CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 44953 del 11/10/2016, Mestrale, Rv. 268318), in quanto il fatto è avvenuto all'interno dell'autorimessa condominiale che è un luogo chiuso al pubblico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente