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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37183/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 113 e 590 cod. pen. perche, lasciando che due cani, di cui erano detentori e la Roccioletti anche proprietaria, circolassero liberamente, senza museruola, e non impedendo che i due animali aggredissero [OSCURATO:PERSONA], cagionavano a quest'ultima lesioni personali giudicate guaribili in giorni 20.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione,poiché il certificato di iscrizione dei cani all'Ente nazionale della cinofilia, che riporta il numero di identificazione degli animali e reca la data del 19 gennaio 2016 come momento della cessione della proprietà di entrambi gli animali in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituisce prova dell'acquisto degli animali da parte di quest'ultimo, laddove il certificato di iscrizione all'anagrafe veterinaria, valorizzato dal giudice, non ha efficacia costitutiva né ricognitiva della proprietà e assolve esclusivamente ad una funzione di prevenzione del randagismo e di censimento degli animali di affezione.

Dunque non è previsto che la persona indicata nel certificato sia necessariamente proprietaria degli animali.

Nemmeno si può affermare che entrambi i ricorrenti avessero una relazione di fatto con gli animali, poiché questi ultimi erano condotti dal solo Tritapepe e la Roccioletti si trovava ad oltre 100 metri di distanza, intenta a conversare con il coniuge della parte civile Verri, come dichiarato anche da quest'ultima.

2.1. Il teste Trabucco ha dichiarato di avere reso le prime dichiarazioni di fronte ai Carabinieri in uno stato di incoscienza, di non ricordarle e ha confermato le dichiarazioni del Tritapepe e non quelle della Verri, confermando che quest'ultima, inizialmente non presente sui luoghi, sopraggiunse in un secondo momento, correndo e urlando all'indirizzo del Tritapepe di "acchiappare i cani".

Questi ultimi erano senza museruola perché si tratta di una zona di aperta campagna, con conseguente transito di animali, anche selvaggi, in stato di libertà o di abbandono, come confermato dal comandante della locale stazione Carabinieri.

Anche la teste Falone ha dichiarato di dare asilo ad animali randagi, con conseguente alterco sfociato in una denuncia penale proprio a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Non si tratta di una zona frequentata da persone e dunque non vi era alcuna necessità di conformarsi a regole di prudenza.

La veterinaria che ha avuto in cura gli animali, sin dalla nascita, ne ha attestato l'indole assolutamente pacifica, anche a fronte di manipolazioni invasive.

Si tratta dunque di cani di indole tranquilla che si sono imprevedibilmente trovati di fronte a una persona collerica e aggressiva, come la Verri, ma non vi era alcuna necessità di adoperare particolari cautele.

2.2. Erroneamente il giudice di pace ha rigettato la richiesta di acquisizione di un CD che mostrava la persona offesa, in data 5 aprile 2019, all'interno di un negozio, intenta a fare acquisti, camminando regolarmente e portando pesi con entrambe le mani, a smentita dell'asserto formulato da quest'ultima, che ha affermato di essere rimasta invalida.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente, infatti, il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui l'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra un certo soggetto e un animale, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (Sez. 4, n. 51448 del 17-10- 2017 Rv. 271329).

Non ha dunque alcun rilievo stabilire chi fosse il proprietario dei cani perché è pacifico, sulla base di quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che gli imputati avessero la materiale disponibilità degli aninnali.Ne deriva che il trovarsi ad una certa distanza dall'animale del quale si ha la gestione, lungi dal costituire un motivo di esonero dalla responsabilità, integra un profilo di colpa, poiché il porsi nell'impossibilità di controllare un cane, dopo averlo lasciato senza museruola, costituisce senz'altro negligenza e imprudenza.

Dunque l'affermazione formulata dai ricorrenti secondo cui la Roccioletti si trovava ad una distanza di circa 100 metri dai cani, intenta a conversare con un'altra persona, e quindi nell'impossibilità di intervenire in tempo utile per impedire l'aggressione, lungi dal costituire una giustificazione, vale ad ammettere un profilo di colpa.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In presenza di altre persone occorre sempre adottare cautele idonee a evitare il pericolo che il cane possa assalire i terzi e quindi portare l'animale al guinzaglio e munirlo di museruola, senza che abbia rilievo alcuno che ci si trovi in aperta campagna e che non si tratti di zona abitualmente frequentata da persone, poiché è proprio la presenza di terzi nella specifica occasione in cui ci si trova a transitare con il cane, e non in generale, a determinare la necessità di cautela.

Né ha rilievo che n la vittima possa aver tenuto un atteggiamento che possa in qualche modo aver scatenato l'aggressività degli animali perchè l'obbligo di protezione e controllo si estende ai comportamenti imprudenti altrui in quanto la colpa della vittima che tenga un comportamento imprudente può, al più, concorrere con quella del garante ma non eliderla (Sez. 4, n. 50562 del 10-9-2019).

Nemmeno può affermarsi che un'improvvisa aggressione da parte di un cane, anche se normalmente inoffensivo, è un fatto che esuli dalle ordinarie prospettazioni dell'homo eiusdem condicionis et pro fessionis, sì da potersi connotare in termini di imprevedibilità.

Orbene, secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, tali cautele non vennero adottate dai ricorrenti, poiché i cani erano liberi e senza museruola.

3. Non può essere accolto neanche il terzo motivo di ricorso.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince, infatti, che la persona offesa, azzannata da un cane alla gamba destra e dall'altro alla testa, e trasportata in ambulanza al Pronto soccorso, venne ricoverata e dimessa con diagnosi drferita da morso di cane alla gamba destra, con lacerazione del tibiale anteriore ed estensore del 5° dito e ferita alla regione frontale destra", come da referto acquisito agli atti.

È dunque incontrovertibile l'esistenza delle predette lesioni mentre non sono stati contestati esiti permanenti, perché anzi l'imputazione recita "lesioni personali giudicate guaribili in giorni 20, senza complicazioni", né sono state emesse statuizioni civili, non avendo la parte civile rassegnato le conclusioni, come dà atto il giudice a quo.

Era dunque irrilevante stabilire se la persona offesa fosse rimasta invalida o meno, onde richieste di prova al riguardo non potevano essere accolte. 4.1 ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 113 e 590 cod. pen. perche, lasciando che due cani, di cui erano detentori e la Roccioletti anche proprietaria, circolassero liberamente, senza museruola, e non impedendo che i due animali aggredissero [OSCURATO:PERSONA], cagionavano a quest'ultima lesioni personali giudicate guaribili in giorni 20. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione,poiché il certificato di iscrizione dei cani all'Ente nazionale della cinofilia, che riporta il numero di identificazione degli animali e reca la data del 19 gennaio 2016 come momento della cessione della proprietà di entrambi gli animali in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituisce prova dell'acquisto degli animali da parte di quest'ultimo, laddove il certificato di iscrizione all'anagrafe veterinaria, valorizzato dal giudice, non ha efficacia costitutiva né ricognitiva della proprietà e assolve esclusivamente ad una funzione di prevenzione del randagismo e di censimento degli animali di affezione. Dunque non è previsto che la persona indicata nel certificato sia necessariamente proprietaria degli animali. Nemmeno si può affermare che entrambi i ricorrenti avessero una relazione di fatto con gli animali, poiché questi ultimi erano condotti dal solo Tritapepe e la Roccioletti si trovava ad oltre 100 metri di distanza, intenta a conversare con il coniuge della parte civile Verri, come dichiarato anche da quest'ultima. 2.1. Il teste Trabucco ha dichiarato di avere reso le prime dichiarazioni di fronte ai Carabinieri in uno stato di incoscienza, di non ricordarle e ha confermato le dichiarazioni del Tritapepe e non quelle della Verri, confermando che quest'ultima, inizialmente non presente sui luoghi, sopraggiunse in un secondo momento, correndo e urlando all'indirizzo del Tritapepe di "acchiappare i cani". Questi ultimi erano senza museruola perché si tratta di una zona di aperta campagna, con conseguente transito di animali, anche selvaggi, in stato di libertà o di abbandono, come confermato dal comandante della locale stazione Carabinieri. Anche la teste Falone ha dichiarato di dare asilo ad animali randagi, con conseguente alterco sfociato in una denuncia penale proprio a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratta di una zona frequentata da persone e dunque non vi era alcuna necessità di conformarsi a regole di prudenza. La veterinaria che ha avuto in cura gli animali, sin dalla nascita, ne ha attestato l'indole assolutamente pacifica, anche a fronte di manipolazioni invasive. Si tratta dunque di cani di indole tranquilla che si sono imprevedibilmente trovati di fronte a una persona collerica e aggressiva, come la Verri, ma non vi era alcuna necessità di adoperare particolari cautele. 2.2. Erroneamente il giudice di pace ha rigettato la richiesta di acquisizione di un CD che mostrava la persona offesa, in data 5 aprile 2019, all'interno di un negozio, intenta a fare acquisti, camminando regolarmente e portando pesi con entrambe le mani, a smentita dell'asserto formulato da quest'ultima, che ha affermato di essere rimasta invalida. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente, infatti, il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui l'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra un certo soggetto e un animale, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (Sez. 4, n. 51448 del 17-10- 2017 Rv. 271329). Non ha dunque alcun rilievo stabilire chi fosse il proprietario dei cani perché è pacifico, sulla base di quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che gli imputati avessero la materiale disponibilità degli aninnali.Ne deriva che il trovarsi ad una certa distanza dall'animale del quale si ha la gestione, lungi dal costituire un motivo di esonero dalla responsabilità, integra un profilo di colpa, poiché il porsi nell'impossibilità di controllare un cane, dopo averlo lasciato senza museruola, costituisce senz'altro negligenza e imprudenza. Dunque l'affermazione formulata dai ricorrenti secondo cui la Roccioletti si trovava ad una distanza di circa 100 metri dai cani, intenta a conversare con un'altra persona, e quindi nell'impossibilità di intervenire in tempo utile per impedire l'aggressione, lungi dal costituire una giustificazione, vale ad ammettere un profilo di colpa. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In presenza di altre persone occorre sempre adottare cautele idonee a evitare il pericolo che il cane possa assalire i terzi e quindi portare l'animale al guinzaglio e munirlo di museruola, senza che abbia rilievo alcuno che ci si trovi in aperta campagna e che non si tratti di zona abitualmente frequentata da persone, poiché è proprio la presenza di terzi nella specifica occasione in cui ci si trova a transitare con il cane, e non in generale, a determinare la necessità di cautela. Né ha rilievo che n la vittima possa aver tenuto un atteggiamento che possa in qualche modo aver scatenato l'aggressività degli animali perchè l'obbligo di protezione e controllo si estende ai comportamenti imprudenti altrui in quanto la colpa della vittima che tenga un comportamento imprudente può, al più, concorrere con quella del garante ma non eliderla (Sez. 4, n. 50562 del 10-9-2019). Nemmeno può affermarsi che un'improvvisa aggressione da parte di un cane, anche se normalmente inoffensivo, è un fatto che esuli dalle ordinarie prospettazioni dell'homo eiusdem condicionis et pro fessionis, sì da potersi connotare in termini di imprevedibilità. Orbene, secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, tali cautele non vennero adottate dai ricorrenti, poiché i cani erano liberi e senza museruola. 3. Non può essere accolto neanche il terzo motivo di ricorso. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince, infatti, che la persona offesa, azzannata da un cane alla gamba destra e dall'altro alla testa, e trasportata in ambulanza al Pronto soccorso, venne ricoverata e dimessa con diagnosi drferita da morso di cane alla gamba destra, con lacerazione del tibiale anteriore ed estensore del 5° dito e ferita alla regione frontale destra", come da referto acquisito agli atti. È dunque incontrovertibile l'esistenza delle predette lesioni mentre non sono stati contestati esiti permanenti, perché anzi l'imputazione recita "lesioni personali giudicate guaribili in giorni 20, senza complicazioni", né sono state emesse statuizioni civili, non avendo la parte civile rassegnato le conclusioni, come dà atto il giudice a quo. Era dunque irrilevante stabilire se la persona offesa fosse rimasta invalida o meno, onde richieste di prova al riguardo non potevano essere accolte. 4.1 ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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