CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so Tommesani e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroBiochimica spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 13/A, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 911/2019 pubblicatain data 20/11/2019, n. r.g. 785/2018.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno24/02/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.Numero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] come dirigentefino al 14/04/2016, quando la sua posizione era stata soppressa ed egli erastato licenziato.Deduceva di aver ricevuto a titolo di indennità sostitutiva del preavvisoquattro mensilità invece delle otto spettantegli ai sensi dell’art. 19 CCNLdirigenti CONFAPI e di non aver ricevuto l’indennità supplementare.Adìva il Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento del suo diritto aotto mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la condanna diBiochimica spa al pagamento sia delle quattro mensilità non pagate (pari allasomma di euro 38.723,05), sia della loro incidenza sul t.f.r. pari alla sommadi euro 5.215,88, nonché dell’indennità supplementare “automatica” di ottomensilità pari alla somma di euro 70.389,70 prevista dallo stesso art. 19 cit.2.- Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, ilTribunale rigettava le domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Leonardi.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è fondata l’eccezione di novità della domanda per novità della causapetendi, sollevata dalla società, laddove il Leonardi con il ricorso diprimo grado ha invocato l’art. 19 CCNL dirigenti CONFAPI per lamancanza, nella sua lettera di assunzione, dell’espresso richiamo alladisciplina eccezionale contenuta nell’allegato all’art. 19 cit., mentre poicon l’appello deduce che la società non avrebbe osservato gli oneri dicomunicazione della lettera di assunzione all’osservatorio nazionaleCONFAPI-Federmanager e di avvio del dirigente ad un corso diformazione;b) quanto alla misura dell’indennità sostitutiva del preavviso, già ilTribunale ha ritenuto che il richiamo contenuto nella lettera diassunzione al CCNL ben può essere inteso in senso omnicomprensivo,quindi ivi compreso l’allegato all’art. 19, che appunto prevede indeterminate situazioni la riduzione dell’indennità sostitutiva delpreavviso da otto a quattro mensilità;c) questa è un’interpretazione plausibile e da condividere;Numero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026d) sull’indennità supplementare va condivisa la tesi dell’appellata, secondocui è pur sempre necessaria l’ingiustificatezza del licenziamento, nellaspecie insussistente, e la previsione di una misura automatica attieneal quantum, non all’an;e) sulla giustificatezza del licenziamento la società si è limitata a sollevareeccezione riconvenzionale, volta a paralizzare la pretesa del dirigente,sicché non era affatto necessaria una domanda riconvenzionale;f) l’istruttoria svolta ha confermato l’effettività dei motivi del recessodatoriale, indicati nella lettera di licenziamento, riassumibili nellasoppressione della posizione lavorativa del Leonardi, avendo i testimoniconfermato che “le mansioni svolte dallo stesso sono state distribuitefra altri dipendenti”;g) ne consegue che la fattispecie oggetto di causa non può rientrareneppure nella seconda parte del co. 16 dell’art. 19 CCNL;h) le altre considerazioni dell’appellante sul giustificato motivo oggettivosono inconferenti, poiché ai dirigenti non si applica la legge n.604/1966.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7.- All’esito di quella camera di consiglio il ricorso è stato rinviato a nuovoruolo per la fissazione in pubblica udienza in considerazione della valenzanomofilattica delle questioni che ne formano oggetto.8.- Il P.G. ha depositato memoria, in cui ha concluso per l’integraleaccoglimento del ricorso.9.- Le parti hanno depositato memoria. In quella della controricorrenteviene sollevata eccezione di improcedibilità del ricorso per mancataproduzione integrale del CCNL dirigenti CONFAPI.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito del testointegrale del CCNL, sollevata dalla controricorrente nella memoria per lapubblica udienza, è infondata.Numero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026Nel fascicolo (cartaceo) del ricorrente risulta depositato l’intero CCNL comedoc. 7 (che peraltro si rinviene anche nei fascicoli di parte dei gradi di merito).2.- Per ragioni di ordine logico-giuridico va dapprima esaminato il terzomotivo.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dei commi 1, 2 e 6dell’allegato all’art. 19 CCNL, dell’allegato all’art. 9, lett. b), CCNL, 1367,1363, 1362 e 1369 c.c. per avere la Corte territoriale condiviso ilconvincimento del Tribunale circa la sufficienza del richiamo – nel contrattoindividuale – a tutto il CCNL da ritenere omnicomprensivo e quindicomprensivo anche dell’allegato all’art. 19 e dell’allegato all’art. 9, lett. b), eper avere ritenuto che nel co. 1 dell’allegato all’art. 19 non vi fosse alcunaprevisione di inefficacia nel caso di mancato espresso richiamo nel contrattoindividuale.Il motivo è fondato.Come riportato dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 11, nt. 13), nelricorso introduttivo (pp. 4-5) era contenuta la seguente deduzione: “… lacondotta tenuta da [OSCURATO:SOCIETA] … in particolare la corresponsione diquattro mensilità soltanto di indennità sostitutiva del preavviso … induce aritenere che [OSCURATO:SOCIETA] abbia ritenuto applicabile la ‘sospensione’ … delladisciplina di cui agli artt. 19 e 22 … con l’applicazione di un preavviso di mesi4 … la regolamentazione, tuttavia, è relativa (ai sensi dell’Alleg. all’art. 19)soltanto “… ai dirigenti promossi o assunti a tempo indeterminato ai sensi delpresente Alleg. che deve risultare espresso nella lettera di nomina o diassunzione …” e quindi non al rapporto [OSCURATO:SOCIETA]. /Leonardi per nonrichiamare la lettera di assunzione … specificamente la disciplina eccezionaledi cui all’Alleg. all’art. 19 …”.Ne consegue che tale questione – ossia quella dell’applicabilità del regimederogatorio ed eccezionale contenuto nell’allegato all’art. 19 CCNL, negata dalLeonardi, in quanto nel contratto individuale di lavoro mancava l’espressorichiamo a quell’allegato – era stata tempestivamente e ritualmenteintrodotta nel giudizio di primo grado mediante il ricorso introduttivo. Edinfatti la società, in primo grado, si era difesa sostenendo propriol’applicabilità di quel regime eccezionale contenuto nell’allegato all’art. 19 cit.Numero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026(v. ricorso per cassazione, p. 16).Orbene, l’allegato all’art. 19 [OSCURATO:PERSONA], per la parte rilevante nelpresente giudizio, è costì formulato:“Ai dirigenti promossi o assunti a tempo indeterminato ai sensi del presenteallegato, che deve risultare espresso nella lettera di nomina o di assunzione,si applica, allo scopo di favorire l’incremento complessivo dell’occupazionedirigenziale nelle imprese aderenti a CONFAPI ed il più facile accesso di questeultime a risorse manageriali, la seguente normativa a valere per i primi 30mesi dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.Nell’ambito del suddetto periodo di 30 mesi resta temporaneamentesospesa l’applicazione della disciplina di cui agli Artt. 19 e 22, secondocomma, del presente CCNL. L’azienda, oltre che per giusta causa ai sensidell’Art. 2119 codice civile, potrà risolvere in qualunque momento, nel corsodei 30 mesi di cui sopra, il rapporto di lavoro con comunicazione scritta e conl’applicazione di un preavviso di mesi 4 …”.Dalla formulazione, sebbene non del tutto piana, della clausola contrattual-collettiva si evince che, al fine di selezionare la platea dei dirigenti ai qualiapplicare quel regime “ridotto” così introdotto, le parti sociali hanno fattoriferimento alla necessità che nel contratto individuale di lavoro (oppurenell’atto di nomina o di assunzione) fosse espressamente pattuital’applicazione dell’allegato medesimo, ossia vi fosse un espresso richiamotestuale a quell’allegato. In tal modo le parti sociali hanno delegato alle partiindividuali la scelta consensuale di applicare la disciplina “speciale” ederogatoria contenuta in quell’allegato, imponendo tuttavia un onere dichiarezza, ossia che quella scelta venisse dichiarata, si manifestasse e quindisi traducesse in un rinvio “espresso” all’allegato all’art. 19 CCNL.L’interpretazione data dalla Corte territoriale trascura di considerare lavolontà delle parti espressa nell’inciso in esame, con la conseguenza che inmancanza di un espresso richiamo al predetto allegato, la disciplinaapplicabile resta quella generale contenuta nell’art. 19 del medesimo CCNL.Ritenere – come la Corte d’appello – che sia sufficiente il richiamo, nelcontratto individuale, al CCNL significa non solo pervenire ad una sostanzialeinterpretatio abrogans della predetta delega, ma anche lasciare le parti (ed ilgiudice) in una situazione di insanabile ed irrisolvibile dubbio interpretativo.Numero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026Infatti il CCNL, inteso in senso omnicomprensivo – come ritenuto dalla Corted’appello e prima ancora dal Tribunale – contiene sia la disciplina ordinaria,normalmente applicabile, sia quella “speciale” di carattere derogatorio di cuiall’allegato all’art. 19, sicché non sarebbe possibile stabilire quale sia quellaapplicabile. Ciò dimostra che il mero e generico rinvio (contenuto nel contrattoindividuale) al CCNL non è sufficiente ad integrare la condizione previstadall’allegato all’art. 19 come necessaria per applicare il regime “speciale” aidirigenti promossi oppure assunti ai sensi del medesimo allegato.In tale prospettiva, poiché la domanda avanzata dal Leonardi è diadempimento del CCNL e, quindi, di responsabilità contrattuale in termini diesatto adempimento, è il debitore – ossia [OSCURATO:SOCIETA] – a dover eccepiree provare (art. 1218 c.c.) l’esistenza di fatti impeditivi della pretesa creditoria,ovvero le condizioni che, ai sensi degli allegati agli articoli del CCNL,consentono una riduzione degli obblighi di preavviso a carico del datore dilavoro. Solo provando tali fatti impeditivi il datore di lavoro convenuto ingiudizio potrà dirsi aver provato l’esattezza del proprio adempimento, che,con riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, è stato solo parzialesecondo la causa petendi dedotta dal Leonardi.Sul punto la sentenza impugnata va pertanto cassata. Alla luce dellapredetta interpretazione dell’allegato all’art. 19 [OSCURATO:PERSONA], il mero egenerico rinvio, contenuto nel contratto individuale, al CCNL – come accertatodai Giudici di merito – non è idoneo a rendere applicabile il regime derogatoriointrodotto da quell’allegato, sicché resta applicabile la disciplina ordinaria purecontenuta nel CCNL citato.3.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento a causa di unvizio di extrapetizione, in violazione degli artt. 112, 345, co. 1, 414 n. 4, c.p.c.per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile il primo motivo diappello.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 414, n. 4, e416, co. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato lasua domanda.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilNumero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 414, n. 4), e416, co. 3, c.p.c., nonché 2697 c.c. per avere la Corte territoriale fatto malgoverno del criterio di riparto degli oneri deduttivi e probatori delle parti.Tutti questi tre motivi sono assorbiti dall’accoglimento del terzo.4.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 19, co. 15 e16, 22 CCNL dirigenti industria CONFAPI del 31/01/2014 a causa della“violazione e falsa applicazione” del principio in claris non fit interpretatio edegli artt. 1363, 1366 e 1367 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamenteinterpretato l’art. 19 CCNL nel senso che esso escluda l’indennitàsupplementare in caso di licenziamento per ragioni oggettive e di naturaeconomica e la preveda soltanto in caso di “ingiustificatezza” del recessodatoriale.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 19, co. 16, cpv.2 e 3, CCNL, 1363, 1365, 1367 e 1369 c.c. per avere la Corte territorialeerroneamente interpretato l’art. 19 CCNL.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonofondati.L’assunto della Corte territoriale (e della controricorrente), secondo cuil’indennità supplementare è prevista dal [OSCURATO:PERSONA] solo in caso di“ingiustificatezza” del licenziamento del dirigente, non può essere condiviso.Nel nostro ordinamento, già sulla base dell’accordo interconfederale del27/04/1995 per i dirigenti di aziende industriali questa Corte ha affermatoche il dirigente licenziato a seguito di ammissione alla procedura diamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini delconseguimento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 27 dell'Accordointerconfederale del 27 aprile 1995, è tenuto a provare che il recesso datorialeabbia avuto causa concreta nella situazione di crisi aziendale (Cass. n.17159/2020). Più in generale si è evidenziato chel'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista peri dirigenti di azienda dall'accordo interconfederale del 27/04/1995 deveessere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento siaobiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione oNumero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026crisi aziendale (Cass. n. 24355/2019), anche al di là della motivazioneformalmente adottata dal datore di lavoro (Cass. ord. n. 19378/2021; Cass.ord. n. 86/2019). In tutti questi casi il licenziamento è giustificato e tuttavia,per compensare il sacrificio imposto al dirigente da una scelta organizzativae/o economico-imprenditoriale del datore di lavoro, già all’epoca (anno 1995)le parti sociali previdero una forma di tutela indennitaria, che prescinde da (esi affianca a) quella per il licenziamento privo di “giustificatezza”.Identici sono significato e portata della complessiva formulazione deicommi 15 e 16 dell’art. 19 [OSCURATO:PERSONA].L’art. 19 cit., al co. 15 dispone: “Ove il Collegio [arbitrale], con motivatogiudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato … disporràcontestualmente, a carico dell’azienda, una indennità supplementare dellespettanze contrattuali di fine rapporto di lavoro, graduabile in relazione allevalutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esamefra: un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato,maggiorato dell’importo equivalente a due mesi del preavviso stesso; unmassimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso”.L’art. 19 cit., al co. 16 dispone: “L’indennità supplementare èautomaticamente aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato … Aldi fuori dei licenziamenti disciplinari … devono considerarsi ipotesi dilicenziamento per giustificato motivo oggettivo, in assenza di motivi ritorsivi,i recessi aziendali fondati s: (I) la soppressione delle funzioni svolte daldirigente; (II) in parziale deroga di quanto esposto sub I), l’accorpamento didue o più posizioni dirigenziali identiche; (III) la decisione di abbandonare,salvo il caso di trasferimento d’azienda ex Art. 2112 c.c., l’area di business acui è preposto il dirigente. Sarà facoltà del dirigente licenziato per motivooggettivo optare, in luogo dell’indennità supplementare di cui sopra, per unaindennità supplementare ‘automatica’ pari al preavviso stesso. La predettaindennità supplementare alternativa è automaticamente aumentata inrelazione all’età del dirigente interessato … Detta indennità automatica nonsarà dovuta laddove il licenziamento sia intimato da una azienda in fallimentoo in concordato preventivo”.Dall’interpretazione letterale, logica e sistematica di questi due commi sievince che l’indennità supplementare è prevista sia per il licenziamento cheNumero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026risulti privo di “giustificatezza”, sia per quello giustificato da una ragioneeconomica, che le parti sociali hanno qualificato in termini di “giustificatomotivo oggettivo”, sebbene in senso atecnico, posto che sul piano legale talenozione si riferisce ai dipendenti non dirigenti (art. 10 L. n. 604/1966). Inentrambi i casi l’indennità rappresenta la forma di tutela in favore del dirigenteche incolpevolmente ha perduto il posto di lavoro: nel primo caso per unaragione che poi, in giudizio, si è rivelata insussistente o comunque non taleda giustificare il recesso datoriale; nel secondo caso per una ragioneoggettiva, non inerente alla persona del dirigente né imputabile a suacolpevolezza, che, pur risultata sussistente, appartiene integralmente allasfera giuridica del datore di lavoro.In tal senso milita anche la “dichiarazione a verbale”, posta in calce alpredetto art. 19 [OSCURATO:PERSONA], in cui le parti sociali hanno dichiarato: “LeParti confermano la permanente validità della disciplina contrattuale di cui alpresente articolo volta, in via principale, a favorire la conciliazione tra aziendae dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperandoe componendo i rispettivi interessi in maniera non litigiosa … Pertanto le Partisi impegnano a svolgere nei confronti dei rispettivi rappresentati ogniopportuna e utile iniziativa e azione affinché … si avvalgano della disciplinaprevista dal presente articolo e affinché, comunque, azienda e dirigenterealizzino la conciliazione medesima. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, auspicano … che, tenutoconto della peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l’eventualerisoluzione di tale rapporto avvenga preferenzialmente in manieraconsensuale, su basi eque e adeguate, cosicché il licenziamento possadiventare una fattispecie del tutto residuale ed eccezionale di risoluzione …”.Dunque proprio il richiamo ad un’ottica conciliativa o comunque allarisoluzione tendenzialmente, e in via preferenziale, consensuale rendeevidente che l’indennità supplementare è volta proprio a compensare ilsacrificio imposto al dirigente con la perdita del posto di lavoro, qualorasussista una ragione economica propria dell’impresa.Ne consegue che le ipotesi configurate dal CCNL sono due:- la prima è quella del licenziamento impugnato dal dirigente e risultatoprivo di giustificatezza, nel qual caso al dirigente spetta l’indennitàsupplementare nelle misure variabili da un minimo ad un massimoNumero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026appositamente previste per ciascuno “scaglione” di anzianità di servizio;- la seconda è quella del licenziamento per motivi economici ed oggettivi,nel qual caso al dirigente spetta la stessa indennità supplementare nellemisure variabili previste per il licenziamento privo di giustificatezza o, inalternativa e a sua scelta, l’indennità supplementare “automatica” nellemisure fisse previste per ciascuno “scaglione” di anzianità, con l’ulterioreprevisione di una maggiorazione in relazione ad una determinata etàanagrafica.In questa prospettiva, l’indennità supplementare assolve ad una funzionedel tutto diversa rispetto a quella dell’indennità sostitutiva del preavviso:quest’ultima è volta a permettere al dirigente di mantenere un determinatostandard reddituale per il tempo convenzionalmente ritenuto necessario perreperire altra occupazione confacente; la prima è invece volta a compensareil dirigente per il sacrificio sofferto in conseguenza delle ricadute, sul suorapporto di lavoro, di una scelta organizzativa – insindacabile nel merito – deldatore di lavoro.Peraltro, che la vicenda del Leonardi sia riconducibile ad una delle ipotesi“oggettive” dell’art. 19 CCNL, previste in termini di quello che le parti socialihanno definito “giustificato motivo oggettivo”, non è contestato neppure dallasocietà controricorrente, che nei gradi di merito si è difesa non contestandola sussistenza di quel fatto costitutivo (riorganizzazione aziendale conconseguente soppressione della funzione dirigenziale in precedenza affidataal Leonardi), ma sostenendo che l’indennità supplementare sarebbe limitataal licenziamento risultato privo di “giustificatezza” e quindi nella speciesarebbe non dovuta, poiché il licenziamento è giustificato.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ai fini della relativaquantificazione.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo, il quinto ed il sesto motivo; dichiara assorbiti ilprimo, il secondo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Bologna, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti,Numero registro generale 11612/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 9676/2026Data pubblicazione 15/04/2026nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data24/02/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]