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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 00229/2024

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per un motivo non consentito, diretto a censurare la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90; rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); considerato che la possibilità di denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e de motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 23 novembre 2023 Il consigliere e teinsore Il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per un motivo non consentito, diretto a censurare la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90; rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); considerato che la possibilità di denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e de motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 23 novembre 2023 Il consigliere e teinsore Il re
Sentenza Cassazione n. 00229/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris