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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09827/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 21 maggio 2025.

Emerge dall'ordinanza impugnata che l'atto di appello era stato depositato tramite posta elettronica certificata, ovvero con modalità diverse da quelle previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. e che il difensore dell'imputato appellante, con memoria del 15 ottobre 2025, aveva sostenuto di avere tentato di depositare l'atto di appello tramite deposito telematico ma di non avere potuto procedere in tal senso a causa di non meglio specificati, e soprattutto non documentati, «problemi di caricamento del portale»; inoltre, le deduzioni del difensore non consentivano di affermare che il deposito dell'atto di gravame fosse stato effettuato nel rispetto delle formalità previste dall'ordinamento e la giustificazione addotta risultava assolutamente generica, anche con riferimento alla possibilità di ascrivere l'impossibilità dedotta a un malfunzionamento del sistema (al quale si sarebbe potuto ovviare attraverso le procedure concordate tra Consiglio dell'ordine degli avvocati, Camera penale del Piemonte e Valle d'Aosta, Corte di appello di Torino, Tribunale di Torino e Procura della Repubblica), piuttosto che a cause di forza maggiore non meglio identificabili.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo:

2.1. Violazione di legge penale e processuale con riferimento al combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 582 cod. proc. pen., 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e violazione del principio del favor impugnationis.

Il ricorrente deduce che l'interpretazione del dato normativo proposta dalla Corte di appello di Torino sarebbe caratterizzata da eccessivo rigore formale e deduce, a tal proposito, la violazione del principio del favor impugnationis per essere stata ritenuta l'inammissibilità dell'atto di appello solo in quanto trasmesso con un percorso telematico diverso da quello prescritto dalla legge (tramite posta elettronica certificata anziché tramite il portale telematico), e per un vizio solo “formale” e non “sostanziale”, essendo pervenuto l’atto di appello presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di proposizione dell'impugnazione, con conseguente “raggiungimento dello scopo” al quale l’atto era destinato.

2.2. In subordine, si chiede di dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 582 cod. proc. pen., 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con un percorso telematico diverso da quello prescritto (deposito tramite posta elettronica certificata anziché tramite portale telematico) anche quando essa pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di proposizione dell’impugnazione.

Si deduce, in particolare, che le norme denunciate si porrebbero in contrasto con il principio del favor impugnationis, a sua volta estrinsecazione del diritto di difesa, del quale è espressione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. che, in caso di proposizione dell'impugnazione a un giudice incompetente, prevede che questi trasmetta gli atti al giudice competente.

Si afferma che sarebbe irragionevole e, dunque, lesivo del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., oltre che del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., l’aver previsto un meccanismo di conservazione dell'atto di impugnazione affetto da vizi di correttezza sostanziale e non averlo, invece, previsto nel caso in cui l'atto sia affetto da un vizio formale.

Si invoca, a sostegno di tale argomentazione, la giurisprudenza sovranazionale della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di accesso alla giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato per i motivi qui illustrati.

2.1. L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, disciplina le modalità di deposito degli atti che, fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 175-bis cod. proc. pen., ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici, deve avvenire con modalità "esclusivamente" telematiche, demandando a fonti di rango secondario la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici, con rinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzione generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. prevede esplicitamente che, salvo che la legge non disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante le modalità di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso l’atto impugnato.

L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione della stessa, richiamando il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen.

Ne discende che, fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici - «certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne alla tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati» - il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa.

La sanzione di inammissibilità è, dunque, esplicitamente e univocamente dettata dalla fonte di rango primario.

Fa eccezione l'ipotesi - non ricorrente nel caso in esame - disciplinata dall’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen. che, nel caso di impugnazione proposta personalmente dalla parte privata, consente il deposito dell'impugnazione con modalità non telematiche.

Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto il canale telematico quale regola generale ed ha demandato alla fonte di rango secondario l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (art. 87, d.lgs. n. 150 del 2022).

In questo ambito, il d.m. 29 dicembre 2023 n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, ha delineato l'architettura tecnica e i profili operativi relativi ai sistemi di deposito e gestione del fascicolo, specificando le caratteristiche tecniche e le modalità operative applicabili ed ha delineato un’articolata disciplina transitoria.

L’art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023 n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 1 gennaio 2025, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, da parte di soggetti abilitati esterni ed interni, in determinati uffici giudiziari (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, Procura europea, sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, Tribunale ordinario, Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione).

Il citato art. 3, inoltre, prevede alcune eccezioni, relative ai procedimenti speciali di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (ovvero quelli celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato) per i quali consente, sino al 31 marzo 2025, il deposito degli atti «con modalità non telematiche» (art. 3, comma 4, d.m. n. 217 del 2023).

L’art. 3, comma 5, del d.m. n. 217 del 2023 dispone, poi, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis cod. proc. pen., entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027 per altri uffici giudiziari, tra i quali figurano le corti di appello.

L’art. 3, comma 9, del d.m. n. 217 del 2023 dispone, infine, che «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata, come disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».

2.2. Il caso in esame riguarda un atto di appello, avverso sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, depositato dal difensore il 4 luglio 2025, quindi dopo il 31 marzo 2025 tramite posta elettronica certificata, invece che tramite il Portale per il deposito degli atti penali, in violazione delle modalità previste a pena di inammissibilità.

Tanto si evince dall’esame degli atti, consentito alla Corte essendo stata dedotta una violazione di legge processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01).

L'atto di appello deve essere proposto con deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.) e, dunque, nel caso in esame, presso il Tribunale di Torino.

Devono, quindi, trovare applicazione le disposizioni in materia di deposito degli atti presso il tribunale che, per i procedimenti di cui al libro VI, titolo I, del codice di procedura penale (giudizio abbreviato), prevedono che, a decorrere dal 1° aprile 2025, possono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, come previsto dal citato art. 3, comma 4, d.m. n. 217 del 2023.

La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione ne ha determinato l'inammissibilità, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che richiama univocamente il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen., come correttamente stabilito dalla Corte d'appello di Torino con l’ordinanza impugnata.

2.3. Ad avviso del Collegio, il combinato disposto degli artt.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 582 cod. proc. pen., 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, da cui deriva l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione mediante deposito telematico, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non può essere oggetto di interpretazioni adeguatrici, dirette a valorizzare la capacità di un deposito non telematico di raggiungere lo scopo a cui l’atto di appello è diretto.

In primo luogo, si osserva che la lettura del dato normativo sopra descritta non può considerarsi il frutto di un’interpretazione “formalistica”, come dedotto dal ricorrente, in quanto è l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale che, nel dettare le principali regole di interpretazione della legge, dispone che «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»; e, nella fattispecie, non vi è dubbio che il dettato normativo sia chiaro e non richieda altra interpretazione se non quella letterale e che la volontà del legislatore sia quella di realizzare un “percorso telematico” con finalità di semplificazione e di più efficiente accesso alla giustizia da parte dei cittadini.

Stante il chiaro dettato normativo, dunque, non vi è spazio per interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate, avendo la Corte costituzionale chiarito costantemente che «l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza C. Cost. n. 232 del 2013; in senso conforme, sentenze n. 253 del 2020, n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016).

Ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito a mezzo di posta elettronica certificata, invece che mediante il portale telematico, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale.

Il "percorso telematico" del ricorso risulta, invero, disciplinato analiticamente dalla legge e, proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzino l'idoneità del deposito al "raggiungimento dello scopo", a discapito della legalità processuale (in tal senso, Sez. 2,n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, in motivazione).

2.4. In conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato e deve ribadirsi che, a decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, in fase di massimazione; Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, Sturzo, Rv. 288392 – 01).

3. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente.

3.1. Va, anzitutto, evidenziato che l'istituto della conversione dell'impugnazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ed ispirato al principio del favor impugnationis, secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione erronea ad essa data dalla parte che l'ha proposta, che non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato abbia effettivamente inteso avvalersi, non comporta alcuna deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ma anzi presuppone che tali regole siano state rispettate.

La Corte ha, invero, affermato che il principio del favor impugnationis «non può, […] tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né, quindi, consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore» (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, in motivazione; Sez.

U, n. 8825 del 26/10/2016, Galtelli, in motivazione).

3.2. Tanto premesso, va ribadito che compete al legislatore ordinario individuare le modalità di presentazione dell'impugnazione, non dovendosi necessariamente ritenere preferibile un’opzione rispetto a un'altra, purché la scelta non sia irragionevole o pregiudizievole.

A tal proposito, deve ritenersi che la scelta del legislatore non appare irragionevole, rispondendo a finalità di semplificazione, razionalizzazione ed accelerazione delle scansioni processuali, che costituisce l'essenza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di deposito telematico degli atti; finalità peraltro, che non si limita a perseguire, mediante il ricorso a modalità telematiche, obiettivi acceleratori dei tempi di deposito degli atti, ma risponde anche all'esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie degli uffici giudiziari, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti.

3.3. Deve, quindi, concludersi che, nella disciplina del deposito telematico degli atti, non sussiste alcuna deviazione dalle regole ordinarie che governano le impugnazioni perché, anzi, tale modalità di presentazione garantisce l'immediato avvio del giudizio di impugnazione, nell’ottica della semplificazione e del più efficace accesso alla giustizia da parte dei cittadini e non è, conseguentemente, ravvisabile alcun profilo di irragionevolezza del sistema, che possa ritenersi lesivo del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost. o del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

3.4. Per le ragioni esposte, nemmeno può ritenersi che l'orientamento cui si aderisce confligga con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, sotto l'aspetto del "diritto di accesso" alla giustizia, come affermato nel ricorso, né che sussista alcuna lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. neanche sotto questo profilo.

3.5. La Corte EDU considera fisiologiche possibili restrizioni all’accesso presso le Corti di seconda istanza e di ultima istanza e afferma che le norme relative alle formalità e ai termini da osservare per la proposizione di un ricorso mirano a garantire la corretta amministrazione della giustizia e il rispetto della certezza del diritto e che gli interessati dovrebbero, conseguentemente, aspettarsi che tali norme vengano applicate (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA], § 33).

Inoltre, è costante nella giurisprudenza della Corte EDU l’affermazione che il “diritto a un tribunale”, di cui il diritto di accesso alla giustizia è un aspetto, non è assoluto ed è soggetto a limitazioni implicitamente accettate, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità di un ricorso, poiché per sua stessa natura richiede una regolamentazione da parte dello Stato, che gode di un certo margine di apprezzamento al riguardo (Corte EDU, 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, § 36; Corte EDU, 31/07/2001, Mortier c.

Francia, § 33).

Tuttavia, le limitazioni applicate non devono restringere l'accesso dell'individuo in modo tale o in misura tale da compromettere il diritto nella sua stessa sostanza.

Invero, tali limitazioni sono compatibili con l'art. 6 CEDU solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Corte EDU, 29/07/1998, Guérin c.

Francia, § 37; Corte EDU, 26/07/2007, Walchli c.

Francia, § 27-29; Corte EDU, 16/06/2015, Mazzoni c.

Italia, § 39-41).

3.6. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una limitazione all'accesso alla giustizia può essere compatibile con l'art. 6 CEDU, se supera un test articolato in più punti.

In primo luogo, occorre stabilire se la restrizione dell’accesso alla giustizia persegua un fine legittimo, e poi si deve valutare la proporzionalità della stessa restrizione.

