CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22635-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]JARRA, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 agosto 1993, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Prefetto pro tempore; Questura della Provincia di Roma –in persona del Questore pro tempore; - intimat i - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, Sez. Stranieri, emessa in data 18 agosto 2021, depositata in data 30 agosto 2021 e notificata in data 31 agosto 2021, nel procedimento n. 15348/2021 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 13 D.lgs. 286/98 Saidou JARRAimpugnava il decreto di espulsione, con accompagnamento alla frontiera , del 24 febbraio 2021, notificato in pari data. Alla base del provvedimento di espulsione veniva evidenziato che lo Jarra era entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e che non sussistevano, allo stato, le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo. 2. In sede di giudizio di opposizione, si rilevava da parte del ricorrente la nullità del decreto di espulsione per omessa sottoscrizione, in quanto era stato firmato da un funzionario e non dal Prefetto p.t. in persona; si evidenziava,altresì, che il decreto doveva ritenersi nullo poiché carente da un punto di vista motivazionale e comunque non era stato tradotto nella lingua conosciuta dal ricorrente, ossia il mandinka; si rilevava,infine, come il suddetto decreto doveva ritenersi nullo perché adottatoin violazione dell’art. 13,comma 2, D. lgs . n. 286/98, dal momento che d oveva ritenersi illegittima l’espulsione del cittadino straniero fondata esclusivamente sull’inottemperanza ad un ordine di allontanamento coattivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma rigettava il ricorso in opposizione presentato dallo straniero, ritenendo il primo motivo di opposizione infondatosulla base di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’opponente ad ordinanza prefettizia di cui si deduce l’illegittimi tà per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario in sostituzione del Prefetto p.t. in persona ovvero del [OSCURATO:PERSONA] incaricato, ha l’onore di procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, ovvero deve comunque ritenersi onerato disollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c.; in merito,poi, alla censura relativa alla mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente, il giudice del merito riteneva che la traduzione del decreto nella lingua del ricorrente poteva essere derogata, così come era successo nel caso di specie, quando l’autorità attestassele ragioni per le quali non erastato possibile addivenire alla traduzione, provvedendo alla traduzione in una lingua veicolare e che , comunque , il provvedimento espulsivo era stato tradotto in inglese,che rappresenta va la lingua ufficiale del Gambia; rilevava,altresì, il g iudice di merito come anche il terzo motivo di impugnazione, in ordine alla violazione ex art. 13 comma 2 D.lgs. n. 286/98, doveva essere rigettato, stante i precedenti penali a carico del Jarra, attestantila pericolosità sociale di quest’ultimo, l’assenza di legami familiari sul territorio nazionale e di fonti di reddito documentate; infine rilevava il giudicedi prima istanza che , con riferimento alla carenza di motivazione ex art. 7 L. 241/90, quest’ultimaera da ritenersi chiara e comprensibile, avendo dato conto delle motivazioni di fatto e di diritto che avevano condotto all’emissione del decreto de quo. 2. Il provvedimento, pubblicato il 30.8.2021 , è stat o impugnat o da Saidou JARRAcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 , comma secondo, D. lgs. 286/98 , con conseguente n ullità del decreto di espulsione per mancata sottoscrizione del prefetto.Osserva il ricorrente che aveva impugnato, innanzi al Giudice di pace,il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma poiché, in palese violazione di legge, lo stesso non era sottoscritto dal Prefetto in persona, bensì da un funzionario delegato.Osserva ancora il ricorrente che nel decreto di espulsione, si leggeva, nello spazio riservato alla firma dell’atto, “p. [OSCURATO:PERSONA] Piantedosi (il funzionario delegato)”, mentre nella firma digitale venivariportata la sottoscrizione di “[OSCURATO:PERSONA]…”.Sul punto, ricorda il ricorrente che l’art. 13 D. Lgs. 286/98, al comma 2, testualmente stabilisce che “l’espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, laddove ricorrano i requisiti di legge normativamente previsti”. Ricorda sempre il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità, per costante orientamento, ritiene che il decreto di espulsione notificato allo straniero deve contenere la sottoscrizione del prefetto competente, dovendosi ritenere che il potere corrispondente a detta funzione spettial più al [OSCURATO:PERSONA] vicario, l’organo incaricato quale supplente di esercitare le competenze spettanti al prefetto impossibilitato. Tali compiti non sono - aggiunge il ricorrente - esercitabili da un terzo (come invece accaduto,nel caso in esame), essendo –sempre secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata - “ necessaria la menzione della delega conferita al firmatario dell’atto amministrativo”, con la conseguenza che qualsiasi provvedimento amministrativo affetto, sott o questo profilo, da eccesso di potere e daincompetenza dell’organo che lo ha emanato, deve considerarsinullo. Tuttavia, il Giudice di pace riteneva detto motivo di opposizione infondato, assumendo la legittim ità del decreto di espulsione sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione (nello specifico, ordinanza n. 11283/2010), che aveva stabilito diversamente che “l’opponente ad ordinanza prefettizia, il quale deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c.”. Osserva , pertanto , il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe incorso in una palese violazione oltre che falsa applicazione di legge, per due ordinidi motivi, e cioè, per un verso, per il fatto che, con l’atto di gravame, era stata specificamente impugnata la legittimità del decreto prefettizio in punto di omessa sottoscrizione dell’organo preposto (in tal caso Prefetto ovvero [OSCURATO:PERSONA] vicario) e, dunque, non sarebbe stato comprensibile quale altra sollecitazione dovesse essere avanzata al giudicante al fine di verificare “l’attestazione dell’atto da parte dell’Amministrazione” e, per altro verso, perché era stato lo stesso giudice che aveva prec isa to , con il rinvio all’art. 213 c.p.c., riportat o nell’ordinanza impugnata, la possibilità di richiedere d’ufficio alla P.A. eventuali “chiarimenti”, con la conseguenza che risultava evidente l’error in procedendoin cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell’affermare la necessità diun’attestazione da parte dell’Amministrazione circa la legittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., attestazione che avrebbe potuto acquisireanche ex officio , e non già su istanza d i parte . A ggiung e , inoltre , il ricorrenteche sarebbe stato l o stesso g iudice del merito a rit enere pacifico che l’attoimpugnato era stato firmato da un soggetto non legittimato alla sottoscrizione dello stesso,rigettando tuttavia il relativo motivo di doglianza sull’erroneo presupposto di un’inerzia della parte, senza attivare invece, secondo quanto sopra detto,i poteri d’ufficio previsti ex art. 213 c.p.c. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Si è infatti affermato - nella giurisprudenza di legittimità e in tema di giudiziodi opposizione ad ordinanza - ingiunzione di sanzione amministrativa ex l. 689/81 (materia assimilabile, in parte qua , alla presente perché anch’essa riconducibile ai criteri generali di individuazione e verifica della potestàprefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell’amministrato: v., fra le altre, anche: Cass.nn.10419/21, 9433/21, 22401/21) - che l’opponente, che in tale giudizio deduca l'illegittimitàdel provvedimento per i nsussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice - prefetto vicario, l’abbia emesso, “ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenzache, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertine nte relativa attestazioneda parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare ilgiudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteriistruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta”;con la conseguenza che: “se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente,la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorionon può reputarsi superata” ( v. Cass. n. 23073/16; 20972/18). 1.3Ebbene, anche nel caso in esame l’opponente è rimasto del tutto inerte dal punto di vista processuale, con il conseguente rigetto pertanto della doglianzacosì oggi proposta. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, del D. Lgs. n. 286/98, e del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. , con conseguente nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua mandinka e per omessa motivazione sul punto . Evidenzia infatti il ricorrente che il provvedimento del Giudice di Pace di Roma dovrebbeessere “annullato”poiché erroneamente era stata ritenuta la legittimità della notifica del decreto di espulsione non tradotto nella lingua del ricorrente, ciò in spregio della previsione di cui all’art. 13,comma 7, D. lgs. 286/98. Ricorda il ricorrente che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la mancata traduzione del decreto nella lingua del destinatario determina la violazione dell’art. 13, comma 7, D. lgs. 286/98,con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora lostesso non sia sufficientemente motivat o nonché nullo sarebbe il provvedimento di espulsione dello straniero , trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente,tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi l’impossibilità di predisporreun testo nella lingua conosciuta per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. Nel caso di specie – aggiunge il ricorrente - nessuna di queste circostanze ricorre rebbe e , alla stregua della citata giurisprudenza, la mera sottoscrizione del verbale predisposto dall’autorità di pubblica sicurezza non potrebbe neanche attestare la conoscenza da parte delcittadino straniero della lingua italiana né giustificare automaticamente la traduzione in una lingua veicolare, in assenza di una valida motivazione circa la mancata traduzione nella lingua nazionale dello straniero. Si evidenzia ancora che non sarebbero state neanche specificate le ragioni per le quali non erastato possibile effettuare la traduzione nella lingua mandinka, poiché l’autorità preposta si era invero limitata a riferire che il servizio di interpretariato dell’Ufficio si avvale va di interpreti delle principali lingue veicolari. Né sarebbero state indicate le ricerche, eventualmente svolte, al fine di reperire un interprete di madrelingua del ricorrente. 2.1 Il motivo è in realtà infondato. È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 13824 del 07/07/20169, “in tema di immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile” (v. anche Cass. n. 25513/2008; Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 15674 del 14/06/2018). Ebbene, nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che il decreto prefettizio era stato tradotto nella lingua ufficiale del Gambia, cioè in lingua inglese, con la conseguenza che anche l’eventuale mancata conoscenza da parte dello straniero della predetta lingua non poteva rilevare per la valutazione della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato. Ratioquest’ultima neanche impugnata dal ricorrente nel motivo di ricorso qui in esame. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata d