CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 26492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LAGONEGRO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 43515/25 [OSCURATO:PERSONA] (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 1803/24 Proc. Lagonegro per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione depositata in data 5 novembre 2025; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità. P.Q P.Q.M