Nella valutazione della proporzionalità della restrizione, la Corte procede ad un esame in concreto, prendendo in considerazione tre fattori: a) la prevedibilità della restrizione; b) la responsabilità – in capo al ricorrente o alle autorità – degli eventuali errori procedurali che abbiano impedito l’accesso alla giurisdizione superiore; c) se la restrizione applicata riveli un “formalismo eccessivo” (Corte EDU, Grande Camera, 05/04/2018, Zubac c.

Croazia, § 80- 86; Corte EDU, 28/10/2021, Succi c.

Italia, § 71-72; Corte EDU, 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia, § 42-44).

3.7. Quanto al primo requisito, può affermarsi che la restrizione dell’accesso alla giustizia in esame persegue un fine legittimo, trovando fondamento in più disposizioni di rango costituzionale.

In particolare, viene in rilievo il principio del giusto processo regolato dalla legge, sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., che si realizza pienamente quando è la legge stessa, ex ante, a stabilire in modo chiaro e prevedibile le modalità e le forme di accesso al giudice, impedendo che sia quest'ultimo a definirle ex post.

Le disposizioni in esame attuano, inoltre, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che, nel contesto dell'amministrazione della giustizia, è strettamente connesso, e funzionale, al principio della ragionevole durata del processo (di cui all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 CEDU): il sistema consente, infatti, al cittadino, assistito da un difensore, di confidare in un'immediata e rapida instaurazione del procedimento, grazie alla tassatività dei mezzi e delle modalità di impugnazione; in tal modo, si persegue anche l’obiettivo di tutelare più efficacemente il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.

3.8. Venendo alla valutazione della proporzionalità della restrizione dell’accesso alla giustizia, quanto al primo requisito della prevedibilità della restrizione medesima, vanno richiamate le considerazioni già sopra effettuate (par. 2.1.) sulla articolata disciplina transitoria dettata dal legislatore, che ha scandito gradualmente l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti.

Richiamando le considerazioni già sopra svolte (par. 2.3.) in merito alla chiarezza del dettato normativo, che non si presta a interpretazioni alternative, non può certo dirsi che la restrizione all’accesso alla giustizia in questione non fosse prevedibile dal ricorrente, anche considerato che il caso in esame ricade proprio in una delle eccezioni che, a fronte della entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico per i tribunali ordinari sin dal 1 gennaio 2025, ha posticipato al 31 marzo 2025 il deposito degli atti relativi ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato.

3.9. Per quanto riguarda il secondo requisito - relativo alla responsabilità in capo al ricorrente o alle autorità dell’errore procedurale che ha impedito l’accesso alla giurisdizione superiore – deve osservarsi che la giustificazione addotta dal ricorrente del mancato deposito mediante il portale telematico è stata del tutto generica, essendosi fatto riferimento a non meglio specificati «problemi di caricamento» dell’atto di appello tramite il portale; non risulta, inoltre, non essendo stato in alcun modo allegato, che si fosse verificato un malfunzionamento del sistema - certificato, attestato e pubblicizzato secondo le modalità di cui all’art. 175-bis cod. proc. pen. - in presenza del quale si sarebbe potuto depositare l’atto con modalità non telematiche, come previsto dall’art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., nonché attivare le procedure concordate tra Consiglio dell'ordine degli avvocati, Camera penale del Piemonte e Valle d'Aosta, Corte di appello di Torino, Tribunale di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, di cui fa menzione l’ordinanza impugnata.

3.10. Infine, quanto al terzo requisito, le norme che regolano il deposito telematico degli atti, lungi dall'essere “eccessivamente formalistiche”, mirano a garantire la corretta amministrazione della giustizia e la legalità processuale, a sua volta presidio della certezza del diritto, e, come detto, perseguono il fine di realizzare un “percorso telematico” con finalità di semplificazione e di più efficiente accesso alla giustizia da parte dei cittadini.

3.11. In conclusione, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 582 cod. proc. pen., 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 con riferimento agli art. 3 e 24 Cost. nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 111-bis cod.proc. pen, pur quando essa pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge.

3.12. Alla luce delle considerazioni svolte, deve anche escludersi che il dettato normativo, ossia il combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 21 maggio 2025. Emerge dall'ordinanza impugnata che l'atto di appello era stato depositato tramite posta elettronica certificata, ovvero con modalità diverse da quelle previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. e che il difensore dell'imputato appellante, con memoria del 15 ottobre 2025, aveva sostenuto di avere tentato di depositare l'atto di appello tramite deposito telematico ma di non avere potuto procedere in tal senso a causa di non meglio specificati, e soprattutto non documentati, «problemi di caricamento del portale»; inoltre, le deduzioni del difensore non consentivano di affermare che il deposito dell'atto di gravame fosse stato effettuato nel rispetto delle formalità previste dall'ordinamento e la giustificazione addotta risultava assolutamente generica, anche con riferimento alla possibilità di ascrivere l'impossibilità dedotta a un malfunzionamento del sistema (al quale si sarebbe potuto ovviare attraverso le procedure concordate tra Consiglio dell'ordine degli avvocati, Camera penale del Piemonte e Valle d'Aosta, Corte di appello di Torino, Tribunale di Torino e Procura della Repubblica), piuttosto che a cause di forza maggiore non meglio identificabili. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge penale e processuale con riferimento al combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 582 cod. proc. pen., 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e violazione del principio del favor impugnationis. Il ricorrente deduce che l'interpretazione del dato normativo proposta dalla Corte di appello di Torino sarebbe caratterizzata da eccessivo rigore formale e deduce, a tal proposito, la violazione del principio del favor impugnationis per essere stata ritenuta l'inammissibilità dell'atto di appello solo in quanto trasmesso con un percorso telematico diverso da quello prescritto dalla legge (tramite posta elettronica certificata anziché tramite il portale telematico), e per un vizio solo “formale” e non “sostanziale”, essendo pervenuto l’atto di appello presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di proposizione dell'impugnazione, con conseguente “raggiungimento dello scopo” al quale l’atto era destinato. 2.2. In subordine, si chiede di dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 582 cod. proc. pen., 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con un percorso telematico diverso da quello prescritto (deposito tramite posta elettronica certificata anziché tramite portale telematico) anche quando essa pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di proposizione dell’impugnazione. Si deduce, in particolare, che le norme denunciate si porrebbero in contrasto con il principio del favor impugnationis, a sua volta estrinsecazione del diritto di difesa, del quale è espressione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. che, in caso di proposizione dell'impugnazione a un giudice incompetente, prevede che questi trasmetta gli atti al giudice competente. Si afferma che sarebbe irragionevole e, dunque, lesivo del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., oltre che del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., l’aver previsto un meccanismo di conservazione dell'atto di impugnazione affetto da vizi di correttezza sostanziale e non averlo, invece, previsto nel caso in cui l'atto sia affetto da un vizio formale. Si invoca, a sostegno di tale argomentazione, la giurisprudenza sovranazionale della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di accesso alla giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato per i motivi qui illustrati. 2.1. L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, disciplina le modalità di deposito degli atti che, fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 175-bis cod. proc. pen., ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici, deve avvenire con modalità "esclusivamente" telematiche, demandando a fonti di rango secondario la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici, con rinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzione generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. prevede esplicitamente che, salvo che la legge non disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante le modalità di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso l’atto impugnato. L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione della stessa, richiamando il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen. Ne discende che, fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici - «certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne alla tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati» - il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa. La sanzione di inammissibilità è, dunque, esplicitamente e univocamente dettata dalla fonte di rango primario. Fa eccezione l'ipotesi - non ricorrente nel caso in esame - disciplinata dall’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen. che, nel caso di impugnazione proposta personalmente dalla parte privata, consente il deposito dell'impugnazione con modalità non telematiche. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto il canale telematico quale regola generale ed ha demandato alla fonte di rango secondario l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (art. 87, d.lgs. n. 150 del 2022). In questo ambito, il d.m. 29 dicembre 2023 n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, ha delineato l'architettura tecnica e i profili operativi relativi ai sistemi di deposito e gestione del fascicolo, specificando le caratteristiche tecniche e le modalità operative applicabili ed ha delineato un’articolata disciplina transitoria. L’art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023 n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 1 gennaio 2025, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, da parte di soggetti abilitati esterni ed interni, in determinati uffici giudiziari (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, Procura europea, sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, Tribunale ordinario, Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione). Il citato art. 3, inoltre, prevede alcune eccezioni, relative ai procedimenti speciali di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (ovvero quelli celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato) per i quali consente, sino al 31 marzo 2025, il deposito degli atti «con modalità non telematiche» (art. 3, comma 4, d.m. n. 217 del 2023). L’art. 3, comma 5, del d.m. n. 217 del 2023 dispone, poi, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis cod. proc. pen., entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027 per altri uffici giudiziari, tra i quali figurano le corti di appello. L’art. 3, comma 9, del d.m. n. 217 del 2023 dispone, infine, che «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata, come disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». 2.2. Il caso in esame riguarda un atto di appello, avverso sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, depositato dal difensore il 4 luglio 2025, quindi dopo il 31 marzo 2025 tramite posta elettronica certificata, invece che tramite il Portale per il deposito degli atti penali, in violazione delle modalità previste a pena di inammissibilità. Tanto si evince dall’esame degli atti, consentito alla Corte essendo stata dedotta una violazione di legge processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01). L'atto di appello deve essere proposto con deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.) e, dunque, nel caso in esame, presso il Tribunale di Torino. Devono, quindi, trovare applicazione le disposizioni in materia di deposito degli atti presso il tribunale che, per i procedimenti di cui al libro VI, titolo I, del codice di procedura penale (giudizio abbreviato), prevedono che, a decorrere dal 1° aprile 2025, possono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, come previsto dal citato art. 3, comma 4, d.m. n. 217 del 2023. La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione ne ha determinato l'inammissibilità, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore con l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che richiama univocamente il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen., come correttamente stabilito dalla Corte d'appello di Torino con l’ordinanza impugnata. 2.3. Ad avviso del Collegio, il combinato disposto degli artt.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 582 cod. proc. pen., 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, da cui deriva l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione mediante deposito telematico, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non può essere oggetto di interpretazioni adeguatrici, dirette a valorizzare la capacità di un deposito non telematico di raggiungere lo scopo a cui l’atto di appello è diretto. In primo luogo, si osserva che la lettura del dato normativo sopra descritta non può considerarsi il frutto di un’interpretazione “formalistica”, come dedotto dal ricorrente, in quanto è l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale che, nel dettare le principali regole di interpretazione della legge, dispone che «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»; e, nella fattispecie, non vi è dubbio che il dettato normativo sia chiaro e non richieda altra interpretazione se non quella letterale e che la volontà del legislatore sia quella di realizzare un “percorso telematico” con finalità di semplificazione e di più efficiente accesso alla giustizia da parte dei cittadini. Stante il chiaro dettato normativo, dunque, non vi è spazio per interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate, avendo la Corte costituzionale chiarito costantemente che «l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza C. Cost. n. 232 del 2013; in senso conforme, sentenze n. 253 del 2020, n. 174 del 2019, n. 82 del 2017 e n. 36 del 2016). Ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito a mezzo di posta elettronica certificata, invece che mediante il portale telematico, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale. Il "percorso telematico" del ricorso risulta, invero, disciplinato analiticamente dalla legge e, proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzino l'idoneità del deposito al "raggiungimento dello scopo", a discapito della legalità processuale (in tal senso, Sez. 2,n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, in motivazione). 2.4. In conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato e deve ribadirsi che, a decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, in fase di massimazione; Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, Sturzo, Rv. 288392 – 01). 3. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente. 3.1. Va, anzitutto, evidenziato che l'istituto della conversione dell'impugnazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ed ispirato al principio del favor impugnationis, secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione erronea ad essa data dalla parte che l'ha proposta, che non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato abbia effettivamente inteso avvalersi, non comporta alcuna deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ma anzi presuppone che tali regole siano state rispettate. La Corte ha, invero, affermato che il principio del favor impugnationis «non può, […] tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né, quindi, consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, in motivazione; Sez. U, n. 8825 del 26/10/2016, Galtelli, in motivazione). 3.2. Tanto premesso, va ribadito che compete al legislatore ordinario individuare le modalità di presentazione dell'impugnazione, non dovendosi necessariamente ritenere preferibile un’opzione rispetto a un'altra, purché la scelta non sia irragionevole o pregiudizievole. A tal proposito, deve ritenersi che la scelta del legislatore non appare irragionevole, rispondendo a finalità di semplificazione, razionalizzazione ed accelerazione delle scansioni processuali, che costituisce l'essenza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di deposito telematico degli atti; finalità peraltro, che non si limita a perseguire, mediante il ricorso a modalità telematiche, obiettivi acceleratori dei tempi di deposito degli atti, ma risponde anche all'esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie degli uffici giudiziari, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti. 3.3. Deve, quindi, concludersi che, nella disciplina del deposito telematico degli atti, non sussiste alcuna deviazione dalle regole ordinarie che governano le impugnazioni perché, anzi, tale modalità di presentazione garantisce l'immediato avvio del giudizio di impugnazione, nell’ottica della semplificazione e del più efficace accesso alla giustizia da parte dei cittadini e non è, conseguentemente, ravvisabile alcun profilo di irragionevolezza del sistema, che possa ritenersi lesivo del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost. o del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. 3.4. Per le ragioni esposte, nemmeno può ritenersi che l'orientamento cui si aderisce confligga con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, sotto l'aspetto del "diritto di accesso" alla giustizia, come affermato nel ricorso, né che sussista alcuna lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. neanche sotto questo profilo. 3.5. La Corte EDU considera fisiologiche possibili restrizioni all’accesso presso le Corti di seconda istanza e di ultima istanza e afferma che le norme relative alle formalità e ai termini da osservare per la proposizione di un ricorso mirano a garantire la corretta amministrazione della giustizia e il rispetto della certezza del diritto e che gli interessati dovrebbero, conseguentemente, aspettarsi che tali norme vengano applicate (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA], § 33). Inoltre, è costante nella giurisprudenza della Corte EDU l’affermazione che il “diritto a un tribunale”, di cui il diritto di accesso alla giustizia è un aspetto, non è assoluto ed è soggetto a limitazioni implicitamente accettate, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità di un ricorso, poiché per sua stessa natura richiede una regolamentazione da parte dello Stato, che gode di un certo margine di apprezzamento al riguardo (Corte EDU, 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, § 36; Corte EDU, 31/07/2001, Mortier c. Francia, § 33). Tuttavia, le limitazioni applicate non devono restringere l'accesso dell'individuo in modo tale o in misura tale da compromettere il diritto nella sua stessa sostanza. Invero, tali limitazioni sono compatibili con l'art. 6 CEDU solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Corte EDU, 29/07/1998, Guérin c. Francia, § 37; Corte EDU, 26/07/2007, Walchli c. Francia, § 27-29; Corte EDU, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, § 39-41). 3.6. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una limitazione all'accesso alla giustizia può essere compatibile con l'art. 6 CEDU, se supera un test articolato in più punti. In primo luogo, occorre stabilire se la restrizione dell’accesso alla giustizia persegua un fine legittimo, e poi si deve valutare la proporzionalità della stessa restrizione. Nella valutazione della proporzionalità della restrizione, la Corte procede ad un esame in concreto, prendendo in considerazione tre fattori: a) la prevedibilità della restrizione; b) la responsabilità – in capo al ricorrente o alle autorità – degli eventuali errori procedurali che abbiano impedito l’accesso alla giurisdizione superiore; c) se la restrizione applicata riveli un “formalismo eccessivo” (Corte EDU, Grande Camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia, § 80- 86; Corte EDU, 28/10/2021, Succi c. Italia, § 71-72; Corte EDU, 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, § 42-44). 3.7. Quanto al primo requisito, può affermarsi che la restrizione dell’accesso alla giustizia in esame persegue un fine legittimo, trovando fondamento in più disposizioni di rango costituzionale. In particolare, viene in rilievo il principio del giusto processo regolato dalla legge, sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., che si realizza pienamente quando è la legge stessa, ex ante, a stabilire in modo chiaro e prevedibile le modalità e le forme di accesso al giudice, impedendo che sia quest'ultimo a definirle ex post. Le disposizioni in esame attuano, inoltre, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che, nel contesto dell'amministrazione della giustizia, è strettamente connesso, e funzionale, al principio della ragionevole durata del processo (di cui all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 CEDU): il sistema consente, infatti, al cittadino, assistito da un difensore, di confidare in un'immediata e rapida instaurazione del procedimento, grazie alla tassatività dei mezzi e delle modalità di impugnazione; in tal modo, si persegue anche l’obiettivo di tutelare più efficacemente il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost. 3.8. Venendo alla valutazione della proporzionalità della restrizione dell’accesso alla giustizia, quanto al primo requisito della prevedibilità della restrizione medesima, vanno richiamate le considerazioni già sopra effettuate (par. 2.1.) sulla articolata disciplina transitoria dettata dal legislatore, che ha scandito gradualmente l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti. Richiamando le considerazioni già sopra svolte (par. 2.3.) in merito alla chiarezza del dettato normativo, che non si presta a interpretazioni alternative, non può certo dirsi che la restrizione all’accesso alla giustizia in questione non fosse prevedibile dal ricorrente, anche considerato che il caso in esame ricade proprio in una delle eccezioni che, a fronte della entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico per i tribunali ordinari sin dal 1 gennaio 2025, ha posticipato al 31 marzo 2025 il deposito degli atti relativi ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato. 3.9. Per quanto riguarda il secondo requisito - relativo alla responsabilità in capo al ricorrente o alle autorità dell’errore procedurale che ha impedito l’accesso alla giurisdizione superiore – deve osservarsi che la giustificazione addotta dal ricorrente del mancato deposito mediante il portale telematico è stata del tutto generica, essendosi fatto riferimento a non meglio specificati «problemi di caricamento» dell’atto di appello tramite il portale; non risulta, inoltre, non essendo stato in alcun modo allegato, che si fosse verificato un malfunzionamento del sistema - certificato, attestato e pubblicizzato secondo le modalità di cui all’art. 175-bis cod. proc. pen. - in presenza del quale si sarebbe potuto depositare l’atto con modalità non telematiche, come previsto dall’art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., nonché attivare le procedure concordate tra Consiglio dell'ordine degli avvocati, Camera penale del Piemonte e Valle d'Aosta, Corte di appello di Torino, Tribunale di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, di cui fa menzione l’ordinanza impugnata. 3.10. Infine, quanto al terzo requisito, le norme che regolano il deposito telematico degli atti, lungi dall'essere “eccessivamente formalistiche”, mirano a garantire la corretta amministrazione della giustizia e la legalità processuale, a sua volta presidio della certezza del diritto, e, come detto, perseguono il fine di realizzare un “percorso telematico” con finalità di semplificazione e di più efficiente accesso alla giustizia da parte dei cittadini. 3.11. In conclusione, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 582 cod. proc. pen., 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 con riferimento agli art. 3 e 24 Cost. nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 111-bis cod.proc. pen, pur quando essa pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge. 3.12. Alla luce delle considerazioni svolte, deve anche escludersi che il dettato normativo, ossia il combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), co
Sentenza Cassazione n. 09827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris