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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20920/2026

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i;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenzadelle parti, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, EttorePedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,riportandosi alla memoria scritta già depositata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Posteraro, difensore di entrambi i ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parzialeriforma della pronuncia in data 20/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], così statuiva:-assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi E) e D),quest’ultimo limitatamente alle condotte contestate fino ad agosto 2012, perinsussistenza dei fatti;-dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordineai reati ascritti ai capi A), B), C), F) limitatamente alle condotte contestate fino agennaio 2013 e in ordine al reato ascritto al capo D) limitatamente a quellerealizzate da settembre 2012 a gennaio 2013, perché estinti per intervenutaprescrizione;-riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata,rideterminava la pena per le residue condotte di cui ai capi A), B), C), D), F) inanni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, con revoca delle peneaccessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale edapplicazione di quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di annicinque;-confermava la condanna di entrambi gli imputati, in solido tra loro, al risarcimentodei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede el’assegnazione alle stesse di provvisionale quantificata in euro 2,000,00 perciascuna parte civile.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gliimputati, tramite i difensori di fiducia.3.

Con atto a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono dedotti tre motivi.3.1.

Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offeseMarianna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulle quali ha fondato il giudizio di responsabilitàper i reati contestati ai capi A) e B) di imputazione.La Corte di appello non si è confrontata con le censure difensive dedotte, alriguardo, con l’atto di appello.Quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il collegio di merito, conmotivazione meramente apparente, ha svalutato la circostanza – riferitadall’ispettore del lavoro [OSCURATO:PERSONA] - che la persona offesa aveva fornito inominativi dei dipendenti e soggetti da lei indicati non da principio ma soltanto ametà o verso la fine dell’accertamento ispettivo; ha minimizzato l’anomalia dellaaudizione della [OSCURATO:PERSONA] presso l’agenzia assicurativa del marito, soggetto in evidenteconflitto di interessi con gli imputati e presso il quale ella aveva trovato stabileoccupazione dopo la cessazione del rapporto lavorativo con la società [OSCURATO:SOCIETA]gestita dagli odierni ricorrenti; ha omesso di considerare che l’ispettore Bozzoaveva anche dichiarato di non avere avuto conferme, a seguito della audizione dialtri dipendenti, circa le denunciate richieste di restituzione di parte dellaretribuzione ad opera degli imputati, dietro minaccia di licenziamento; haaffermato che la prosecuzione del rapporto di dipendenza in costanza di richiesteestorsive era giustificabile con la “necessità di lavorare”, che tuttavia non trovaalcun riscontro in atti; ha valorizzato, a riscontro, le dichiarazioni del testimonedifensivi dedotti con riferimento a tali deposizioni.Quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha trascuratoun dato decisivo e cioè che la persona offesa in dibattimento aveva riferito comela decurtazione dello stipendio le fosse stata prospettata già all’atto dellaassunzione ed ella aveva dato il suo assenso; ha genericamente giustificato inumerosi mancati ricordi della testimone con il tempo trascorso dai fatti; hatravisato le sue dichiarazioni con riguardo al ruolo di socia non attiva all’internodella [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza rispetto alla quale la difesa nell’atto di appello(pagg. 13, 14 e 15) aveva evidenziato sul punto elementi di segno esattamentecontrario.[OSCURATO:PERSONA] di merito non ha dunque condotto correttamente il vaglio didi riscontri esterni ai loro portati dichiarativi che, peraltro, non si rinvengono incambi assegni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il testimone [OSCURATO:PERSONA] haescluso di avere assistito a richieste di restituzione di parte dello stipendio; gli altridipendenti della società hanno riferito di un rapporto di lavoro privo di anomaledecurtazioni retributive.3.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 629 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di configurazione del delittodi estorsione contestato al capo D) di imputazione.La Corte territoriale non si è confrontata con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] quale aveva dichiarato di avere accettato una retribuzione pari ad euro 300,00e, successivamente, pari a euro 700,00 dietro minaccia di licenziamento,precisando, tuttavia, che tali condizioni erano state il frutto di un accordointercorso prima della instaurazione del rapporto di lavoro.3.3.

Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 629 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di configurazione del delittodi estorsione contestato ai capi C) ed F) di imputazione.Assume la difesa ricorrente che la Corte di appello non si è confrontata con lededuzioni difensive prospettate rispetto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla modifica contrattuale come atto ritorsivo, alla restituzione incontanti del trattamento di fine rapporto, al preavviso di licenziamento perliquidazione della società, ai contatti tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMazzarello; ha trascurato inoltre il contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] quale ha riferito di accordi prima dell’assunzione con riferimento alla rinuncia diuna parte della retribuzione e ha escluso che gli fosse stato prospettato illicenziamento in casa di mancata restituzione della stessa per la quota concordata.Il collegio non si è uniformato al principio di diritto più volte affermato dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di estorsione non si configuraallorquando, proprio come nella vicenda in esame, il datore di lavoro, al momentodella assunzione, prospetti all’aspirante dipendente, che accetta, l’alternativa trala rinunzia a parte della retribuzione e la perdita della opportunità di lavoro.4.Con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi.4.1.

Con il primo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in puntodi sussistenza dei contestati delitti di estorsione.Richiamato il principio di diritto secondo cui gli accordi tra datore di lavoro efuturo dipendente intercorsi prima della assunzione non integrano il delitto diestorsione, la difesa ricorrente assume che la stessa prospettazione resa dallepersone offese [OSCURATO:PERSONA] (capo A), [OSCURATO:PERSONA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA](capo F) e [OSCURATO:PERSONA] (capo D) esclude la rilevanza penale dei fatti; che sonostate completamente pretermesse le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TeresaBosso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che è statoomesso il necessario accertamento, per ciascuno dei lavoratori indicati nelleimputazioni, volto a verificare la linea di demarcazione tra lecito ed illecito dacondurre con riferimento alla sussistenza di accordi intervenuti al momento dellainstaurazione del rapporto di lavoro ovvero di condizioni deteriori intervenute arapporto già avviato.4.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 192 e 546 n.1lett. e) cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione in punto di attendibilità delledichiarazioni rese dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalle personeoffese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Sul punto si sviluppano le medesime argomentazioni svolte nel ricorsoproposto dal codifensore sostenendo che la Corte territoriale non si è confrontatacon i puntuali rilievi difensivi formulati al riguardo con l’atto di appello.Si evidenzia ulteriormente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno mai sportodenuncia alla autorità giudiziaria (né in pendenza di rapporto di lavoro, nésuccessivamente) e hanno richiesto l’intervento solo dell’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro; che la [OSCURATO:PERSONA] ha addirittura sottoscritto nel 2014 un verbale diconciliazione con la società Speed in liquidazione di cui, all’epoca dei fatti, era statasocia al 43,4%; che le altre persone offese non si sono costituite parti civili e hannoreso dichiarazioni confuse, contraddittorie e tutt’altro che convergenti, neppureriscontrate dal racconto della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha dichiarato di non avere mai assistitopersonalmente alla restituzione di parte dello stipendio corrisposto in busta pagada parte dei colleghi di lavoro.Si aggiunge che il collegio di merito non ha valutato le produzioni documentalida 30 a 42 e le prove testimoniali a discarico, con particolare riferimento al portatodichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ElenioGarritano e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini che di seguito si illustrano.2.

Vanno dichiarati inammissibili il primo motivo del ricorso a firma avv.[OSCURATO:PERSONA], nonché il secondo dedotto nell’atto di impugnazione a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]Basso con i quali si deducono la violazione degli artt. 192, 546 n.1 lett. e) cod.proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni dellepersone offese.Si tratta di censure che, per come formulate, sono in parte non consentite edin parte generiche.Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale ledoglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti lavalutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivodi violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez.1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv.229159-01).

Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito dettoprincipio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deducala violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erroneavalutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delledoglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cuiall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressasanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (così Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).La deduzione, dunque, può essere esaminata esclusivamente sotto il profilodel denunciato vizio di motivazione.A tal proposito rileva il collegio che la censura, per come prospettata, soloapparentemente denuncia un vulnus motivazionale, risolvendosi di fatto nellapedissequa reiterazione delle doglianze già fatte valere con l’atto di appello senzaalcun effettivo confronto con la sentenza impugnata e dirette ad ottenere unadiversa valutazione della credibilità delle persone offese, non consentita in questasede.La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionalefornito dal giudice e non può essere rivalutata dalla Corte di Cassazione, salvo ilcontrollo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.278609-01); così come, più in generale e nei medesimi termini, non è sindacabilein sede di legittimità, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice dimerito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità di tale fonte diprova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n.20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).Ebbene, la Corte territoriale ha operato un autonomo vaglio di attendibilitàdei portati dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDanilo [OSCURATO:PERSONA].Si richiamano le pagg. 6-8, 9-12, 13, 17-18 della sentenza impugnata che esaminala credibilità intrinseca dei singoli racconti, corroborati dalle testimonianze diè stata compiutamente spiegata, ma anche dalla convergenza dei singoli narrati;Il collegio ha anche espressamente escluso l’idoneità del generico narratodell’ispettore del lavoro [OSCURATO:PERSONA] ad inficiare tali narrati e, implicitamente, delletestimonianze introdotte a discarico sulla irrilevanza delle quali si è precisamenteespresso il giudice di primo grado.Manca una valutazione in punto di attendibilità della testimonianza resa daRocco [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale la Corte territoriale non aveva, tuttavia, alcunonere argomentativo poiché tale specifico punto non era censurato nell’atto diappello (si vedano le pagine 27-31 del gravame che prospettava esclusivamentela questione di diritto in punto di configurazione del reato di estorsione).Il giudizio di attendibilità è stato dunque condotto in conformità ai parametridettati, al riguardo, dalla giurisprudenza di legittimità e con diretto confronto conle criticità prospettate nell’atto di appello, puntualmente esaminate e confutate,senza incorrere in alcuna manifesta illogicità.3.

Con riferimento al secondo e terzo motivo del ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo dell’atto di impugnazione proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],concernenti la configurabilità nella specie, del delitto di estorsione, valgano leseguenti considerazioni.Le censure sono incentrate sul fatto che difetterebbero gli elementi costitutividell’estorsione poiché tra gli imputati e le persone offese vi era stato un accordoiniziale, intervenuto in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, con il quale, inassenza di alcuna minaccia, queste ultime avevano accettato di restituiremensilmente una parte della retribuzione formalmente risultante in busta paga.È condivisibile il principio di diritto richiamato dalle difese ricorrenti e dettatodalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui non integra il reatodi estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione,prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte dellaretribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo uningiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'operasottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ailavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2, n. 6591del 16/01/2024, Ferrara, Rv. 285934; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021-dep. 2022,Giovinazzo, Rv. 282903; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018-dep. 2019, Roscino,Rv. 275783).Tuttavia, dalla ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello alla streguadegli attendibili racconti delle persone offese resi nel corso del giudiziodibattimentale emerge che - fatta eccezione per quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA](capo F) di imputazione) – la condotta contestata agli imputati si colloca nella fasedi esecuzione dei già instaurati rapporti di lavoro nel corso dei quali costoroavevano, ad un certo punto, preteso ed ottenuto, con la minaccia di licenziamento,la restituzione in contanti di una parte della concordata retribuzione mensile.L’argomentazione giuridica prospettata dalla difesa è quindi corretta inastratto ma non è applicabile per gli addebiti contestati ai capi A), B), C) e D) diimputazione, con riferimento ai quali la rinuncia ad una parte della retribuzionefigurante in busta paga con restituzione in contanti di una quota non era stataoggetto di un accordo al momento della assunzione, bensì oggetto di pretesa daparte dei ricorrenti vantata nel corso della esecuzione del contratto di dipendenza,con la prospettazione di licenziamento in caso di rifiuto.Rispetto a tale specifico profilo, il contenuto delle testimonianze rese dallepersone offese non può dirsi travisato, come agevolmente può apprezzarsi dallacomparazione di quanto riportato nelle due sentenze di merito (che si saldano traloro) ed i verbali stenotipici allegati al ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] (capo A) ha riferito in dibattimento di avere lavorato alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. (all’interno della quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricoprivala carica di accomandataria e di datrice di lavoro e l’imputato [OSCURATO:PERSONA] quella diaccomandante e gestore di fatto) con rapporto di lavoro dal gennaio 2012 aldicembre 2013, data della messa in liquidazione della società; il primo stipendio,concordato in sede di assunzione, le era stato regolarmente corrisposto per intero;tuttavia, a partire dalla seconda mensilità (febbraio 2012), gli imputati avevanopreteso la restituzione in contanti del 50%, pena il licenziamento; tale modusoperandi era proseguito fino a giugno 2013 allorquando le erano state corrispostedue retribuzioni che dovevano coprirne quattro ed aveva anche riguardato la primatredicesima (anno 2012) che aveva dovuto restituire addirittura per intero.Di analogo tenore le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B) la quale ha riferitodi essere stata socia al 43,33 % della società e di avere prestato attività lavorativaalle dipendenze degli imputati dal mese di giugno 2012 e fino all’ottobre 2013;non aveva percepito utili e, una volta assunta, in concomitanza con il primostipendio, gli imputati le avevano chiesto la restituzione di 2/3 dello stipendioconcordato (più volte l’imputato [OSCURATO:PERSONA] l’aveva accompagnata in banca permonetizzare l’assegno mensile a lei corrisposto), adducendo che la società versavain cattive condizioni economiche; nel mese di settembre 2012 ella aveva espostole proprie lamentele e, nell’occasione, era stata minacciata di licenziamento (“oera così o avrebbero dovuto licenziarmi”).[OSCURATO:PERSONA] (capo C) ha riferito, dal canto suo, di avere prestato attivitàlavorativa per gli imputati dapprima come apprendista e poi con contrattodeterminato a tempo pieno stipulato nell’agosto 2012, scaduto nel successivomese di dicembre; nel corso del secondo rapporto di dipendenza, gli imputatiavevano preteso ed ottenuto ogni mese la restituzione in contanti di parte dellaretribuzione corrispondente all’importo indicato in busta paga, dietro la minacciache, diversamente, sarebbe stato licenziato; a partire dal mese di agosto 2013 siera rifiutato di sottostare a tale ricatto ed il contratto era stato trasformato datempo pieno a tempo parziale; anche la tredicesima e la quattordicesima mensilitàgli erano state corrisposte ma aveva dovuto restituirle addirittura per intero; taleprassi era identica a quella praticata nei confronti dei colleghi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento a questi ultimi aveva anche personalmenteassistito alla materiale restituzione.Di tale modus operandi ha riferito anche [OSCURATO:PERSONA] (capo D) spiegandoche il 15 settembre 2012 era stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenzedella [OSCURATO:SOCIETA].; che l’attività lavorativa era stata prestata per due anni; che, incostanza di rapporto di lavoro, lo stipendio non era stato corrisposto in automaticodovendo lui stesso richiederlo; una volta ricevuto l’assegno, si era visto costretto,pena il licenziamento, a restituirne una parte mediante monetizzazione del titoloovvero tramite accredito su una carta prepagata della quota pretesa.Alla stregua delle richiamate prospettazioni, la Corte di appello hacorrettamente configurato i delitti di estorsione con riferimento agli addebiti A),B), C) e D) di imputazione, in conformità al principio di diritto dettato dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di cui all’art. 629 cod. pen.la condotta del datore di lavoro che, nella fase esecutiva del contratto, corrispondaai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridottorispetto a quanto risultante in busta paga da loro sottoscritte, così ottenendol'ingiusto profitto, costituito dal risparmio di spesa e conseguito attraversomodifiche contrattuali che riducono o eliminano diritti del lavoratore, nonché ilvantaggio di impiegare un dipendente, che subisce conseguenze patrimonialinegative, a condizioni contrattuali solo apparentemente rispettose delle normeinderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, con correlativo danno per la vittima,che, contrariamente al vero, risulta di fatto percettrice di redditi in misurasuperiore a quella reale (Sez. 2 n. 11253 del 26/02/2026, Gutierrez, Rv. 289682;Sez. 2, n. 10796 del 28/01/2026, Guadagno, Rv. 289679; Sez. 2, n. 29368 del26/06/2025, Mulas, non massimata; Sez. 2, n. 7128 del 10/11/2023, dep. 2024,Bonafede, non massimata; Sez. 2, n. 29047 del 05/04/2023, Arcidiacono, nonmassimata; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018-dep. 2019, Roscino, Rv. 275783).Ed invero, nella specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato diestorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di licenziamento, quest’ultimaintegrante una facoltà del datore di lavoro che lo stesso però in tale casostrumentalizza come mezzo di coercizione della volontà altrui per ottenere unafinalità illecita; b) del profitto, che consiste nell’impiegare dipendenti concondizioni contrattuali solo apparentemente rispettose della normativa (di legge econtrattuale) a tutela dei diritti dei lavoratori e che si configura come ingiusto nonpotendo il datore di lavoro agire in giudizio per fare valere la pretesa di unacondizione contra legem e cioè la corresponsione di una retribuzione inferiore aquanto risulta formalmente nella busta paga; c) del danno per la vittimalavoratore, il quale risulta percettore di redditi in misura superiore a quella reale,con i connessi obblighi tributari.A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento all’addebito dicui al capo F) per il quale non si configura il delitto di estorsione atteso chel’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita di opportunità dilavoro era stata prospettata ed accettata da [OSCURATO:PERSONA] al momento geneticodel rapporto di lavoro.In tal senso è il racconto di quest’ultimo il quale in dibattimento ha dichiaratodi essere stato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. dal novembre 2011 al maggio2013 con una borsa lavoro; al momento della assunzione gli era stato prospettatoda entrambi gli imputati la necessità di dovere restituire una parte dello stipendio,diversamente non sarebbe stato impiegato nell’azienda e tale condizione era statada lui accettata, avendo necessità di lavorare, e poi concretamente attuata sino aquando aveva rassegnato le dimissioni.In relazione all’addebito di cui al capo F) di imputazione il delitto di estorsione,pertanto, non sussiste e sul punto la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio con conseguente eliminazione della relativa pena pari ad un mese direclusione ed euro 100,00 di multa.Nel resto i ricorsi sono inammissibili.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alcapo F) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di un mese direclusione e 100 euro di multa.

Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.Così deciso il giorno 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenzadelle parti, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, EttorePedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,riportandosi alla memoria scritta già depositata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Posteraro, difensore di entrambi i ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parzialeriforma della pronuncia in data 20/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], così statuiva:-assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi E) e D),quest’ultimo limitatamente alle condotte contestate fino ad agosto 2012, perinsussistenza dei fatti;-dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordineai reati ascritti ai capi A), B), C), F) limitatamente alle condotte contestate fino agennaio 2013 e in ordine al reato ascritto al capo D) limitatamente a quellerealizzate da settembre 2012 a gennaio 2013, perché estinti per intervenutaprescrizione;-riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata,rideterminava la pena per le residue condotte di cui ai capi A), B), C), D), F) inanni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, con revoca delle peneaccessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale edapplicazione di quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di annicinque;-confermava la condanna di entrambi gli imputati, in solido tra loro, al risarcimentodei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede el’assegnazione alle stesse di provvisionale quantificata in euro 2,000,00 perciascuna parte civile.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gliimputati, tramite i difensori di fiducia.3. Con atto a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono dedotti tre motivi.3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offeseMarianna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulle quali ha fondato il giudizio di responsabilitàper i reati contestati ai capi A) e B) di imputazione.La Corte di appello non si è confrontata con le censure difensive dedotte, alriguardo, con l’atto di appello.Quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il collegio di merito, conmotivazione meramente apparente, ha svalutato la circostanza – riferitadall’ispettore del lavoro [OSCURATO:PERSONA] - che la persona offesa aveva fornito inominativi dei dipendenti e soggetti da lei indicati non da principio ma soltanto ametà o verso la fine dell’accertamento ispettivo; ha minimizzato l’anomalia dellaaudizione della [OSCURATO:PERSONA] presso l’agenzia assicurativa del marito, soggetto in evidenteconflitto di interessi con gli imputati e presso il quale ella aveva trovato stabileoccupazione dopo la cessazione del rapporto lavorativo con la società [OSCURATO:SOCIETA]gestita dagli odierni ricorrenti; ha omesso di considerare che l’ispettore Bozzoaveva anche dichiarato di non avere avuto conferme, a seguito della audizione dialtri dipendenti, circa le denunciate richieste di restituzione di parte dellaretribuzione ad opera degli imputati, dietro minaccia di licenziamento; haaffermato che la prosecuzione del rapporto di dipendenza in costanza di richiesteestorsive era giustificabile con la “necessità di lavorare”, che tuttavia non trovaalcun riscontro in atti; ha valorizzato, a riscontro, le dichiarazioni del testimonedifensivi dedotti con riferimento a tali deposizioni.Quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha trascuratoun dato decisivo e cioè che la persona offesa in dibattimento aveva riferito comela decurtazione dello stipendio le fosse stata prospettata già all’atto dellaassunzione ed ella aveva dato il suo assenso; ha genericamente giustificato inumerosi mancati ricordi della testimone con il tempo trascorso dai fatti; hatravisato le sue dichiarazioni con riguardo al ruolo di socia non attiva all’internodella [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza rispetto alla quale la difesa nell’atto di appello(pagg. 13, 14 e 15) aveva evidenziato sul punto elementi di segno esattamentecontrario.[OSCURATO:PERSONA] di merito non ha dunque condotto correttamente il vaglio didi riscontri esterni ai loro portati dichiarativi che, peraltro, non si rinvengono incambi assegni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il testimone [OSCURATO:PERSONA] haescluso di avere assistito a richieste di restituzione di parte dello stipendio; gli altridipendenti della società hanno riferito di un rapporto di lavoro privo di anomaledecurtazioni retributive.3.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 629 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di configurazione del delittodi estorsione contestato al capo D) di imputazione.La Corte territoriale non si è confrontata con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] quale aveva dichiarato di avere accettato una retribuzione pari ad euro 300,00e, successivamente, pari a euro 700,00 dietro minaccia di licenziamento,precisando, tuttavia, che tali condizioni erano state il frutto di un accordointercorso prima della instaurazione del rapporto di lavoro.3.