CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32733/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 81, cpv., 493 ter, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto, rendendo una motivazione esente da vizi logici, sussistente l'aggravante in esame in conformità alla costante giurisprudenza, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo l'aumento calcolato per la continuazione - è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziandone la pervicacia palesata dalla reiterazione delle condotte; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d