CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Ancona ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale sostanziale e al correlato vizio motivazionale in relazione all'art. 612 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che, per altro verso, lo stesso motivo è manifestamente infondato in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione non solo esiste ma è anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i