CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 35548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19114/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]- INPS , in persona del legale rapprsentante p.t. elettivame nte domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO BARI n. 1992/2020 depositata il28/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1992 del 2020, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri due litisconsorti, confermando la decisione di primo grado, di rigetto dei ricorsi riuniti aventi ad oggetto, quanto al ricorso del Cicolella, la domanda volta all'accertamento della illegittimità della cancellazione negli elenchi anagrafici del comune di residenza (Trinitapoli) quale bracciante agricolo dipendente dell’ azienda G G di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nell'anno 2013 per il numero di 156 giornate; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS ha resistito con controricorso. CONSIDERATO che: Con il primo motivo di ricorso, è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 2, che, in applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'agire amministrativo ex art. 97 Cost., comma 2, impone che ogni provvedimento amministrativo sia motivato e che la motivazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione dell'amministrazione; con il secondo motivo , è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa valutazione delle motivazioni della cancellazione dagli elenchi anagrafici in relazione alla loro sufficienza, nonché l'omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio consistente nella mancanza di motivazione del provvedimento adottato dall'Inps, di cancellazione dell’odierno ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli; con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito il valore di piena prova alle generiche, non circostanziate e non pertinenti deduzioni formulate nei verbali ispettivi, aventi natura extraprocessuale, attribuendo ad essi l'effetto di invertire l'onere probatorio e di far gravare interamente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro. con il quarto motivo di ricorso, è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e degli artt. 244,420 e 421 c.p.c., per avere la sentenza d'appello errato nel considerare generica e valutativa la prova testimoniale articolata in primo grado, condividendo la valutazione del primo giudice di inadeguatezza e inammissibilità della prova, senza esercitare correttamente i poteri istruttori con l'assegnazione alla parte di un termine per porre rimedio alla irregolarità nell'articolazione del mezzo istruttorio, e impedendo così ai ricorrenti di esercitare il loro "diritto alla prova"; il ricorso è del tutto sovrapponibile ad altri che sono già stati esaminati da questa Corte di cassazione ( ex multis da ultimo Cass.27651 del 2022; Cass. n. 24113 del 2018); da tali precedenti non vi è motivo di discostarsi ed alle relative motivazioni si fa espresso rinvio; iprimi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione logico giuridica; questa Corte ha chiarito che, nella materia in esame, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale, e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa; si tratta di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, per cui è evidente l'estraneità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina, invocata nel primo motivo di ricorso, di cui alla L. n. 240 del 1991 che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (v. Cass. n. 28141 del 2018; n. 13198 del 2019, entrambe non massimate); si è ripetutamente affermato il principio secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass.nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014); ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti; così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura; nella materia e', quindi, intervenuto il D.Lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo SCAU (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) e', poi, subentrato l'I.N.P.S. (D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 sexies, conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996); In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte; pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'e' ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla streg ua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice; ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova; con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.); la Corte d'appello si è attenuta ai principi appena richiamati ed ha confermato, in base ad un accertamento fattuale non suscettibile di censura in sede di legittimità, la valutazione comparativa già eseguita dal primo giudice, dando atto, da un lato, degli elementi emersi dall'indagine ispettiva e idonei a sostenere la natura fittizia dell'azienda agricola e dei rapporti di lavoro denunciati (indisponibilità di terreni idonei all'attività agricola da parte della ditta apparentemente datrice di lavoro, espletamento di attività di natura prevalentemente commerciale) e, dall'altro, del difetto di allegazioni e prove da parte dei lavoratori, sia per l'inidoneità della prova documentale costituita dalle registrazioni e denunce aziendali concernenti la manodopera e provenienti dalla pseudo datrice di lavoro e sia per l'inammissibilità della prova testimoniale; parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso; va premesso che si palesa irrilevante il precedente invocato dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1. C.p.c. (Cass. n. 139 del 2019) giacché il medesimo ha avuto ad oggetto l’ipotesi in cui la prova per testi non era stata ammessa per ragioni di mera irregolarità formale, mentre nel caso di specie la capitolazione della prova per testi è stata ritenuta generica rispetto ai fatti da provare; in proposito peraltro la sentenza impugnata (pag. 9) ha analizzato i capitoli di prova testimoniale articolati dai ricorrenti in primo grado ed ha ampiamente motivato sulla assoluta genericità dei medesimi, in diretta relazione alla genericità delle allegazioni sui fatti costitutivi della domanda, rilevando come non fossero in alcun modo specificati le mansioni svolte, l'orario di lavoro, il compenso percepito, il luogo di svolgimento dell'attività, il soggetto che impartiva le direttive; una volta confermato il vaglio sulla carenza di specificità delle istanze istruttorie, è evidente che difettino i presupposti per la denuncia del vizio incidente sul giudizio di concreto apprezzamento della rilevanza della prova, con riferimento all’onus probandi gravante sulla parte istante; tale vizio, infatti, inquadrabile all’interno dell’art. 360, primo comma, n.5) c.p.c., postula che si indichi quale sia il fatto, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. 21 maggio 2019, n. 13625, in motivazione, sub p.to 3, lett. b); in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese vanno poste a carico della parte soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., non potendo farsi applicazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; il ricorrente, infatti, ha esperito un'azione tendente ad accertare il proprio diritto ad essere iscritto nuovamente negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza in relazione alle giornate lavorative effettuate, elenchi dai quali era stato cancellato e, quindi, non intesa ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali, come richiesto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come formulato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003; affinchè sia applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (cfr. Cass. 16676/20); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 1500,00 per compensi professionali, oltre ad E. 200,00 per esborsi; spese generali nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proc