CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07593/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Arpino, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena, stante la concreta gravità del fatto, posto che l'imputato era in procinto di immettere sul mercato circa un chilo di cocaina (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, che non indica elementi valutabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., tali non essendo né l'incensuratezza, per espresso dettato normativo, né la definizione del processo del rito abbreviato, che attiene alle scelte difensive; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.