difatti, avendo la Suprema Corte annullato solo con riferimento a un reato satellite per ciascuno dei due imputati e rigettato nel resto le doglianze, ha preso atto del giudicato progressivo formatosi in merito, non essendo mutata la struttura del reato continuato, così rideterminando la pena finale previa eliminazione degli aumenti con rifernnento ai reati estinti per prescrizione. Così facendo, la Corte territoriale ha peraltro rispettato la statuizione di annullamento circa la dichiarazione d'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati, in ordine ai residui reati per i quali è intervenuta condanna ma non interessati dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione. 3. Parimenti infondato è il terzo motivo, dedotto solo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si prospetta l'inosservanza degli artt. 26 e 32 della I. n. 69 del 2005, con conseguente violazione del principio di specialità (al quale l'imputato non avrebbe rinunciato), per aver la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, proceduto anche con riferimento a fatti anteriori e diversi da quelli oggetto di M.A.E. Da un lato, difatti, vale nella specie quanto detto in merito al giudicato progressivo, non avendo quindi la Corte territoriale proceduto in merito alle parti della sentenza coperta da giudicato, e, dall'altro deve ribadirsi che, in tema di M.A.E., ai sensi dell'art. 32 della I. n. 69 del 2005, vige un principio di specialità «attenuata», per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per «fatti anteriori e diversi» a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento (ex plurimis, Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, Cascarino, Rv. 269430-01). 4. In conclusione, al rigetto dei ricorsi congiunti segue la condanna dei ricorrenti al pagamento del