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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36661/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15248/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione riconosciuta l'ipotesi di cui all' art. 648 cpv deducendo due motivi: a. violazione di legge processuale per avere la corte immotivatamente disatteso l'eccezione di nullità del processo sollevata con l' atto di appello; b. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è totalmente generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato in quanto il ricorrente non si confronta in alcun modo con le argomentazioni, congrue in fatto e corrette in diritto, con le quali la corte territoriale ha disatteso l' eccezione oggi reiterata, rilevando che la nullità lamentata, relativo all' omessa notifica dell' avviso di deposito della sentenza di primo grado all' imputato, doveva ritenersi sanata in regione dell' appello proposto dallo stesso imputato.

2.2. In ordine alla chiesta applicazione dell'art. 62 n.4. c.p. va osservato che corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto rilevando che il profilo del danno di lieve entità era stato già valutato ai fini della concessione dell'ipotesi attenuati di cui all' art. 648 cpv., in tal modo facendo corretta applicazione del principio secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Cc. (dep. 12/05/2016 ) Rv. 266673 - 01

3. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna.il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15248/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione riconosciuta l'ipotesi di cui all' art. 648 cpv deducendo due motivi: a. violazione di legge processuale per avere la corte immotivatamente disatteso l'eccezione di nullità del processo sollevata con l' atto di appello; b. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è totalmente generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato in quanto il ricorrente non si confronta in alcun modo con le argomentazioni, congrue in fatto e corrette in diritto, con le quali la corte territoriale ha disatteso l' eccezione oggi reiterata, rilevando che la nullità lamentata, relativo all' omessa notifica dell' avviso di deposito della sentenza di primo grado all' imputato, doveva ritenersi sanata in regione dell' appello proposto dallo stesso imputato. 2.2. In ordine alla chiesta applicazione dell'art. 62 n.4. c.p. va osservato che corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto rilevando che il profilo del danno di lieve entità era stato già valutato ai fini della concessione dell'ipotesi attenuati di cui all' art. 648 cpv., in tal modo facendo corretta applicazione del principio secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Cc. (dep. 12/05/2016 ) Rv. 266673 - 01 3. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna.il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il p