CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 19239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n° 7786del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof aw. Lorenzo del Federico (cf[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:TELEFONO] - pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio suo e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf RSOLRA 65R69 H501B; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), in Roma, allavia F. Denza n. 20, in virtù di procura in calce al ricorso. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - agenzia delle entrate riscossione , cod. fisc. 13 756881002, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587: [OSCURATO:TELEFONO]: PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domicilia- ta in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 4258 deposi- tata il 15 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Il Consigliere delegato ha formulato la seguente proposta di defi- nizione accelerata del giudizio: “La ricorrente impugna con quattro motivi la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello di Equitalia avverso la decisione di primo grado e ha integralmente respinto la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] che aveva agito per ottenere il pa- gamento di importi dovuti dagli iscritti. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate Riscossioni, succeduta a Equitalia. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt.1 e 2 del d.lgs.509/1994. La ricorrente lamen- ta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs.112 del 1999 e alla successiva legge n.228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automati- co dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore ai 2000 € e non interessati da attività di riscossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt.3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Pro- tocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discrimina- toria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e fal- sa applicazione degli artt.107 e 108 TFUE e chiede disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, nonché in subordine proposizione di questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art.267 TFUE alla Corte di Giustizia, poiché la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità del 2013 si risolverebbe in un non consentito aiuto di Stato. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.p.r. 43/1988. Secondo la ricorrente la mancata dimostrazione da parte dell’esattore, nei tempi e modi previsti dalla legge, di aver diligen- temente operato per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile, faceva venir meno il suo diritto al rimborso delle somme già versate all’Ente im- positore in virtù del principio del non riscosso per riscosso o del di- ritto al discarico delle somme non anticipate. Il ricorso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolte inter partes dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, nota alle parti, a cui si fa integrale richiamo (e pluribus Sez. 3 - n. 12229 del 9.5.2019, Rv. 653891 - 01; Sez. 3, n. 11972 del 19.6.2020, Rv. 657922 - 01; Sez. 3, n. 26531 del 20.11.2020; Sez.3, n.21386 del 26.7.2021; Sez.6-1 n.25003 del 15.9.2021; Sez.3. n.26336 del 29.9.2021; Sez.6-1, n. 4555 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez.6-1, n.6766 e 6767 del 1.3.2022; Cass. 21031/2022; nonché, più recentemente le ordinanze n.106, 24155, 24163, 24257, 24330,25522, 25547, 25566,25678, 25691,33686, 33688, 33692, 33736, tutte del 2023). Anche in ordine al terzo motivo di ricorso, non presente in tutte le cause di cui al contenzioso richiamato, questa Corte ha avuto modo di precisare che il meccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, l. n. 228 del 2012, non si traduce in un aiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discarico automatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di cre- diti meramente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili (Sez. 6 - 1, n. 21031 del 1.7.2022; ma anche 6767/2022 e 33736, 33692, 33688, 2566 del 2023). Il ricorso appare quindi inammissibile ai sensi dell’art.360-bis, n.1, c.p.c. poiché la decisione impugnata ha risolto le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento”. Considerato che: - Questa prima sezione all'udienza pubblica del 13 giugno 2024 (RG 7137/2021) ha discusso una causa che pone questioni del tut- to analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio. Appare, pertanto,opportuno attendere l'esito del citato giudizio sub RG 7137/2021. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della prima sezione ne