Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 11648/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7182-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di MEDIAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2537/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: A seguito di un incendio divampato in una pertinenza della sua abitazione, coperta da polizza assicurativa, [OSCURATO:PERSONA], a fronte del rifiuto di liquidargli i danni opposto dall'impresa assicuratrice, giustificato con l'inestensibilità della copertura assicurativa alle aree di pertinenze, citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] SPA, perché fosse condannata ad indennizzarlo dei danni subiti.

Dovendo esperire il tentativo di conciliazione (obbligatorio ratione materiae), l'odierno ricorrente si rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA] di Mediazione e [OSCURATO:PERSONA] SRL, il quale, anziché chiedere il compenso forfettario previsto per legge, aveva preteso il pagamento di euro 629,20; somma per ottenere la quale si avvaleva del decreto ingiuntivo n. 1840/2012.

Detto decreto veniva opposto dinanzi al Giudice di Pace di Lecce che, con la sentenza n. 687/2014, rigettava l'opposizione.

Il Tribunale di Lecce, cui si rivolgeva [OSCURATO:PERSONA], per appellare la decisione di prime cure, con la sentenza n. 2537/2019, dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che non vi fossero i presupposti per appellare la sentenza del Giudice di Pace, essendo essa stata decisa secondo equità ed avendo l'appellante lamentato «vizi del provvedimento impugnato che non sono affatto riconducibili alle categorie dei vizi dell'atto che consentono, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., il proposto gravame.

E, infatti, l'appellante censura la decisione Ric. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- del Giudice di Pace, proponendo una rilettura delle risultanze istruttorie, mancando di evidenziare la sussistenza di violazioni delle norme sul procedimento, la violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia e senza neppure indicare i principi informatori asseritamente disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'art. 339 cod.proc.civ.». [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, formulando tre motivi, ribaditi con memoria.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dal [OSCURATO:PERSONA] di Mediazione e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione all'art. 118 disp. attuazione c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

L'omissione riguarderebbe la censura di mancata osservanza da parte del Centro di Mediazione delle disposizioni di legge di cui al d.lgs. n. 28/2010 e precisamente la contestazione di illegittimità del regolamento dell'organismo di mediazione, la disapplicazione arbitraria di norme regolative della materia, in particolare, l'inoperatività della modifica al 100 capoverso dell'art. 9 del regolamento adottato dall'organismo di mediazione e la contestazione di omessa modifica del regolamento.

Ric. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- Se il Tribunale non fosse incorso nelle omissioni denunciate - questa è la tesi del ricorrente - avrebbe dovuto concludere per l'ammissibilità dell'appello, non solo perché erano stati violati i principi regolatori della materia, ma anche perché erano state disattese norme di procedura. 2.Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 113, comma 2 c.p.c.), in relazione all'art. 1342 c.c., non avendo il Tribunale rilevato che l'obbligazione dedotta in giudizio derivava da un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.

Dopo aver enunciato alcune opzioni qualificatorie dell'istanza di mediazione e della natura giuridica del rapporto con l'organismo di mediazione - l'esposizione, peraltro, appare alquanto disordinata e contraddittoria e, in larga misura, non è messa in evidenza la pertinenza degli argomenti introdotti rispetto alla questione controversa e al motivo di ricorso - il ricorrente conclude, cfr. pp. 18 e ss. del ricorso, con queste affermazioni: «potrebbe ritenersi che trattasi di una obbligazione che lega due o più soggetti, in conseguenza della conclusione di un negozio giuridico, che rivolgendosi ad una pluralità indeterminata di soggetti, può correttamente definirsi rapporto giuridico concluso tramite sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342 c.c.)».

In particolare, non essendo stata la conclusione del contratto oggetto di trattativa tra le parti, all'opposto, contenendo «il contratto per adesione concluso con [OSCURATO:PERSONA] SRL determinazioni non autonome della volontà (contratto c.d. per relationem), ma che si completano mediante il rinvio convenzionale a fonti esterne rispetto alla volontà del contraente ... la compilazione dell'istanza con la forma in uso all'Organismo prescelto, in una alla dichiarazione di aver visionato e di accettare il regolamento dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -4- di Mediazione con un semplice segno di spunto ... va a colmare la lacuna esistente nell'accordo delle parti, lacuna cagionata dalla predisposizione unilaterale». 3.Con il terzo motivo alla sentenza impugnata si rimprovera la violazione e falsa violazione di norme di diritto (art. 113, c. 2 c.p.c.), in relazione all'art. 339 comma 3 c.p.c., non avendo il Giudice d'Appello rilevato che la pronuncia del Giudice di Pace rientrava tra quelle che, pur essendo pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., era viziata nel procedimento ovvero conteneva una violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, cioè di quelli che attengono la materia in concreto esaminata e gli istituti giuridici applicati dallo stesso Giudice di Pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto.

Con questo mezzo impugnatorio, il cui contenuto colloca le censure alla decisione del Tribunale in senso diametralmente opposto rispetto a quelle introdotte con il motivo precedente, perché esso assume come corretta la premessa che il Giudice di Pace abbia deciso secondo equità, il nodo da sciogliere è se le questioni sottoposte all'attenzione del giudice a quo involgessero, come preteso dal ricorrente, i principi informatori della materia.

Il Tribunale lo ha escluso, con la seguente motivazione: «l'appellante censura la decisione del Giudice di Pace, proponendo una rilettura ed una rivalutazione delle risultanze istruttorie, mancando di evidenziare la sussistenza di violazione delle norme del procedimento, la violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia e senza neppure indicare i principi informatori della materia asseritamente disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'art. 339 c.p.c.».

Ric. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -5-

4. Lo scrutinio deve partire per ragioni logiche dal secondo motivo.

Sfrondando l'illustrazione dello stesso da ciò che non risulta utile, che si rivela contraddittorio o di scarsa intellegibilità, può affermarsi che il ricorrente intende invocare l'applicazione, nel caso di specie, dell'eccezione di cui al comma 2 dell'art. 113 c.p.c., previa dimostrazione che il Giudice di Pace, essendo la causa relativa ad un contratto sottoposto alla disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., non aveva deciso secondo equità, bensì secondo diritto.

Va innanzitutto premesso che, con sentenza n. 13917 del 16/06/2006, le Sezioni Unite di questa Corte, nello stabilire che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda (ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e ss.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto in giudizio (derivante o no da un "contratto di massa") e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato, hanno affermato che il principio dell'apparenza opera invece nelle sole residuali ipotesi in cui il Giudice di Pace si sia espressamente pronunziato sul valore della domanda ovvero sull'essere o non essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.

Ebbene, non risulta che nel caso di specie si ponga un problema di questo tipo.

L'unica ragione da cui la sentenza impugnata ha tratto il convincimento che la sentenza di prime cure fosse stata pronunciata secondo equità è il valore della causa.

Il provvedimento oggetto di ricorso, infatti, afferma testualmente: «la sentenza appellata era stata pronunciata dal Giudice secondo equità, essendo la causa inferiore al valore di euro 1.000 ...

Ed, infatti, le sentenze del Giudice di Pace rese in Ric. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -6- controversie di valore non superiore a euro 1.100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa (così pure Cass. civ., sez.

III, 25/02/2005, n. 4079)» (cfr. p. 2 della decisione).

Il problema, dunque, si sarebbe, nella specie, effettivamente posto (ed avrebbe dovuto essere risolto nel senso della esperibilità del ricorso per cassazione) solo se il Giudice di Pace si fosse espressamente pronunziato, quand'anche in ipotesi errando, nel senso che il rapporto di cui si controverte "non" derivava da un contratto di massa.

Pacifico il fatto che il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., deve decidere secondo equità le cause di valore non eccedente euro 1.100,00 «salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.», con la conseguenza che queste ultime cause devono essere decise secondo diritto dal Giudice di Pace e possono essere impugnate mediante appello, con critica libera, siccome indiscusso deve ritenersi l'obbligo del giudice di appello, avverso una decisione del Giudice di Pace emessa in controversia di valore inferiore al suddetto limite, di verificare, in base all'art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1, "soltanto" l'inosservanza delle regole sul procedimento nonché di norme costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia (così Cass. 24/02/2015 n. 3715), deve darsi atto che questa Corte ha avuto occasione di precisare che «L'ampio tenore della norma e la ratio legis, intesa ad assicurare che le controversie, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi per adesione, vengano decise in modo uniforme, in ragione dell'uniformità di disciplina dei rapporti che ne derivano (cfr. Cass. 21 ottobre 2009, n. 22382), induce a ritenere che la Ric. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -7- regola processuale della decisione secondo diritto trovi applicazione anche nei giudizi in cui si controverta della stessa conclusione del contratto ovvero anche laddove si discuta... dell'attivazione o meno di servizi connessi al medesimo contratto» (in termini: Cass. 15/01/2013, n. 793).

Nel caso di specie non risulta - e spettava al ricorrente dimostrare il contrario, soddisfacendo le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.- che fosse stata dedotta in giudizio una questione derivante dalla avvenuta stipulazione di un contratto di massa.

Mette conto osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 1), il [OSCURATO:PERSONA] di Mediazione e Conciliazione, costituendosi nel giudizio di appello proposto dall'odierno ricorrente, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 687/2014, ai sensi del combinato disposto dell'art. 339 e 113 c.p.c., e che il Tribunale di Lecce aveva precisato «All'udienza odierna veniva sottoposta alle parti, in particolare, la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'appello in considerazione del valore della controversia».

Il che contrasta con quanto affermato dal ricorrente alle pp. 11-12 del ricorso relativamente alla mancata censura, ad opera di controparte, in ordine ad eventuali profili di inammissibilità dell'appello che avrebbe dovuto indurre il Giudice a non decidere nel senso della inammissibilità del gravame e rende del tutto infondata - anche perché non è stata proposta istanza di revocazione avverso quanto affermato dal Tribunale di Lecce - la critica mossa alla sentenza impugnata di non avere manifestato in udienza eventuali dubbi sull'appellabilità o meno della sentenza del Giudice di pace, di modo che, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti potessero contribuire a Ric. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -8- qualificare la questione sottoposta loro (Cfr. Cass. 19/01/2021, n.769 ).

Il motivo, pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione del rapporto con il mediatore come contratto di massa, non è ammissibile, perché non può imputarsi al Tribunale di non avere esaminato l'appellabilità della sentenza del Giudice di Pace sotto tale profilo.

Se ne trae conferma anche dalla memoria del ricorrente, la quale è pienamente in linea con la suddetta ricostruzione.

Il punto è che questa Corte non è stata messa nelle condizione di conoscere se nell'atto introduttivo del giudizio fosse stato fatto riferimento alla circostanza fattuale di avere aderito alla mediazione sulla base di un modulo predisposto unilateralmente dal Centro di mediazione.

5. Quanto all'ultimo motivo, ciò che, secondo il ricorrente, avrebbe integrato gli estremi della violazione dei principi informatori della materia, è il fatto che il legislatore ha inteso ridurre il contenzioso costringendo le parti a rivolgersi ad un professionista e che tale principio è violato se il mediatore, anziché porsi come soggetto terzo rispetto ai contrapposti centri di interesse, abbia con artifizi vari cercato di lucrare sull'indennità di mediazione, aggirando le prescrizioni di legge o disapplicandole (p. 22 del ricorso).

Premesso che il principio informatore della materia non è la regola individuata dal legislatore, ma il principio cui lo stesso si è ispirato, per far valere la violazione dello stesso è necessario che il ricorso indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato (art. 366, primo comma n. 4) e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con tale regola (Cass. 11/01/2005, n. 382).

Si deve, invece, osservare che la sentenza impugnata non solo ha Ric. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -9- escluso che il ricorrente avesse dimostrato l'avvenuta violazione dei principi regolatori della materia, ma ha aggiunto che non aveva neppure indicato i principi informatori della stessa asseritamente disattesi.

Di conseguenza, non può essere imputato, in maniera generica ed assertiva, alla pronuncia de qua di non essersi uniformata alla sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia".

Anche tale conclusione resiste alle censure che il ricorrente ha formulato con la memoria.

Al netto della erronea convinzione che questo motivo dovesse essere considerato assorbito, il ricorrente si limita a ribadire che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'arbitrio dell'organismo di mediazione al fine di non frustare la finalità dell'istituto, perciò non contiene argomenti che giustifichino l'adozione di una conclusione diversa da quella espressa.

6. Il mancato accoglimento del secondo e del terzo motivo, l'uno perché inammissibile, l'altro perché infondato, rende superfluo l'esame del primo motivo che afferisce al merito della controversia.

7. In definita, il secondo motivo è inammissibile, il terzo è infondato, il primo è assorbito.

7. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.

8. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM Ric. 2020 n. 07182 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -10- La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7182-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di MEDIAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2537/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: A seguito di un incendio divampato in una pertinenza della sua abitazione, coperta da polizza assicurativa, [OSCURATO:PERSONA], a fronte del rifiuto di liquidargli i danni opposto dall'impresa assicuratrice, giustificato con l'inestensibilità della copertura assicurativa alle aree di pertinenze, citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] SPA, perché fosse condannata ad indennizzarlo dei danni subiti. Dovendo esperire il tentativo di conciliazione (obbligatorio ratione materiae), l'odierno ricorrente si rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA] di Mediazione e [OSCURATO:PERSONA] SRL, il quale, anziché chiedere il compenso forfettario previsto per legge, aveva preteso il pagamento di euro 629,20; somma per ottenere la quale si avvaleva del decreto ingiuntivo n. 1840/2012. Detto decreto veniva opposto dinanzi al Giudice di Pace di Lecce che, con la sentenza n. 687/2014, rigettava l'opposizione. Il Tribunale di Lecce, cui si rivolgeva [OSCURATO:PERSONA], per appellare la decisione di prime cure, con la sentenza n. 2537/2019, dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che non vi fossero i presupposti per appellare la sentenza del Giudice di Pace, essendo essa stata decisa secondo equità ed avendo l'appellante lamentato «vizi del provvedimento impugnato che non sono affatto riconducibili alle categorie dei vizi dell'atto che consentono, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., il proposto gravame. E, infatti, l'appellante censura la decisione Ric. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- del Giudice di Pace, proponendo una rilettura delle risultanze istruttorie, mancando di evidenziare la sussistenza di violazioni delle norme sul procedimento, la violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia e senza neppure indicare i principi informatori asseritamente disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'art. 339 cod.proc.civ.». [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, formulando tre motivi, ribaditi con memoria. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dal [OSCURATO:PERSONA] di Mediazione e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione all'art. 118 disp. attuazione c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. L'omissione riguarderebbe la censura di mancata osservanza da parte del Centro di Mediazione delle disposizioni di legge di cui al d.lgs. n. 28/2010 e precisamente la contestazione di illegittimità del regolamento dell'organismo di mediazione, la disapplicazione arbitraria di norme regolative della materia, in particolare, l'inoperatività della modifica al 100 capoverso dell'art. 9 del regolamento adottato dall'organismo di mediazione e la contestazione di omessa modifica del regolamento. Ric. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- Se il Tribunale non fosse incorso nelle omissioni denunciate - questa è la tesi del ricorrente - avrebbe dovuto concludere per l'ammissibilità dell'appello, non solo perché erano stati violati i principi regolatori della materia, ma anche perché erano state disattese norme di procedura. 2.Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 113, comma 2 c.p.c.), in relazione all'art. 1342 c.c., non avendo il Tribunale rilevato che l'obbligazione dedotta in giudizio derivava da un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Dopo aver enunciato alcune opzioni qualificatorie dell'istanza di mediazione e della natura giuridica del rapporto con l'organismo di mediazione - l'esposizione, peraltro, appare alquanto disordinata e contraddittoria e, in larga misura, non è messa in evidenza la pertinenza degli argomenti introdotti rispetto alla questione controversa e al motivo di ricorso - il ricorrente conclude, cfr. pp. 18 e ss. del ricorso, con queste affermazioni: «potrebbe ritenersi che trattasi di una obbligazione che lega due o più soggetti, in conseguenza della conclusione di un negozio giuridico, che rivolgendosi ad una pluralità indeterminata di soggetti, può correttamente definirsi rapporto giuridico concluso tramite sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342 c.c.)». In particolare, non essendo stata la conclusione del contratto oggetto di trattativa tra le parti, all'opposto, contenendo «il contratto per adesione concluso con [OSCURATO:PERSONA] SRL determinazioni non autonome della volontà (contratto c.d. per relationem), ma che si completano mediante il rinvio convenzionale a fonti esterne rispetto alla volontà del contraente ... la compilazione dell'istanza con la forma in uso all'Organismo prescelto, in una alla dichiarazione di aver visionato e di accettare il regolamento dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- di Mediazione con un semplice segno di spunto ... va a colmare la lacuna esistente nell'accordo delle parti, lacuna cagionata dalla predisposizione unilaterale». 3.Con il terzo motivo alla sentenza impugnata si rimprovera la violazione e falsa violazione di norme di diritto (art. 113, c. 2 c.p.c.), in relazione all'art. 339 comma 3 c.p.c., non avendo il Giudice d'Appello rilevato che la pronuncia del Giudice di Pace rientrava tra quelle che, pur essendo pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., era viziata nel procedimento ovvero conteneva una violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, cioè di quelli che attengono la materia in concreto esaminata e gli istituti giuridici applicati dallo stesso Giudice di Pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto. Con questo mezzo impugnatorio, il cui contenuto colloca le censure alla decisione del Tribunale in senso diametralmente opposto rispetto a quelle introdotte con il motivo precedente, perché esso assume come corretta la premessa che il Giudice di Pace abbia deciso secondo equità, il nodo da sciogliere è se le questioni sottoposte all'attenzione del giudice a quo involgessero, come preteso dal ricorrente, i principi informatori della materia. Il Tribunale lo ha escluso, con la seguente motivazione: «l'appellante censura la decisione del Giudice di Pace, proponendo una rilettura ed una rivalutazione delle risultanze istruttorie, mancando di evidenziare la sussistenza di violazione delle norme del procedimento, la violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia e senza neppure indicare i principi informatori della materia asseritamente disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'art. 339 c.p.c.». Ric. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- 4. Lo scrutinio deve partire per ragioni logiche dal secondo motivo. Sfrondando l'illustrazione dello stesso da ciò che non risulta utile, che si rivela contraddittorio o di scarsa intellegibilità, può affermarsi che il ricorrente intende invocare l'applicazione, nel caso di specie, dell'eccezione di cui al comma 2 dell'art. 113 c.p.c., previa dimostrazione che il Giudice di Pace, essendo la causa relativa ad un contratto sottoposto alla disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., non aveva deciso secondo equità, bensì secondo diritto. Va innanzitutto premesso che, con sentenza n. 13917 del 16/06/2006, le Sezioni Unite di questa Corte, nello stabilire che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda (ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e ss.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto in giudizio (derivante o no da un "contratto di massa") e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato, hanno affermato che il principio dell'apparenza opera invece nelle sole residuali ipotesi in cui il Giudice di Pace si sia espressamente pronunziato sul valore della domanda ovvero sull'essere o non essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. Ebbene, non risulta che nel caso di specie si ponga un problema di questo tipo. L'unica ragione da cui la sentenza impugnata ha tratto il convincimento che la sentenza di prime cure fosse stata pronunciata secondo equità è il valore della causa. Il provvedimento oggetto di ricorso, infatti, afferma testualmente: «la sentenza appellata era stata pronunciata dal Giudice secondo equità, essendo la causa inferiore al valore di euro 1.000 ... Ed, infatti, le sentenze del Giudice di Pace rese in Ric. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -6- controversie di valore non superiore a euro 1.100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa (così pure Cass. civ., sez. III, 25/02/2005, n. 4079)» (cfr. p. 2 della decisione). Il problema, dunque, si sarebbe, nella specie, effettivamente posto (ed avrebbe dovuto essere risolto nel senso della esperibilità del ricorso per cassazione) solo se il Giudice di Pace si fosse espressamente pronunziato, quand'anche in ipotesi errando, nel senso che il rapporto di cui si controverte "non" derivava da un contratto di massa. Pacifico il fatto che il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., deve decidere secondo equità le cause di valore non eccedente euro 1.100,00 «salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.», con la conseguenza che queste ultime cause devono essere decise secondo diritto dal Giudice di Pace e possono essere impugnate mediante appello, con critica libera, siccome indiscusso deve ritenersi l'obbligo del giudice di appello, avverso una decisione del Giudice di Pace emessa in controversia di valore inferiore al suddetto limite, di verificare, in base all'art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1, "soltanto" l'inosservanza delle regole sul procedimento nonché di norme costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia (così Cass. 24/02/2015 n. 3715), deve darsi atto che questa Corte ha avuto occasione di precisare che «L'ampio tenore della norma e la ratio legis, intesa ad assicurare che le controversie, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi per adesione, vengano decise in modo uniforme, in ragione dell'uniformità di disciplina dei rapporti che ne derivano (cfr. Cass. 21 ottobre 2009, n. 22382), induce a ritenere che la Ric. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -7- regola processuale della decisione secondo diritto trovi applicazione anche nei giudizi in cui si controverta della stessa conclusione del contratto ovvero anche laddove si discuta... dell'attivazione o meno di servizi connessi al medesimo contratto» (in termini: Cass. 15/01/2013, n. 793). Nel caso di specie non risulta - e spettava al ricorrente dimostrare il contrario, soddisfacendo le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.- che fosse stata dedotta in giudizio una questione derivante dalla avvenuta stipulazione di un contratto di massa. Mette conto osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 1), il [OSCURATO:PERSONA] di Mediazione e Conciliazione, costituendosi nel giudizio di appello proposto dall'odierno ricorrente, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 687/2014, ai sensi del combinato disposto dell'art. 339 e 113 c.p.c., e che il Tribunale di Lecce aveva precisato «All'udienza odierna veniva sottoposta alle parti, in particolare, la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'appello in considerazione del valore della controversia». Il che contrasta con quanto affermato dal ricorrente alle pp. 11-12 del ricorso relativamente alla mancata censura, ad opera di controparte, in ordine ad eventuali profili di inammissibilità dell'appello che avrebbe dovuto indurre il Giudice a non decidere nel senso della inammissibilità del gravame e rende del tutto infondata - anche perché non è stata proposta istanza di revocazione avverso quanto affermato dal Tribunale di Lecce - la critica mossa alla sentenza impugnata di non avere manifestato in udienza eventuali dubbi sull'appellabilità o meno della sentenza del Giudice di pace, di modo che, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti potessero contribuire a Ric. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -8- qualificare la questione sottoposta loro (Cfr. Cass. 19/01/2021, n.769 ). Il motivo, pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione del rapporto con il mediatore come contratto di massa, non è ammissibile, perché non può imputarsi al Tribunale di non avere esaminato l'appellabilità della sentenza del Giudice di Pace sotto tale profilo. Se ne trae conferma anche dalla memoria del ricorrente, la quale è pienamente in linea con la suddetta ricostruzione. Il punto è che questa Corte non è stata messa nelle condizione di conoscere se nell'atto introduttivo del giudizio fosse stato fatto riferimento alla circostanza fattuale di avere aderito alla mediazione sulla base di un modulo predisposto unilateralmente dal Centro di mediazione. 5. Quanto all'ultimo motivo, ciò che, secondo il ricorrente, avrebbe integrato gli estremi della violazione dei principi informatori della materia, è il fatto che il legislatore ha inteso ridurre il contenzioso costringendo le parti a rivolgersi ad un professionista e che tale principio è violato se il mediatore, anziché porsi come soggetto terzo rispetto ai contrapposti centri di interesse, abbia con artifizi vari cercato di lucrare sull'indennità di mediazione, aggirando le prescrizioni di legge o disapplicandole (p. 22 del ricorso). Premesso che il principio informatore della materia non è la regola individuata dal legislatore, ma il principio cui lo stesso si è ispirato, per far valere la violazione dello stesso è necessario che il ricorso indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato (art. 366, primo comma n. 4) e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con tale regola (Cass. 11/01/2005, n. 382). Si deve, invece, osservare che la sentenza impugnata non solo ha Ric. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -9- escluso che il ricorrente avesse dimostrato l'avvenuta violazione dei principi regolatori della materia, ma ha aggiunto che non aveva neppure indicato i principi informatori della stessa asseritamente disattesi. Di conseguenza, non può essere imputato, in maniera generica ed assertiva, alla pronuncia de qua di non essersi uniformata alla sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia". Anche tale conclusione resiste alle censure che il ricorrente ha formulato con la memoria. Al netto della erronea convinzione che questo motivo dovesse essere considerato assorbito, il ricorrente si limita a ribadire che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'arbitrio dell'organismo di mediazione al fine di non frustare la finalità dell'istituto, perciò non contiene argomenti che giustifichino l'adozione di una conclusione diversa da quella espressa. 6. Il mancato accoglimento del secondo e del terzo motivo, l'uno perché inammissibile, l'altro perché infondato, rende superfluo l'esame del primo motivo che afferisce al merito della controversia. 7. In definita, il secondo motivo è inammissibile, il terzo è infondato, il primo è assorbito. 7. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede. 8. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato. PQM Ric. 2020 n. 07182 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -10- La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma
Decreto Cassazione n. 11648/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris