CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 32713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Como;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che, con sentenza del 12 novembre 2025 ex art. 444 cod. proc.pen., il Tribunale di Como, giudice in composizione monocratica, ha applicato aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero,previa esclusione della recidiva e concessione delle attenuanti generiche, la penadi anni quattro e mesi dieci di reclusione in relazione ai delitti, unificati dalvincolo della continuazione, di tentato omicidio, lesioni aggravate, porto di armaall’art. 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, conmodificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ascritti in rubrica ai capi 1), 2),3), 4) e 5) della rubrica.[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Brambilla, ricorso per cassazione con il quale ha lamentato mancanza emanifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] che il difensore ha censurato il fatto che il Giudice non avrebbedato conto delle ragioni sottese al proprio convincimento, omettendo, in specie,di fornire adeguata motivazione in relazione al profilo della qualificazionegiuridica dei fatti in contestazione.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è proposto per ragioni non consentite e che, perl’effetto, deve essere trattato nelle forme de plano, ex art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., introdotto dall’art 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103.[OSCURATO:PERSONA] che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1,comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «il Pubblicoministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».[OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca una carenza motivazionale.[OSCURATO:PERSONA], infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alversamento della somma, reputata congrua, di tremila euro in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]