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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44344/2021

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](6 99k; avverso la sentenza n. 3078 della Corte di appello di Firenze del 6 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO /N FATTO La Corte di appello di Firenze ha confermato, con sentenza del 6 ottobre 2020, la precedente decisione, emessa in data 18 luglio 2019 dal Tribunale di Firenze, con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 - per avere lo stesso, in concorso con persone allo stato ignote, omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi, con riferimento al periodo di imposta 2010, in tal modo evadendo le imposte dirette per un importo pari ad euro 180.196,00 - e questo era stato, pertanto, condannato alla pena di giustizia.

Avverso la predetta sentenza è stato presentato ricorso per cassazione da parte della difesa fiduciaria del Rainone, articolando a tal fine 2 motivi di impugnazione.

Con il primo motivo è stata lamentata la Illegittimità della sentenza impugnata Stante il travisamento delle prove documentali prodotte dal Pm nel corso della udienza dibattimentale di fronte al giudice primo grado del 23 maggio 2019; ha sostenuto, infatti, la difesa del ricorrente - al quale sono stati addebitati dei redditi provenienti da fatto illecito essendosi egli appropriato, in qualità di agente assicurativo, delle somme, affidategli da numerosi suoi clienti onde versare i premi di polizze assicurative, somme che lo stesso non aveva poi riversato alla società assicuratrice ma aveva trattenuto per sé - che la sentenza di appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la inutilizzabilità probatoria di una serie di documenti, formati nel corso delle indagini preliminari ma mai inseriti nel relativo fascicolo; taluni fra questi atti, peraltro, sarebbero stati specificamente indicati dai giudici del merito come gli atti - in particolare si tratta degli assegni che sono stati materialmente consegnati al Rainone dai clienti quale pagamento dei vari premi assicurativi - sulla base dei quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la sentenza impugnata sotto il profilo del travisamento della prova, in quanto in essa si afferma che la prova della evasione fiscale, o meglio del conseguimento di un reddito tassabile da parte del ricorrente, riverrebbe dall'analisi degli assegni bancari emessi dai suoi clienti e depositati presso il suo conto corrente bancario; ma tale affermazione, rileva il ricorrente, sarebbe viziata in quanto, diversamente da quanto risultante nella sentenza impugnata, agli atti non sarebbero stati acquisiti gli assegni emessi in favore del Rainone, se non in una minima parte, tale da non superare neppure la soglia di punibilità del reato in contestazione, ma sarebbero state utilizzate le dichiarazioni, non utilizzabili per espressa ammissione della Corte territoriale, rese nel corso delle indagini preliminari dai vari clienti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, per come formulato, inammissibile e per tale esso deve essere dichiarato.

Osserva, infatti, il Collegio che le argomentazioni sviluppate dal ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità della sentenza impugnata hanno tutte come termine di riferimento il ritenuto travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nell'affermare, in contrasto con ii dato della realtà, che fra i documenti prodotti dalla pubblica accusa e versati nel fascicolo del dibattimento vi fosse anche la copia degli assegni bancari utilizzati dai clienti del Rainone per pagare i premi delle polizze assicurative stipulate per il tramite dell'imputato, premi da quest'ultimo mai versati alla Compagnia assicuratrice ma dallo stesso trattenuti per suo conto ovvero delle dichiarazioni a contenuto accusatorio rese da costoro.

L'argomento, come sopra rappresentato, appare non idoneo a fondare il ricorso posto che, per come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, la prova della responsabilità del Rainone - cioè del fatto che questi abbia, sia pure attraverso la commissione di una serie di fatti illeciti consistenti nella indebita appropriazione di somme di danaro a lui consegnate per essere utilizzate per il pagamento dei premi assicurativi presso la Compagnia della quale egli era agente, (fattore questo, tuttavia, non rilevante, essendo anche tali proventi soggetti a tassazione), prodotto nell'anno di imposta di cui al capo di imputazione un reddito pari a circa 560.000100 euro del quale egli non ha fatto alcuna menzione della dichiarazione dei redditi relativa al predetto anno di imposta - è stata desunta dallo stesso memoriale che l'imputato ha redatto, sia pure con riferimento ad altro giudizio penale al quale lo stesso è stato sottoposto, per appropriazione indebita delle somme di cui sopra, e che la Corte di appello ha rilevato essere stato legittimamente acquisito agli atti del processo, conformemente alla disposizione di cui all'art.237 cod. proc. pen., trattandosi di un documento proveniente dall'imputato, e che nel caso di specie è stato ritenuto costituire una forma di confessione stragiudiziale, la cui valenza dimostrativa è stata definitivamente e validamente corroborata dalle convergenti risultanze degli accertamenti tributari eseguiti dalla Guardia di Finanza a carico del predetto Rainone.Poiché rispetto a tali elementi di giudizio - desumibili dalla lettura della sentenza impugnata, che ad essi fa esplicito riferimento onde fondare il rigetto dell'appello formulato dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa ai suoi danni dal giudice di primo grado - il ricorrente non ha preso sostanzialmente posizione, avendo egli solo genericamente contestato, contro l'evidenza, il fatto stesso che di essi si sia giovato il giudice del gravame nel motivare la propria sentenza, il ricorso, il cui contenuto è non adeguatamente calibrato sulle ragioni esposte nella sentenza che ha confermato la condanna del ricorrente, si presta alla valutazione negativa di genericità e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

A tale statuizione tiene dietro, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](6 99k; avverso la sentenza n. 3078 della Corte di appello di Firenze del 6 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO /N FATTO La Corte di appello di Firenze ha confermato, con sentenza del 6 ottobre 2020, la precedente decisione, emessa in data 18 luglio 2019 dal Tribunale di Firenze, con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 - per avere lo stesso, in concorso con persone allo stato ignote, omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi, con riferimento al periodo di imposta 2010, in tal modo evadendo le imposte dirette per un importo pari ad euro 180.196,00 - e questo era stato, pertanto, condannato alla pena di giustizia. Avverso la predetta sentenza è stato presentato ricorso per cassazione da parte della difesa fiduciaria del Rainone, articolando a tal fine 2 motivi di impugnazione. Con il primo motivo è stata lamentata la Illegittimità della sentenza impugnata Stante il travisamento delle prove documentali prodotte dal Pm nel corso della udienza dibattimentale di fronte al giudice primo grado del 23 maggio 2019; ha sostenuto, infatti, la difesa del ricorrente - al quale sono stati addebitati dei redditi provenienti da fatto illecito essendosi egli appropriato, in qualità di agente assicurativo, delle somme, affidategli da numerosi suoi clienti onde versare i premi di polizze assicurative, somme che lo stesso non aveva poi riversato alla società assicuratrice ma aveva trattenuto per sé - che la sentenza di appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la inutilizzabilità probatoria di una serie di documenti, formati nel corso delle indagini preliminari ma mai inseriti nel relativo fascicolo; taluni fra questi atti, peraltro, sarebbero stati specificamente indicati dai giudici del merito come gli atti - in particolare si tratta degli assegni che sono stati materialmente consegnati al Rainone dai clienti quale pagamento dei vari premi assicurativi - sulla base dei quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la sentenza impugnata sotto il profilo del travisamento della prova, in quanto in essa si afferma che la prova della evasione fiscale, o meglio del conseguimento di un reddito tassabile da parte del ricorrente, riverrebbe dall'analisi degli assegni bancari emessi dai suoi clienti e depositati presso il suo conto corrente bancario; ma tale affermazione, rileva il ricorrente, sarebbe viziata in quanto, diversamente da quanto risultante nella sentenza impugnata, agli atti non sarebbero stati acquisiti gli assegni emessi in favore del Rainone, se non in una minima parte, tale da non superare neppure la soglia di punibilità del reato in contestazione, ma sarebbero state utilizzate le dichiarazioni, non utilizzabili per espressa ammissione della Corte territoriale, rese nel corso delle indagini preliminari dai vari clienti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, per come formulato, inammissibile e per tale esso deve essere dichiarato. Osserva, infatti, il Collegio che le argomentazioni sviluppate dal ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità della sentenza impugnata hanno tutte come termine di riferimento il ritenuto travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nell'affermare, in contrasto con ii dato della realtà, che fra i documenti prodotti dalla pubblica accusa e versati nel fascicolo del dibattimento vi fosse anche la copia degli assegni bancari utilizzati dai clienti del Rainone per pagare i premi delle polizze assicurative stipulate per il tramite dell'imputato, premi da quest'ultimo mai versati alla Compagnia assicuratrice ma dallo stesso trattenuti per suo conto ovvero delle dichiarazioni a contenuto accusatorio rese da costoro. L'argomento, come sopra rappresentato, appare non idoneo a fondare il ricorso posto che, per come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, la prova della responsabilità del Rainone - cioè del fatto che questi abbia, sia pure attraverso la commissione di una serie di fatti illeciti consistenti nella indebita appropriazione di somme di danaro a lui consegnate per essere utilizzate per il pagamento dei premi assicurativi presso la Compagnia della quale egli era agente, (fattore questo, tuttavia, non rilevante, essendo anche tali proventi soggetti a tassazione), prodotto nell'anno di imposta di cui al capo di imputazione un reddito pari a circa 560.000100 euro del quale egli non ha fatto alcuna menzione della dichiarazione dei redditi relativa al predetto anno di imposta - è stata desunta dallo stesso memoriale che l'imputato ha redatto, sia pure con riferimento ad altro giudizio penale al quale lo stesso è stato sottoposto, per appropriazione indebita delle somme di cui sopra, e che la Corte di appello ha rilevato essere stato legittimamente acquisito agli atti del processo, conformemente alla disposizione di cui all'art.237 cod. proc. pen., trattandosi di un documento proveniente dall'imputato, e che nel caso di specie è stato ritenuto costituire una forma di confessione stragiudiziale, la cui valenza dimostrativa è stata definitivamente e validamente corroborata dalle convergenti risultanze degli accertamenti tributari eseguiti dalla Guardia di Finanza a carico del predetto Rainone.Poiché rispetto a tali elementi di giudizio - desumibili dalla lettura della sentenza impugnata, che ad essi fa esplicito riferimento onde fondare il rigetto dell'appello formulato dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa ai suoi danni dal giudice di primo grado - il ricorrente non ha preso sostanzialmente posizione, avendo egli solo genericamente contestato, contro l'evidenza, il fatto stesso che di essi si sia giovato il giudice del gravame nel motivare la propria sentenza, il ricorso, il cui contenuto è non adeguatamente calibrato sulle ragioni esposte nella sentenza che ha confermato la condanna del ricorrente, si presta alla valutazione negativa di genericità e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. A tale statuizione tiene dietro, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della