Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:457
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 dicembre 2005 − [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]135/02)
«Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Astensione e successivo rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di pagare interessi sull’importo restituito — Ricorso di annullamento — Principio di certezza del diritto»
1.
Concorrenza — Ammende — Rimborso di una somma percepita in eccesso senza presa di posizione sulla domanda di pagamento di
interessi di mora — Rifiuto esplicito di pagamento d’interessi opposto ad una successiva domanda di pagamento degli stessi
— Rifiuto fondato sul carattere tardivo della domanda alla luce del precedente rifiuto implicito e delle esigenze della certezza
del diritto — Illegittimità alla luce delle circostanze di specie (v. punti 56-57, 63-69)
2.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisioni — Sanatoria di un difetto di motivazione nel corso del
procedimento contenzioso — Inammissibilità (v. punto 58)
3.
Impugnazione — Sentenza della Corte — Effetti obbligatori per il Tribunale — Portata (v. punti 61-62)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 11 febbraio 2002 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della ricorrente
affinché vengano versati interessi di mora alla sua società controllata [OSCURATO:PERSONA] plc sulla somma capitale a questa rimborsata
in esecuzione di una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] decisione 11 febbraio 2002, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della ricorrente affinché vengano versati
alla sua società controllata [OSCURATO:PERSONA] plc interessi di mora sulla somma capitale a questa rimborsata in esecuzione di una
sentenza del Tribunale è annullata.
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, comprese quelle relative al ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte.