CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 03091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25835 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 25835/2016 Numero sezionale 6168/2021 Numero di raccolta generale 3091/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente – per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione 12 luglio 2016, n. 14229; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 694/22/2015, depositata il 16 aprile 2015; la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14229/2016, aveva dichiarato improcedibile il ricorso, avendo accertato che il suddetto atto non era stato depositato nei termini di cui all’art. 369, cod. proc. civ.; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per la revocazione della ordinanza affidato a un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; con memoria del 15 ottobre 2019 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso della procedura di cui al decreto-legge n. 193/2016 ed avendo provveduto al versamento degli importi; con ordinanza del 27 novembre 2019 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di far pervenire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata in relazione all’atto impositivo oggetto di causa; considerato che: 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 25835/2016 Numero sezionale 6168/2021 Numero di raccolta generale 3091/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 parte ricorrente, con la memoria del 15 ottobre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto di pronunciare la cessazione della materia del contendere; a seguito della comunicazione dell’ordinanza di questa Corte del 27 novembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria in data 25 agosto 2021 con la quale ha segnalato che la direzione provinciale di Vicenza aveva comunicato che il ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; con la suddetta memoria, inoltre, l’Agenzia delle entrate ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; atteso quanto richiesto dalle parti nei rispettivi atti difensivi, deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 6 dicembre 2021. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A