CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12787/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Roma;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25 settembre 2018 il Tribunale di Roma ha dichiaratoAntonio [OSCURATO:PERSONA] – in concorso con altri, separatamente giudicati -colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa,previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidivaspecifica e reiterata.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 ottobre 2025, haconfermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo provato il ruolodel ricorrente quale “vedetta” di una nota piazza di spaccio romana.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AntonioStoican [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi(enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantostabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Si denuncia il carattere apparente o comunque manifestamente illogicodella motivazione, in relazione alla ritenuta partecipazione concorsuale all’attivitàdi spaccio, fondata esclusivamente sul “fischio” attribuitogli dagli operanti, inassenza di ulteriori elementi indiziari.D’altra parte, la perquisizione disposta a seguito del suo arresto non haconsentito di rinvenire né sostanza stupefacente, né il denaro proventodell’attività di cessione.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione con riguardo agli artt. 69, quarto comma, cod. pen. e 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto la Corte territoriale ha erroneamenterichiamato il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, nonostantel’intervento della Corte costituzionale (sent. n. 251/2012), mancando così diesaminare il motivo con cui si invocava un diverso e più favorevole giudizio dicomparazione tra le circostanze.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Osserva innanzitutto il Collegio che, in presenza di una doppia conforme,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza diappello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano tra loro,con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntualecon i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, non mass.;Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv.280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 – 01).Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hannoesaminato le censure proposte con l’atto di appello con criteri omogenei a quellidel primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici dellaprima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi diprova posti a fondamento della decisione.2.1. Il primo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamenteinfondato.2.1.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, il difetto assoluto di motivazione,o comunque il suo carattere apparente (p. 2 ricorso): il motivo è manifestamenteinfondato.Osserva il Collegio che alla motivazione fisicamente inesistente èequiparata la motivazione apparente, ipotizzabile nel caso in cui il giudice si sialimitato a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso delprocesso, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive,omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l’infondatezza,l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso (Sez. 2, n.18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 – 01).Nella specie la motivazione esiste e non può certo dirsi apparente: come sivedrà anche esaminando le altre doglianze, la Corte territoriale ha affrontato lequestioni (genericamente) poste dal ricorrente con l’atto d’appello in ordine alconcorso nella consumazione del reato, che i giudici di merito hanno trattocontestualizzando i comportamenti dello [OSCURATO:PERSONA] e dei correi, valutati alla lucedelle altre circostanze di tempo e di luogo, direttamente apprezzate dalla poliziagiudiziaria (pp. 4 e 5 sentenza impugnata; pp. 4 e ss. sentenza del Tribunale).2.1.2. Quanto al concorso dello [OSCURATO:PERSONA] nel reato, il motivo, che assumeuna connotazione meramente avversativa, è affetto da aspecificità estrinseca.Va premesso che il concorso di persone nel reato si concretizza in uncomportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile allacommissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso ol'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti; in tal modo, infatti, il partecipeaumenta la possibilità di realizzazione del reato, quantomeno facilitandonel'esecuzione.Il consapevole apporto all'altrui proposito criminoso può manifestarsi anchein forma agevolatrice, nella misura in cui garantisce al correo una certa sicurezzao, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare (Sez. 3, n. 544del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403 – 01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020,Rv. 280244 – 02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167 – 01).Nel caso in esame tale apporto è stato individuato dai giudici di meritonell’aver svolto il ricorrente il compito di fungere da “vedetta”, così favorendol’attività di detenzione e cessione condotta in una nota piazza di spaccio.Più in particolare, dall’esame delle conformi decisioni di merito emerge chela prova del concorso del ricorrente è stata fondata non soltanto sullasegnalazione dell’arrivo delle forze dell’ordine (come si afferma in ricorso: p. 3),ma sulla analisi di una ben più articolata condotta, nonché sulle dichiarazionietero-accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in interrogatorio.Il ricorrente, infatti, fu notato insieme al [OSCURATO:PERSONA] nella piazza di spaccio di TorBella Monaca prima dell’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] – la cui condanna è divenutadefinitiva - mentre erano intenti ad ispezionare i luoghi, scambiandosi cennid’intesa verbali e dirigendosi nei vari angoli di via Camassei (p. 4 sentenzaimpugnata; pp. 4 e ss. sentenza del Tribunale).Giunto sul posto [OSCURATO:PERSONA] prima diede delle indicazioni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](p. 4 sentenza del Tribunale), poi iniziò a cedere delle dosi di cocaina custoditein un sacchetto, con [OSCURATO:PERSONA] che si occupò di incassare le somme corrisposte dagliacquirenti.All’intervento delle forze dell’ordine, alcuni acquirenti riuscirono adallontanarsi poiché avvertiti con un fischio dallo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, ha ammesso di aver fatto il “palo”,e ha riferito anche del coinvolgimento dei due coimputati, tra cui appuntol’odierno ricorrente (p. 4 sentenza del Tribunale).La difesa omette, quindi, di confrontarsi con la motivazione offerta dalleconformi decisioni di merito, e quindi il motivo non supera il vaglio preliminaredi ammissibilità, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dalmomento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591,comma 1, lett. c) cod. proc. pen.I motivi di ricorso per cassazione sono infatti inammissibili non solo quandorisultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dellanecessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato, posto che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisionecensurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non puòignorare le ragioni del provvedimento censurato.In tal modo, infatti, i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 -01).Si tratta di un orientamento sviluppatosi a seguito di un fondamentalearresto della massima istanza nomofilattica, in cui si è precisato che l'appello èinammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultanoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fattoo di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando chetale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionalealla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimentoimpugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822 - 01).Principi poi ribaditi anche con l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017,n. 103, essendosi affermato che dopo la novella legislativa, il requisito dellaspecificità dei motivi di appello è soddisfatto se l'atto individua il punto cheintende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo conspecifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisandotanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversadeliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del25/05/2018, Rv. 273778 - 01).D’altra parte, è affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità(ad es., Sez. 2, n. 38235 del 24/10/2025, non mass.; Sez. 5, n. 36938 del10/09/2025, non mass.), che il Collegio condivide, quella per cui gli interventinormativi che si sono succeduti, culminati nell’inserimento del citato comma 1-bis nell’art. 581, cod. proc. pen., ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,hanno appunto recepito, sul piano della legislazione positiva, l’esegesi delleSezioni Unite.2.1.3. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta violazionedi legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (p. 2 ricorso),poiché non sorretto da alcuna specifica argomentazione.2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.Come rilevato dal Procuratore generale nella memoria scritta, il motivo diappello in cui si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generichein regime di prevalenza non si confrontava criticamente con la motivazione dellaprima sentenza (p. 8), risolvendosi nella richiesta di un diverso e più favorevolegiudizio di comparazione (p. 3 sentenza di appello).Costituisce ius receptum il principio per cui non può formare oggetto diricorso per cassazione un preteso vizio della sentenza di appello in ordine a motivigenerici, proposti in concorso con altri motivi specifici, poiché i motivi genericirestano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudicedell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, n.9067 del 3/02/2026, non mass.; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808– 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700 - 01).Osserva in ogni caso il Collegio che l’invocata decisione della Cortecostituzionale (sent. n. 251 del 5/11/2012) non assume rilievo nel caso in esame,in quanto in quella occasione è stata dichiarata l’illegittimità costituzionaledell’art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto diprevalenza della (allora) attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.Invece, la questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenzadelle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. èstata ripetutamente ritenuta manifestamente infondata (Sez. 1, n. 2164 del26/09/2025, dep. 2026, Campanale, non mass.; Sez. 4, n. 3001 del 7/11/2024,dep. 2025, Catanzaro, non mass.; Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino,Rv. 286747 – 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01),salvo che in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, dicui all’art. 630 cod. pen. (sentenza n. 151 del 22/09/2025).3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stimaequo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]