CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22982/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nel corpo della propria memoria, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2022 la Corte di appello di Torino - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 17 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il reato di furto aggravato (commesso in concorso con altri) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla qualificazione del fatto come delitto consumato e non invece come tentativo, rappresentando che i concorrenti nel reato sono stati sorpresi dagli operanti ancora all'interno del locale ove sono ubicate le cantine delle persone offese mentre erano atti ad apprendere le res altrui e si sono dati alla fuga senza portare nulla con sé, ragion per cui i beni in di:scorso non erano ancora usciti «dalla sfera di vigilanza e controllo diretti dell'offeso». 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62, comma 1, n. 4 cod. pen., considerato quanto esposto dai Carabinieri (nel verbale di sequestro del 2 gennaio 2019) a proposito dei beni oggetto materiale del reato, essendosi i Giudici di merito limitati a dare atto che tra essi vi erano due computer e una «PS3», tralasciandone lo stato, nonostante quanto dedotto con il gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha considerato fondata la qualificazione del fatto come tentato furto, ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cit., sarebbe congrua, logica ed esente da censure proponibili in questa sede ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha richiamato quanto esposto nel ricorso e ha rappresentato che, dalla fondatezza dell'impugnazione nella parte in cui ha chiesto la qualificazione del fatto come tentativo (riconosciuta dal Procuratore generale) dovrebbe conseguire l'annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In materia di furto:- «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e dunque «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 2740115 - 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483); - «ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, cit., che condivisibilmente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01, che ha chiarito come siano «il monitoraggio della azione furtiva in essere» e «il conseguente intervento difensivo in continenti» a impedire «la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo» in quanto l'agente non ha «conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo»). Dalla sentenza impugnata - la cui ricostruzione del fatto non è stata oggetto di censura (non essendo stato neppure addotto il travisamento della prova: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) - si trae che i Carabinieri hanno colto i correi dell'imputato (che li attendeva all'esterno, nei pressi dello stabile de quo, al posto di guida di una vettura con il motore acceso) nei corridoi inferiori dell'immobile in possesso di più oggetti (risultati essere di proprietà della persona offesa), che solo alla vista dei militari hanno abbandonato dandosi alla fuga. Pertanto, i Giudici di merito hanno ritenuto che gli agenti nella specie abbiano conseguito - sia pure per un breve lasso di tempo - l'autonoma disponibilità delle res, in effetti uscite «dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117%2014, cit.), e hanno di conseguenza qualificato il fatto come furto consumato con una motivazione congrua e conforme ai princìpi sopra esposti. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. La Corte territoriale ha disatteso il gravame - che aveva addotto l'obsolescenza dei computer oggetto di impossessamento e la presenza tra i beni in discorso di talune bottiglia, alcune delle quali aperte (richiamando il verbale del sequestro stilato dai Carabinieri; cfr. atto di appello) - evidenziando come tra le res vi fosse pure una consolle PS3, così escludendone lo «scarso valore» (cfr. Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep.2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01) e, dunque, argomentando compiutamente sulla prospettazione della difesa, che in questa sede peraltro ha reiterato il medesimo ordine di censura (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), genericamente assumendo che non si sia argomentato sullo stato di essa (non oggetto di specifiche allegazioni con il gravame, come esposto) e senza neppure addurre che sul punto vi sia stato un travisamento della prova (atteso che anche il ricorso fa riferimento solo ai computer e non alla consolle). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e