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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2005

ECLI:EU:T:2005:457
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 dicembre 2005 − [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]

([OSCURATO:PERSONA]135/02)

«Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Astensione e successivo rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di pagare interessi sull’importo restituito — Ricorso di annullamento — Principio di certezza del diritto»

1. Concorrenza — Ammende — Rimborso di una somma percepita in eccesso senza presa di posizione sulla domanda di pagamento di interessi di mora — Rifiuto esplicito di pagamento d’interessi opposto ad una successiva domanda di pagamento degli stessi — Rifiuto fondato sul carattere tardivo della domanda alla luce del precedente rifiuto implicito e delle esigenze della certezza del diritto — Illegittimità alla luce delle circostanze di specie (v. punti 56-57, 63-69)

2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisioni — Sanatoria di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (v. punto 58)

3. Impugnazione — Sentenza della Corte — Effetti obbligatori per il Tribunale — Portata (v. punti 61-62) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 11 febbraio 2002 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della ricorrente affinché vengano versati interessi di mora alla sua società controllata [OSCURATO:PERSONA] plc sulla somma capitale a questa rimborsata in esecuzione di una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] decisione 11 febbraio 2002, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della ricorrente affinché vengano versati alla sua società controllata [OSCURATO:PERSONA] plc interessi di mora sulla somma capitale a questa rimborsata in esecuzione di una sentenza del Tribunale è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, comprese quelle relative al ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 dicembre 2005 − [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]135/02) «Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Astensione e successivo rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di pagare interessi sull’importo restituito — Ricorso di annullamento — Principio di certezza del diritto» 1. Concorrenza — Ammende — Rimborso di una somma percepita in eccesso senza presa di posizione sulla domanda di pagamento di interessi di mora — Rifiuto esplicito di pagamento d’interessi opposto ad una successiva domanda di pagamento degli stessi — Rifiuto fondato sul carattere tardivo della domanda alla luce del precedente rifiuto implicito e delle esigenze della certezza del diritto — Illegittimità alla luce delle circostanze di specie (v. punti 56-57, 63-69) 2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisioni — Sanatoria di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (v. punto 58) 3. Impugnazione — Sentenza della Corte — Effetti obbligatori per il Tribunale — Portata (v. punti 61-62) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 11 febbraio 2002 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della ricorrente affinché vengano versati interessi di mora alla sua società controllata [OSCURATO:PERSONA] plc sulla somma capitale a questa rimborsata in esecuzione di una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] decisione 11 febbraio 2002, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della ricorrente affinché vengano versati alla sua società controllata [OSCURATO:PERSONA] plc interessi di mora sulla somma capitale a questa rimborsata in esecuzione di una sentenza del Tribunale è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, comprese quelle relative al ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte.
Sentenza Corte di giustizia UE/2005 — Fons Iuris — Fons Iuris