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 629 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di configurazione del delittodi estorsione contestato ai capi C) ed F) di imputazione.Assume la difesa ricorrente che la Corte di appello non si è confrontata con lededuzioni difensive prospettate rispetto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla modifica contrattuale come atto ritorsivo, alla restituzione incontanti del trattamento di fine rapporto, al preavviso di licenziamento perliquidazione della società, ai contatti tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMazzarello; ha trascurato inoltre il contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] quale ha riferito di accordi prima dell’assunzione con riferimento alla rinuncia diuna parte della retribuzione e ha escluso che gli fosse stato prospettato illicenziamento in casa di mancata restituzione della stessa per la quota concordata.Il collegio non si è uniformato al principio di diritto più volte affermato dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di estorsione non si configuraallorquando, proprio come nella vicenda in esame, il datore di lavoro, al momentodella assunzione, prospetti all’aspirante dipendente, che accetta, l’alternativa trala rinunzia a parte della retribuzione e la perdita della opportunità di lavoro.4.Con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi.4.1. Con il primo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in puntodi sussistenza dei contestati delitti di estorsione.Richiamato il principio di diritto secondo cui gli accordi tra datore di lavoro efuturo dipendente intercorsi prima della assunzione non integrano il delitto diestorsione, la difesa ricorrente assume che la stessa prospettazione resa dallepersone offese [OSCURATO:PERSONA] (capo A), [OSCURATO:PERSONA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA](capo F) e [OSCURATO:PERSONA] (capo D) esclude la rilevanza penale dei fatti; che sonostate completamente pretermesse le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TeresaBosso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che è statoomesso il necessario accertamento, per ciascuno dei lavoratori indicati nelleimputazioni, volto a verificare la linea di demarcazione tra lecito ed illecito dacondurre con riferimento alla sussistenza di accordi intervenuti al momento dellainstaurazione del rapporto di lavoro ovvero di condizioni deteriori intervenute arapporto già avviato.4.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 192 e 546 n.1lett. e) cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione in punto di attendibilità delledichiarazioni rese dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalle personeoffese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Sul punto si sviluppano le medesime argomentazioni svolte nel ricorsoproposto dal codifensore sostenendo che la Corte territoriale non si è confrontatacon i puntuali rilievi difensivi formulati al riguardo con l’atto di appello.Si evidenzia ulteriormente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno mai sportodenuncia alla autorità giudiziaria (né in pendenza di rapporto di lavoro, nésuccessivamente) e hanno richiesto l’intervento solo dell’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro; che la [OSCURATO:PERSONA] ha addirittura sottoscritto nel 2014 un verbale diconciliazione con la società Speed in liquidazione di cui, all’epoca dei fatti, era statasocia al 43,4%; che le altre persone offese non si sono costituite parti civili e hannoreso dichiarazioni confuse, contraddittorie e tutt’altro che convergenti, neppureriscontrate dal racconto della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha dichiarato di non avere mai assistitopersonalmente alla restituzione di parte dello stipendio corrisposto in busta pagada parte dei colleghi di lavoro.Si aggiunge che il collegio di merito non ha valutato le produzioni documentalida 30 a 42 e le prove testimoniali a discarico, con particolare riferimento al portatodichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ElenioGarritano e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini che di seguito si illustrano.2. Vanno dichiarati inammissibili il primo motivo del ricorso a firma avv.[OSCURATO:PERSONA], nonché il secondo dedotto nell’atto di impugnazione a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]Basso con i quali si deducono la violazione degli artt. 192, 546 n.1 lett. e) cod.proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni dellepersone offese.Si tratta di censure che, per come formulate, sono in parte non consentite edin parte generiche.Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale ledoglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti lavalutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivodi violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez.1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv.229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito dettoprincipio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deducala violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erroneavalutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delledoglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cuiall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressasanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (così Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).La deduzione, dunque, può essere esaminata esclusivamente sotto il profilodel denunciato vizio di motivazione.A tal proposito rileva il collegio che la censura, per come prospettata, soloapparentemente denuncia un vulnus motivazionale, risolvendosi di fatto nellapedissequa reiterazione delle doglianze già fatte valere con l’atto di appello senzaalcun effettivo confronto con la sentenza impugnata e dirette ad ottenere unadiversa valutazione della credibilità delle persone offese, non consentita in questasede.La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionalefornito dal giudice e non può essere rivalutata dalla Corte di Cassazione, salvo ilcontrollo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.278609-01); così come, più in generale e nei medesimi termini, non è sindacabilein sede di legittimità, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice dimerito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità di tale fonte diprova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n.20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).Ebbene, la Corte territoriale ha operato un autonomo vaglio di attendibilitàdei portati dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDanilo [OSCURATO:PERSONA].Si richiamano le pagg. 6-8, 9-12, 13, 17-18 della sentenza impugnata che esaminala credibilità intrinseca dei singoli racconti, corroborati dalle testimonianze diè stata compiutamente spiegata, ma anche dalla convergenza dei singoli narrati;Il collegio ha anche espressamente escluso l’idoneità del generico narratodell’ispettore del lavoro [OSCURATO:PERSONA] ad inficiare tali narrati e, implicitamente, delletestimonianze introdotte a discarico sulla irrilevanza delle quali si è precisamenteespresso il giudice di primo grado.Manca una valutazione in punto di attendibilità della testimonianza resa daRocco [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale la Corte territoriale non aveva, tuttavia, alcunonere argomentativo poiché tale specifico punto non era censurato nell’atto diappello (si vedano le pagine 27-31 del gravame che prospettava esclusivamentela questione di diritto in punto di configurazione del reato di estorsione).Il giudizio di attendibilità è stato dunque condotto in conformità ai parametridettati, al riguardo, dalla giurisprudenza di legittimità e con diretto confronto conle criticità prospettate nell’atto di appello, puntualmente esaminate e confutate,senza incorrere in alcuna manifesta illogicità.3. Con riferimento al secondo e terzo motivo del ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo dell’atto di impugnazione proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],concernenti la configurabilità nella specie, del delitto di estorsione, valgano leseguenti considerazioni.Le censure sono incentrate sul fatto che difetterebbero gli elementi costitutividell’estorsione poiché tra gli imputati e le persone offese vi era stato un accordoiniziale, intervenuto in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, con il quale, inassenza di alcuna minaccia, queste ultime avevano accettato di restituiremensilmente una parte della retribuzione formalmente risultante in busta paga.È condivisibile il principio di diritto richiamato dalle difese ricorrenti e dettatodalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui non integra il reatodi estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione,prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte dellaretribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo uningiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'operasottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ailavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2, n. 6591del 16/01/2024, Ferrara, Rv. 285934; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021-dep. 2022,Giovinazzo, Rv. 282903; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018-dep. 2019, Roscino,Rv. 275783).Tuttavia, dalla ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello alla streguadegli attendibili racconti delle persone offese resi nel corso del giudiziodibattimentale emerge che - fatta eccezione per quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA](capo F) di imputazione) – la condotta contestata agli imputati si colloca nella fasedi esecuzione dei già instaurati rapporti di lavoro nel corso dei quali costoroavevano, ad un certo punto, preteso ed ottenuto, con la minaccia di licenziamento,la restituzione in contanti di una parte della concordata retribuzione mensile.L’argomentazione giuridica prospettata dalla difesa è quindi corretta inastratto ma non è applicabile per gli addebiti contestati ai capi A), B), C) e D) diimputazione, con riferimento ai quali la rinuncia ad una parte della retribuzionefigurante in busta paga con restituzione in contanti di una quota non era stataoggetto di un accordo al momento della assunzione, bensì oggetto di pretesa daparte dei ricorrenti vantata nel corso della esecuzione del contratto di dipendenza,con la prospettazione di licenziamento in caso di rifiuto.Rispetto a tale specifico profilo, il contenuto delle testimonianze rese dallepersone offese non può dirsi travisato, come agevolmente può apprezzarsi dallacomparazione di quanto riportato nelle due sentenze di merito (che si saldano traloro) ed i verbali stenotipici allegati al ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] (capo A) ha riferito in dibattimento di avere lavorato alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. (all’interno della quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricoprivala carica di accomandataria e di datrice di lavoro e l’imputato [OSCURATO:PERSONA] quella diaccomandante e gestore di fatto) con rapporto di lavoro dal gennaio 2012 aldicembre 2013, data della messa in liquidazione della società; il primo stipendio,concordato in sede di assunzione, le era stato regolarmente corrisposto per intero;tuttavia, a partire dalla seconda mensilità (febbraio 2012), gli imputati avevanopreteso la restituzione in contanti del 50%, pena il licenziamento; tale modusoperandi era proseguito fino a giugno 2013 allorquando le erano state corrispostedue retribuzioni che dovevano coprirne quattro ed aveva anche riguardato la primatredicesima (anno 2012) che aveva dovuto restituire addirittura per intero.Di analogo tenore le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B) la quale ha riferitodi essere stata socia al 43,33 % della società e di avere prestato attività lavorativaalle dipendenze degli imputati dal mese di giugno 2012 e fino all’ottobre 2013;non aveva percepito utili e, una volta assunta, in concomitanza con il primostipendio, gli imputati le avevano chiesto la restituzione di 2/3 dello stipendioconcordato (più volte l’imputato [OSCURATO:PERSONA] l’aveva accompagnata in banca permonetizzare l’assegno mensile a lei corrisposto), adducendo che la società versavain cattive condizioni economiche; nel mese di settembre 2012 ella aveva espostole proprie lamentele e, nell’occasione, era stata minacciata di licenziamento (“oera così o avrebbero dovuto licenziarmi”).[OSCURATO:PERSONA] (capo C) ha riferito, dal canto suo, di avere prestato attivitàlavorativa per gli imputati dapprima come apprendista e poi con contrattodeterminato a tempo pieno stipulato nell’agosto 2012, scaduto nel successivomese di dicembre; nel corso del secondo rapporto di dipendenza, gli imputatiavevano preteso ed ottenuto ogni mese la restituzione in contanti di parte dellaretribuzione corrispondente all’importo indicato in busta paga, dietro la minacciache, diversamente, sarebbe stato licenziato; a partire dal mese di agosto 2013 siera rifiutato di sottostare a tale ricatto ed il contratto era stato trasformato datempo pieno a tempo parziale; anche la tredicesima e la quattordicesima mensilitàgli erano state corrisposte ma aveva dovuto restituirle addirittura per intero; taleprassi era identica a quella praticata nei confronti dei colleghi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento a questi ultimi aveva anche personalmenteassistito alla materiale restituzione.Di tale modus operandi ha riferito anche [OSCURATO:PERSONA] (capo D) spiegandoche il 15 settembre 2012 era stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenzedella [OSCURATO:SOCIETA].; che l’attività lavorativa era stata prestata per due anni; che, incostanza di rapporto di lavoro, lo stipendio non era stato corrisposto in automaticodovendo lui stesso richiederlo; una volta ricevuto l’assegno, si era visto costretto,pena il licenziamento, a restituirne una parte mediante monetizzazione del titoloovvero tramite accredito su una carta prepagata della quota pretesa.Alla stregua delle richiamate prospettazioni, la Corte di appello hacorrettamente configurato i delitti di estorsione con riferimento agli addebiti A),B), C) e D) di imputazione, in conformità al principio di diritto dettato dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di cui all’art. 629 cod. pen.la condotta del datore di lavoro che, nella fase esecutiva del contratto, corrispondaai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridottorispetto a quanto risultante in busta paga da loro sottoscritte, così ottenendol'ingiusto profitto, costituito dal risparmio di spesa e conseguito attraversomodifiche contrattuali che riducono o eliminano diritti del lavoratore, nonché ilvantaggio di impiegare un dipendente, che subisce conseguenze patrimonialinegative, a condizioni contrattuali solo apparentemente rispettose delle normeinderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, con correlativo danno per la vittima,che, contrariamente al vero, risulta di fatto percettrice di redditi in misurasuperiore a quella reale (Sez. 2 n. 11253 del 26/02/2026, Gutierrez, Rv. 289682;Sez. 2, n. 10796 del 28/01/2026, Guadagno, Rv. 289679; Sez. 2, n. 29368 del26/06/2025, Mulas, non massimata; Sez. 2, n. 7128 del 10/11/2023, dep. 2024,Bonafede, non massimata; Sez. 2, n. 29047 del 05/04/2023, Arcidiacono, nonmassimata; Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018-dep. 2019, Roscino, Rv. 275783).Ed invero, nella specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato diestorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di licenziamento, quest’ultimaintegrante una facoltà del datore di lavoro che lo stesso però in tale casostrumentalizza come mezzo di coercizione della volontà altrui per ottenere unafinalità illecita; b) del profitto, che consiste nell’impiegare dipendenti concondizioni contrattuali solo apparentemente rispettose della normativa (di legge econtrattuale) a tutela dei diritti dei lavoratori e che si configura come ingiusto nonpotendo il datore di lavoro agire in giudizio per fare valere la pretesa di unacondizione contra legem e cioè la corresponsione di una retribuzione inferiore aquanto risulta formalmente nella busta paga; c) del danno per la vittimalavoratore, il quale risulta percettore di redditi in misura superiore a quella reale,con i connessi obblighi tributari.A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento all’addebito dicui al capo F) per il quale non si configura il delitto di estorsione atteso chel’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita di opportunità dilavoro era stata prospettata ed accettata da [OSCURATO:PERSONA] al momento geneticodel rapporto di lavoro.In tal senso è il racconto di quest’ultimo il quale in dibattimento ha dichiaratodi essere stato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. dal novembre 2011 al maggio2013 con una borsa lavoro; al momento della assunzione gli era stato prospettatoda entrambi gli imputati la necessità di dovere restituire una parte dello stipendio,diversamente non sarebbe stato impiegato nell’azienda e tale condizione era statada lui accettata, avendo necessità di lavorare, e poi concretamente attuata sino aquando aveva rassegnato le dimissioni.In relazione all’addebito di cui al capo F) di imputazione il delitto di estorsione,pertanto, non sussiste e sul punto la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio con conseguente eliminazione della relativa pena pari ad un mese direclusione ed euro 100,00 di multa.Nel resto i ricorsi sono inammissibili. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alcapo F) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di un mese direclusione e 100 euro di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.Così deciso il giorno 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini