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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13991/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5948-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Data pubblicazione 03/05/2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA] 2; - intimati - avverso la sentenza n. 7646/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 7646 del 2 dicembre 2020 il Consiglio di Stato, adito dalla Regione Lazio, nel contraddittorio con l’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA], con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio nonché con la ASL Roma 2, ha annullato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso proposto dalla Fondazione avverso il decreto del Commissario ad acta n. 142 del 24 aprile 2019.

2. Con l’atto in parola era stato definito provvisoriamente il saldo spettante alla Fondazione per le prestazioni erogate in regime di accreditamento nel periodo 2011-2015 ed il credito era stato ritenuto estinto per compensazione.

Dalla verifica di appropriatezza effettuata per le annualità dal 2009 al 2013 era emersa, infatti, una posizione Ric. 2021 n. 05948 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 debitoria dell’I.R.C.C.S., già contestata alla Fondazione con nota del 30 dicembre 2016, con la quale la ASL Roma 2 aveva chiesto la restituzione di una parte delle tariffe corrisposte nonché il pagamento delle sanzioni.

Il decreto n. 142/2019, dato atto della compensazione, aveva anche quantificato il credito residuo della Regione, dando mandato alla ASL per il recupero della differenza.

3. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che con il decreto commissariale fosse stato esercitato un potere autoritativo, perché il Commissario non si era limitato a comunicare i risultati della verifica di appropriatezza, bensì quell’esito aveva fatto proprio, attestando la correttezza dell’iter procedimentale seguito.

Ha aggiunto che nell’ambito del rapporto concessorio il controllo di appropriatezza è volto a perseguire interessi pubblici, quali sono l’economicità nell’utilizzo delle risorse e la verifica della qualità dell’assistenza, e, pertanto, comporta sempre l’esercizio di un potere autoritativo, a maggior ragione allorquando, come nella fattispecie, è finalizzato anche a dare attuazione al Piano di rientro dal disavanzo finanziario nel settore della sanità.

Ha precisato che la discrezionalità tecnica non è estranea al controllo di appropriatezza e che la competenza giurisdizionale prescinde dalla scelta dell’amministrazione circa la forma dell’atto da adottare, con la conseguenza che appartiene al giudice amministrativo ogniqualvolta la pretesa del concessionario metta in discussione la legittimità ed il modo di esercizio del controllo, che è espressione di un potere autoritativo non dissimile da quello esercitato nella programmazione sanitaria e nella fissazione dei tetti di spesa.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la Regione Lazio.

Sono rimasti intimati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario ad acta e la ASL Roma

2. Ric. 2021 n. 05948 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 Data pubblicazione 03/05/2022

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed in prossimità dell’adunanza la Fondazione ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Riassunti i fatti di causa, la Fondazione ricorrente, con un unico motivo, chiede alle Sezioni Unite di cassare la decisione impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, e rileva che a quest’ultimo è riservata la cognizione della controversia allorquando, come nella fattispecie, si controverta solo dei rapporti di dare ed avere tra amministrazione e struttura accreditata e non vengano in rilievo poteri autoritativi.

Precisa che nella fase di esecuzione, alla quale si riferisce la verifica di appropriatezza, la PA opera su un piano paritario rispetto al privato e richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che la domanda con la quale il soggetto accreditato chiede alla ASL il pagamento del corrispettivo investe unicamente la verifica dell’esatto adempimento di un’obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi, che non coinvolge il controllo di legittimità dell’azione autoritativa dell’ente pubblico sul rapporto concessorio.

2. Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che le sentenze sulla giurisdizione o sulla competenza rese da questa Corte in sede di regolamento o di ricorso ordinario producono effetti anche nei successivi processi fra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.

Infatti, la cosiddetta efficacia panprocessuale si fonda sulla funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza che l’ordinamento giudiziario assegna alla Corte di Cassazione, funzione che giustifica la deroga al principio di carattere generale secondo cui sono estranee alla nozione di cosa giudicata sostanziale di cui all’art. 2909 cod. civ. le Ric. 2021 n. 05948 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 pronunce che attengano unicamente a questioni processuali (Cass. sez.

Data pubblicazione 03/05/2022 un. 5 febbraio 1999 n. 45; Cass. sez. un. 4 aprile 2000 n. 95).

Le Sezioni Unite, nel ribadire il richiamato orientamento, hanno precisato che l’identità della domanda, ai fini dell’affermazione dell’efficacia panprocessuale di un precedente giudicato sulla giurisdizione, non può essere esclusa solo perché le due azioni si distinguano fra loro quanto al petitum formale, qualora vi sia identità di personae, di causa petendi e di petitum sostanziale che, per consolidata e risalente giurisprudenza, funge da criterio discretivo della giurisdizione.

Hanno, quindi, ritenuto sussistente la preclusione processuale derivante dalla precedente pronuncia sulla giurisdizione ogniqualvolta, pur nella diversità del petitum formale, venga in rilievo la medesima posizione giuridica soggettiva della quale si domanda tutela ( Cass. sez. un. 22 ottobre 2018 n. 26595; Cass. sez. un. 23 aprile 2019 n. 11161).

2.1. Risulta dagli atti di causa che il decreto commissariale n. 142/2019 è stato preceduto dalla nota della ASL Roma 2 del 30 dicembre 2016 con la quale, sul presupposto della non appropriatezza delle prestazioni rese dalla struttura accreditata nell’arco temporale 2009/2013, la ASL aveva domandato la restituzione della somma di € 9.057.182,08, poi opposta in compensazione, con il provvedimento della cui legittimità qui si discute, ai fini della definizione del saldo relativo al periodo 2011/2015. [OSCURATO:PERSONA], con un primo ricorso, ha impugnato la richiamata nota del 20 dicembre 2016 ed in quel giudizio questa Corte, con ordinanza n. 1602 del 19 gennaio 2022, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la stessa ricomprende tutte le controversie che riguardano l'adempimento o il mancato adempimento di una delle parti del rapporto concessorio in regime di accreditamento.

E’ stato precisato che «le contestazioni relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati rientrano Ric. 2021 n. 05948 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non fa parte del thema decidendum alcun profilo legato all'esercizio da parte della pubblica amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali.

Esse si collocano a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio, hanno ad oggetto solo gli esiti del controllo sulla attività esercitata, pongono in discussione un accertamento tecnico, e non una valutazione discrezionale dell'amministrazione, e pertanto non coinvolgono il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio.» In ragione della identità della posizione giuridica dedotta nei due giudizi, pendenti fra le stesse parti ed aventi ad oggetto il medesimo rapporto concessorio, opera il richiamato principio dell’efficacia panprocessuale e pertanto la precedente pronuncia sulla giurisdizione produce effetti anche nel presente giudizio.

3. Ne discende che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con cassazione della sentenza impugnata.

Le parti vanno rimesse dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente al quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente al quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 05948 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5948-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Data pubblicazione 03/05/2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA] 2; - intimati - avverso la sentenza n. 7646/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 7646 del 2 dicembre 2020 il Consiglio di Stato, adito dalla Regione Lazio, nel contraddittorio con l’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA], con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio nonché con la ASL Roma 2, ha annullato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso proposto dalla Fondazione avverso il decreto del Commissario ad acta n. 142 del 24 aprile 2019. 2. Con l’atto in parola era stato definito provvisoriamente il saldo spettante alla Fondazione per le prestazioni erogate in regime di accreditamento nel periodo 2011-2015 ed il credito era stato ritenuto estinto per compensazione. Dalla verifica di appropriatezza effettuata per le annualità dal 2009 al 2013 era emersa, infatti, una posizione Ric. 2021 n. 05948 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 debitoria dell’I.R.C.C.S., già contestata alla Fondazione con nota del 30 dicembre 2016, con la quale la ASL Roma 2 aveva chiesto la restituzione di una parte delle tariffe corrisposte nonché il pagamento delle sanzioni. Il decreto n. 142/2019, dato atto della compensazione, aveva anche quantificato il credito residuo della Regione, dando mandato alla ASL per il recupero della differenza. 3. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che con il decreto commissariale fosse stato esercitato un potere autoritativo, perché il Commissario non si era limitato a comunicare i risultati della verifica di appropriatezza, bensì quell’esito aveva fatto proprio, attestando la correttezza dell’iter procedimentale seguito. Ha aggiunto che nell’ambito del rapporto concessorio il controllo di appropriatezza è volto a perseguire interessi pubblici, quali sono l’economicità nell’utilizzo delle risorse e la verifica della qualità dell’assistenza, e, pertanto, comporta sempre l’esercizio di un potere autoritativo, a maggior ragione allorquando, come nella fattispecie, è finalizzato anche a dare attuazione al Piano di rientro dal disavanzo finanziario nel settore della sanità. Ha precisato che la discrezionalità tecnica non è estranea al controllo di appropriatezza e che la competenza giurisdizionale prescinde dalla scelta dell’amministrazione circa la forma dell’atto da adottare, con la conseguenza che appartiene al giudice amministrativo ogniqualvolta la pretesa del concessionario metta in discussione la legittimità ed il modo di esercizio del controllo, che è espressione di un potere autoritativo non dissimile da quello esercitato nella programmazione sanitaria e nella fissazione dei tetti di spesa. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la Regione Lazio. Sono rimasti intimati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario ad acta e la ASL Roma 2. Ric. 2021 n. 05948 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed in prossimità dell’adunanza la Fondazione ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Riassunti i fatti di causa, la Fondazione ricorrente, con un unico motivo, chiede alle Sezioni Unite di cassare la decisione impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, e rileva che a quest’ultimo è riservata la cognizione della controversia allorquando, come nella fattispecie, si controverta solo dei rapporti di dare ed avere tra amministrazione e struttura accreditata e non vengano in rilievo poteri autoritativi. Precisa che nella fase di esecuzione, alla quale si riferisce la verifica di appropriatezza, la PA opera su un piano paritario rispetto al privato e richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che la domanda con la quale il soggetto accreditato chiede alla ASL il pagamento del corrispettivo investe unicamente la verifica dell’esatto adempimento di un’obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi, che non coinvolge il controllo di legittimità dell’azione autoritativa dell’ente pubblico sul rapporto concessorio. 2. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che le sentenze sulla giurisdizione o sulla competenza rese da questa Corte in sede di regolamento o di ricorso ordinario producono effetti anche nei successivi processi fra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda. Infatti, la cosiddetta efficacia panprocessuale si fonda sulla funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza che l’ordinamento giudiziario assegna alla Corte di Cassazione, funzione che giustifica la deroga al principio di carattere generale secondo cui sono estranee alla nozione di cosa giudicata sostanziale di cui all’art. 2909 cod. civ. le Ric. 2021 n. 05948 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 pronunce che attengano unicamente a questioni processuali (Cass. sez. Data pubblicazione 03/05/2022 un. 5 febbraio 1999 n. 45; Cass. sez. un. 4 aprile 2000 n. 95). Le Sezioni Unite, nel ribadire il richiamato orientamento, hanno precisato che l’identità della domanda, ai fini dell’affermazione dell’efficacia panprocessuale di un precedente giudicato sulla giurisdizione, non può essere esclusa solo perché le due azioni si distinguano fra loro quanto al petitum formale, qualora vi sia identità di personae, di causa petendi e di petitum sostanziale che, per consolidata e risalente giurisprudenza, funge da criterio discretivo della giurisdizione. Hanno, quindi, ritenuto sussistente la preclusione processuale derivante dalla precedente pronuncia sulla giurisdizione ogniqualvolta, pur nella diversità del petitum formale, venga in rilievo la medesima posizione giuridica soggettiva della quale si domanda tutela ( Cass. sez. un. 22 ottobre 2018 n. 26595; Cass. sez. un. 23 aprile 2019 n. 11161). 2.1. Risulta dagli atti di causa che il decreto commissariale n. 142/2019 è stato preceduto dalla nota della ASL Roma 2 del 30 dicembre 2016 con la quale, sul presupposto della non appropriatezza delle prestazioni rese dalla struttura accreditata nell’arco temporale 2009/2013, la ASL aveva domandato la restituzione della somma di € 9.057.182,08, poi opposta in compensazione, con il provvedimento della cui legittimità qui si discute, ai fini della definizione del saldo relativo al periodo 2011/2015. [OSCURATO:PERSONA], con un primo ricorso, ha impugnato la richiamata nota del 20 dicembre 2016 ed in quel giudizio questa Corte, con ordinanza n. 1602 del 19 gennaio 2022, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la stessa ricomprende tutte le controversie che riguardano l'adempimento o il mancato adempimento di una delle parti del rapporto concessorio in regime di accreditamento. E’ stato precisato che «le contestazioni relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati rientrano Ric. 2021 n. 05948 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non fa parte del thema decidendum alcun profilo legato all'esercizio da parte della pubblica amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali. Esse si collocano a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio, hanno ad oggetto solo gli esiti del controllo sulla attività esercitata, pongono in discussione un accertamento tecnico, e non una valutazione discrezionale dell'amministrazione, e pertanto non coinvolgono il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio.» In ragione della identità della posizione giuridica dedotta nei due giudizi, pendenti fra le stesse parti ed aventi ad oggetto il medesimo rapporto concessorio, opera il richiamato principio dell’efficacia panprocessuale e pertanto la precedente pronuncia sulla giurisdizione produce effetti anche nel presente giudizio. 3. Ne discende che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con cassazione della sentenza impugnata. Le parti vanno rimesse dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente al quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente al quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 05948 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6
Sentenza Cassazione n. 13991/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris