CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18906/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; crp r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dalla parte civile; letta la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 636 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata (si vedano le pagg. 1 e 2 della motivazione della sentenza, dove è stata correttamente affermata la sussistenza dei singoli elementi costitutivi del delitto contestato, con analitica indicazione del materiale probatorio a supporto del giudizio di responsabilità e con esame della documentazione acquisita al dibattimento, non contraddetta da quanto sostenuto nella memoria, con produzione di sentenza che inerisce ad epoca successiva a quella presa in considerazione nel giudizio, sicché non può desumersene la regolarità della situazione di fatto dell'imputato nel periodo in contestazione) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni tuttavia prive di qualunque argomentazione volta a confutare le censure difensive, senza alcun I. concreto apporto alla economia del giudizio e che, pertanto, non legittimano la condanna alle spese; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così