CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 18697/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 18153-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 205/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 187/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18153/2019 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 5 giugno 2018, la Corte d'Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, rigettava l’opposizione proposta dalla ASL di Taranto avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da GianfrancoMiloro, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con i quali, istanti i predetti dipendenti, tutti i dirigenti medici, era stato ingiunto alla ASL datrice il pagamento delle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale ridotta, successivamente al novembre 2006 rispetto a quanto riconosciuto a seguito della graduazione delle funzioni risultante dal calcolo di cui all’art. 24 CIA del dicembre 2001 in attuazione del principio dell’unicità del trattamento economico a parità di funzioni applicato a seguito dell’incorporazione nella ASL di Taranto dell’azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto, ovvero a titolo di retribuzione minima contrattuale e condannava la ASL al pagamento delle somme recate dai decreti ingiuntivi. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, quanto alla retribuzione di posizione variabile aziendale, non diversamente dal primo giudice, l’azione monitoria volta alla rivendicazione di un emolumento goduto e ridotto dalla ASL con atto assunto quale privato datore di lavoro e come tale soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, di dover, quindi, pronunciare nel merito e concludere , questa volta in difformità dal primo giudice, nel senso dell’ingiustificatezza della riduzione non condizionata dalla capienza del relativo Fondo ed ammessa solo in caso di valutazione negativa del dirigente, quanto alla retribuzione minima contrattuale fondata la pretesa non avendo la ASL provato il “recupero” da parte dei dirigenti delle somme percepite a titolo di retribuzione di posizione fissa e variabile in misura inferiore a quella stabilita dal CCNL attraverso il pagamento di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Taranto, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, i soli Miloro e Ferri. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e così la nullità della sentenza impugnata, per aver la Corte territoriale, consapevole della diversità delle domande proposte nelle cause riunite, deciso uniformemente le cause, statuendo su questioni e censurando statuizioni non oggetto di pronunzia in primo grado. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, 50 del successivo CCNL 1998/2001, 2, comma 1 e 63 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 c.c., la ASL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, assumendo essere l’amministrazione abilitata ad intervenire unilateralmente sulla determinazione dell’indennità di posizione atteso che le norme relative al finanziamento degli istituti del trattamento economico non attengono alle posizioni individuali dei singoli dipendenti non generando specifici diritti, dando, al contrario, luogo ad atti di macro-organizzazione soggetti alla cognizione del giudice amministrativo. - Con il terzo motivo la ASL ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi nazionali di lavoro, assumendo doversi interpretare l’art. 54 del CCNL comparto Sanità 1994/1997 nel senso che la retribuzione di posizione minima contrattuale è dovuta in aggiunta alla variabile laddove questa non raggiunga il trattamento minimo contrattuale spettante al dirigente medico, evenienza nella specie non verificatasi, dovendo ritenersi tale circostanza risultata provata, non essendo stata contestata dai dirigenti che avevano agito in sede monitoria. - Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c. e segg., la ASL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della denegata compensazione del credito che la medesima ASL sostiene di poter vantare alla luce della prospettata interpretazione dell’art. 54 CCNL del comparto Sanità 1994/1997 avendo versato ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale somme superiori a quelle dovute a titolo di posizione minima contrattuale cui soltanto era tenuta, maggiori somme la cui erogazione era risultata provata per non aver gli originari istanti addotto, come era loro onere, la prova contraria, trovando pertanto fondamento la richiesta compensazione. - Venendo all’esame dei formulati motivi, è a dirsi come il primo di essi debba ritenersi inammissibile, non dando conto la ASL ricorrente dell’asserita diversità di causa petendi e petitumche caratterizzerebbe le distinte cause poi riunite in sede di appello e darebbe, quindi, luogo al denunciato scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, che, peraltro, se ravvisabile, come sembra sostenere la ASL ricorrente, in relazione alla pronuncia resa dalla Corte territoriale in punto giurisdizione si rivela altresì infondato, avendo la stessa ASL ribadito la questione in questa sede conil secondo motivo di impugnazione. - E tale secondo motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto essere l’azione monitoria volta, non all’impugnazione di atti che, in quanto incidenti sul finanziamento degli istituti del trattamento economico, si qualificano come di macro-organizzazione, ma solo alla rivendicazione di un trattamento economico in precedenza goduto ma poi unilateralmente ridotto dall’amministrazione datrice con atto assunto quale privato datore di lavoro e, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. - Parimenti infondati risultano il terzo ed il quarto motivo, dovendo ritenersi aver la Corte territoriale correttamente disatteso l’interpretazione prospettata dalla ASL ricorrente in ordine alla disciplina contrattuale sulla retribuzione di posizione qualedettata dall’art. 54 del CCNL di comparto del 5/12/1996, dall’art. 40 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla norma di interpretazione autentica di tali disposizioni di cui all’art. 24, comma 11, del CCNL del 2005 e, viceversa accolto una lettura di tale disciplina percui la retribuzione di posizione dovuta al dirigente è quella corrispondente all’importo della retribuzione di posizione variabile aziendale risultante in base alla graduazione delle funzioni che, tuttavia, non può mai essere inferiore alla retribuzione di posizione minima contrattuale, prevedendosi a fronte di questa evenienza i conguaglio fino a concorrenza, lettura in base alla quale la retribuzione di posizione variabile aziendale, in quanto emolumento destinato in via esclusiva a remunerare il dirigente in relazione al valore della posizione funzionale ricoperta, risulta da un lato irriducibile e dall’altro fatta oggetto di obbligatoria integrazione fino a concorrenza della retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ipotesi in cui risulti a questa inferiore, da qui derivando la sussistenza di entrambe le tipologie di credito oggetto dell’azione monitoria dei dirigenti - atteso che i crediti successivi al 2002 sono stati azionati per aver ricevuto una retribuzione di posizione variabile aziendale inferiore alla retribuzione di posizione minima contrattuale non integrata come contrattualmente dovuto, mentre i crediti successivi al 2006 sono stati azionati per aver ricevuto la retribuzione di posizione variabile aziendale ovvero l’emolumento specificamente destinato a remunerare l’impegno funzionale del dirigente in rapporto alla graduazione sancita dalla ASL, in misura inferiore rispetto a quella risultante dalla graduazione delle funzioni per essere stata unilateralmente ridotta dall’Amministrazione – e l’inconfigurabilità della compensazione richiesta dalla ASL, fondata sulla tesi per cui la retribuzione di posizione dovuta è esclusivamente quella minima contrattuale incrementabile in base alla quota variabile aziendale nell’importo di volta in volta risultante in base alle decisioni in merito assunte dalla ASL datrice in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo, tesi da cui discenderebbe l’ammissibilità della compensazione delle maggiori somme che la ASL asserisce di aver versato a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale rispetto agli importi contrattualmente dovuti corrispondenti alla retribuzione di posizione minima contrattuale con i crediti azionati dai dirigenti medici in sede monitoria. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito