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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22612/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 31/8/2022, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen. 2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per l'addebito provvisoriamente ascritto al ricorrente.

Il difensore lamenta che i giudici della cautela non hanno fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi che contestavano la validità dell'identificazione vocale del Delorenzo quale interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] nella captazione ritenuta indiziante del 22/6/2021 effettuata dagli operanti di P.g. sulla base della comparazione tra detta conversazione, intercettata telematicamente, e quella del 21/6/2021, avvenuta con [OSCURATO:PERSONA] su utenza attribuita al ricorrente.

Secondo il difensore, a fronte delle doglianze difensive l'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento vocale ad opera di appartenenti alla P.g. senza considerare che nei casi esaminati l'affidabilità dell'identificazione riposava su una prolungata attività di ascolto delle intercettazioni mentre nella specie il raffronto è avvenuto tra due sole conversazioni, una telefonica e l'altra ambientale, peraltro fortemente disturbata da rumori esterni e musica.

Né appare utile a conferire certezza all'identificazione il fatto che il colloquiante riconosciuto nell'indagato abbia qualificato la vittima della condotta estorsiva come suo cugino Rocco, trascurando che la difesa aveva segnalato che gli abitanti di [OSCURATO:PERSONA] sono quasi tutti imparentati tra loro e molti portano il nome del santo patrono.

Inoltre, il Tribunale non ha dato conto dell'incidenza sulla intellegibilità della conversazione dei rumori esterni e dell'impossibilità di comprendere e trascriverne parecchi passaggi con ricadute sulla capacità indiziaria della stessa, facendo malgoverno dei principi che regolano la materia.

Secondo il difensore l'ordinanza impugnata risulta, inoltre, illogica ed incoerente nella ricostruzione del contributo causale asseritamente prestato dal prevenuto all'azione delittuosa nonostante non si rinvenga cenno ad un ruolo del Delorenzo nelle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e risulti dalle emergenze acquisite che lo stesso Scarfone aveva già in via autonoma provveduto alla richiesta estorsiva in danno dell'imprenditore.

I giudici cautelari non hanno considerato che il ricorrente si è limitato a commentare la vicenda appresa dallo Scarfone senza prestare alcun contributo causalmente efficiente rispetto alle attività dei correi.

Aggiunge al riguardo il difensore che l'ordinanza impugnata ha attribuito significato indiziante alle poche frasi della conversazione registrata il 22 giugno 2021 sebbene dalle stesse emerga la volontà dell'indagato di impedire che la già avviata estorsione potesse arrecare più gravi danni alla vittima; 2.2 la violazione dell'art. 629, comma 2, cod.pen. per avere l'ordinanza impugnata convalidato la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite nonostante l'assenza di consapevolezza in capo al prevenuto del numero delle persone coinvolte nell'illecito, profilo in ordine al quale i giudici del riesame hanno omesso la motivazione; 2 ut)-- 2.3 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione.

Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata è priva di ogni riferimento alle molteplici allegazioni documentali ed argomentative spese a sostegno dell'assenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato e non ha tenuto conto in punto di adeguatezza della misura dell'allontanamento dell'indagato dal luogo di consumazione dei fatti addebitatigli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che contesta la ritenuta attendibilità del riconoscimento vocale del prevenuto con riguardo alla conversazione intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito (pag. 6) che l'identificazione vocale dell'indagato è affidabile in quanto effettuata dalla P.g. sulla base del raffronto tra una conversazione del 21/6/2021, intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], coinvolgente un'utenza pacificamente in uso al prevenuto, e quella del giorno successivo con [OSCURATO:PERSONA], i cui contenuti confermano l'attribuzione in quanto il colloquiante fa espresso riferimento alla vittima come" mio cugino Rocco" ( pag. 3) e la P.g. ha accertato che l'indagato è cugino dell'omonimo [OSCURATO:PERSONA] c1.61, imprenditore estorto.

La valutazione dell'ordinanza impugnata è coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. :12858 del 27/01/2017, Rv. 269900- 01;Sez. 5 , n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265-02).

Né, contrariamente all'assunto difensivo, risulta preternnessa la considerazione di circostanze decisive, suscettibili di minare la contestata identificazione, stante la genericità delle deduzioni relative alle modalità della comparazione e al contesto disturbato della conversazione, i cui contenuti indizianti non sono oggetto di specifici rilievi.

2. Analogamente destituite di pregio s'appalesano le censure in ordine al contributo causale dell'indagato all'azione delittuosa, avendo i giudici della cautela (pag. 7) evidenziato che fu il Delorenzo, contattato da esponenti della criminalità villese, ad investire il Fulco della questione relativa al mancato pagamento del "pizzo" da parte dell'omonimo imprenditore di [OSCURATO:PERSONA], il quale stava eseguendo lavori di riqualificazione dei marciapiedi in Villa S. Giovanni senza ottemperare al versamento della tangente richiestagli dagli 'ndranghetisti locali.

L'ordinanza impugnata ha ben chiarito, alla luce del tenore della conversazione intercettata, che l'indagato era stato messo a conoscenza dei dettagli dell'appalto e gli era stato richiesto che gli esponenti della ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] intervenissero per acievolare l'esazione delle somme nei confronti dell'imprenditore inadempiente.

Nel corso del dialogo, inoltre, il ricorrente chiedeva indicazioni al Fulco su come comportarsi in occasione di successivi incontri con [OSCURATO:PERSONA] e manifestava la preoccupazione che la vicenda potesse incrinare i rapporti con il gruppo di Villa S. Giovanni. 2.1 La valutazione del Tribunale cautelare in ordine alla rilevanza concursuale del ruolo svolto dal prevenuto nella dinamica estorsiva si sottrae a censura in quanto, alla stregua delle risultanze acquisite, il Delorenzo ha svolto attività di cerniera tra gli estorsori di Villa S. Giovanni, i quali avevano già formulato la richiesta di "pizzo" all'imprenditore, e il Fulco, riconosciuto come referente dell'area di [OSCURATO:PERSONA], risultando latore della richiesta di fare pressioni sull'estorto per il versamento del dovuto, alla quale ha manifestato piena adesione nel colloquio con l'interlocutore, esprimendo preoccupazione non per il parente vittima dell'illecito ma per la "cattiva figura" che in caso di perdurante inadempimento il gruppo scillese avrebbe fatto con i mandanti. 2.2 Non può dubitarsi che l'intermediazione volta alla riscossione della somma estorta integri il concorso nella fattispecie ex art. 629 cod.ipen. (Sez. 2, n. 1757 del 16/12/1985, dep. 1986, Rv. 171992-01), avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attività delittuosa in quanto la riscossione delle somme dalla vittima non costituisce un "post factum" rispetto alla commissione del reato ma influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo alla coartazione perpetrata nei confronti della p.o. e a portare così a temine la condotta delittuosa (Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Rv. 271005-01; n. 10778 del 25/01/2002, Rv. 221123-01).

Questa Corte ha, altresì, precisato che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire con il proprio comportamento al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita sicché risponde del reato anche l'intermediario nelle trattative per la determinazione della somma estorta, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, evenienza nella specie esclusa (Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Rv. 269117-01).

3. Quanto all'aggravante delle più persone riunite, la cui sussistenza era stata oggetto di devoluzione con la memoria versata in atti dal difensore (pag. 11), osserva la Corte che si verte in ipotesi di carenza di interesse, risultando la fattispecie provvisoriamente ascritta all'indagato aggravata anche ai sensi degli artt. 628, comma 3 n. 3, e il 416bis 1,cod.pen.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502-01) ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219- 01).

A detto riguardo deve osservarsi che il perseguimento attraverso l'impugnazione di un'utilità concreta e immediata non può essere ravvisato allorché, come nella specie, l'esclusione della circostanza non incida sulla possibilità di adottare, mantenere la misura in atto ovvero di influire sulla sua gradazione (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275028-01).

Nella prospettiva dell'attenuazione del trattamento cautelare nella specie deve accordarsi dirimente rilievo alla mancata impugnazione delle concorrenti aggravanti ex artt. 628, comma 3 n. 3, cod.pen. 416bis.1 cod.pen. mentre sotto il profilo della prognosi di recidiva rileva anche la contestata aggravante ex art. 99, comma 3, cod.pen. 4.

Le conclusive censure in punto di esigenze cautelari ed adeguatezza della misura sono destituite di fondamento, avendo l'ordinanza impugnata richiamato la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non superata dalle allegazioni difensive circa il trasferimento del prevenuto nel Nord Italia per ragioni di lavoro, insuscettibile di attestare l'avvenuta recisione dei legami con gli ambienti criminali in cui è maturata la condotta contestata.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 31/8/2022, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto:2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per l'addebito provvisoriamente ascritto al ricorrente. Il difensore lamenta che i giudici della cautela non hanno fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi che contestavano la validità dell'identificazione vocale del Delorenzo quale interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] nella captazione ritenuta indiziante del 22/6/2021 effettuata dagli operanti di P.g. sulla base della comparazione tra detta conversazione, intercettata telematicamente, e quella del 21/6/2021, avvenuta con [OSCURATO:PERSONA] su utenza attribuita al ricorrente. Secondo il difensore, a fronte delle doglianze difensive l'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento vocale ad opera di appartenenti alla P.g. senza considerare che nei casi esaminati l'affidabilità dell'identificazione riposava su una prolungata attività di ascolto delle intercettazioni mentre nella specie il raffronto è avvenuto tra due sole conversazioni, una telefonica e l'altra ambientale, peraltro fortemente disturbata da rumori esterni e musica. Né appare utile a conferire certezza all'identificazione il fatto che il colloquiante riconosciuto nell'indagato abbia qualificato la vittima della condotta estorsiva come suo cugino Rocco, trascurando che la difesa aveva segnalato che gli abitanti di [OSCURATO:PERSONA] sono quasi tutti imparentati tra loro e molti portano il nome del santo patrono. Inoltre, il Tribunale non ha dato conto dell'incidenza sulla intellegibilità della conversazione dei rumori esterni e dell'impossibilità di comprendere e trascriverne parecchi passaggi con ricadute sulla capacità indiziaria della stessa, facendo malgoverno dei principi che regolano la materia. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata risulta, inoltre, illogica ed incoerente nella ricostruzione del contributo causale asseritamente prestato dal prevenuto all'azione delittuosa nonostante non si rinvenga cenno ad un ruolo del Delorenzo nelle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e risulti dalle emergenze acquisite che lo stesso Scarfone aveva già in via autonoma provveduto alla richiesta estorsiva in danno dell'imprenditore. I giudici cautelari non hanno considerato che il ricorrente si è limitato a commentare la vicenda appresa dallo Scarfone senza prestare alcun contributo causalmente efficiente rispetto alle attività dei correi. Aggiunge al riguardo il difensore che l'ordinanza impugnata ha attribuito significato indiziante alle poche frasi della conversazione registrata il 22 giugno 2021 sebbene dalle stesse emerga la volontà dell'indagato di impedire che la già avviata estorsione potesse arrecare più gravi danni alla vittima; 2.2 la violazione dell'art. 629, comma 2, cod.pen. per avere l'ordinanza impugnata convalidato la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite nonostante l'assenza di consapevolezza in capo al prevenuto del numero delle persone coinvolte nell'illecito, profilo in ordine al quale i giudici del riesame hanno omesso la motivazione; 2 ut)-- 2.3 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata è priva di ogni riferimento alle molteplici allegazioni documentali ed argomentative spese a sostegno dell'assenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato e non ha tenuto conto in punto di adeguatezza della misura dell'allontanamento dell'indagato dal luogo di consumazione dei fatti addebitatigli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che contesta la ritenuta attendibilità del riconoscimento vocale del prevenuto con riguardo alla conversazione intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito (pag. 6) che l'identificazione vocale dell'indagato è affidabile in quanto effettuata dalla P.g. sulla base del raffronto tra una conversazione del 21/6/2021, intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], coinvolgente un'utenza pacificamente in uso al prevenuto, e quella del giorno successivo con [OSCURATO:PERSONA], i cui contenuti confermano l'attribuzione in quanto il colloquiante fa espresso riferimento alla vittima come" mio cugino Rocco" ( pag. 3) e la P.g. ha accertato che l'indagato è cugino dell'omonimo [OSCURATO:PERSONA] c1.61, imprenditore estorto. La valutazione dell'ordinanza impugnata è coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. :12858 del 27/01/2017, Rv. 269900- 01;Sez. 5 , n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265-02). Né, contrariamente all'assunto difensivo, risulta preternnessa la considerazione di circostanze decisive, suscettibili di minare la contestata identificazione, stante la genericità delle deduzioni relative alle modalità della comparazione e al contesto disturbato della conversazione, i cui contenuti indizianti non sono oggetto di specifici rilievi. 2. Analogamente destituite di pregio s'appalesano le censure in ordine al contributo causale dell'indagato all'azione delittuosa, avendo i giudici della cautela (pag. 7) evidenziato che fu il Delorenzo, contattato da esponenti della criminalità villese, ad investire il Fulco della questione relativa al mancato pagamento del "pizzo" da parte dell'omonimo imprenditore di [OSCURATO:PERSONA], il quale stava eseguendo lavori di riqualificazione dei marciapiedi in Villa S. Giovanni senza ottemperare al versamento della tangente richiestagli dagli 'ndranghetisti locali. L'ordinanza impugnata ha ben chiarito, alla luce del tenore della conversazione intercettata, che l'indagato era stato messo a conoscenza dei dettagli dell'appalto e gli era stato richiesto che gli esponenti della ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] intervenissero per acievolare l'esazione delle somme nei confronti dell'imprenditore inadempiente. Nel corso del dialogo, inoltre, il ricorrente chiedeva indicazioni al Fulco su come comportarsi in occasione di successivi incontri con [OSCURATO:PERSONA] e manifestava la preoccupazione che la vicenda potesse incrinare i rapporti con il gruppo di Villa S. Giovanni. 2.1 La valutazione del Tribunale cautelare in ordine alla rilevanza concursuale del ruolo svolto dal prevenuto nella dinamica estorsiva si sottrae a censura in quanto, alla stregua delle risultanze acquisite, il Delorenzo ha svolto attività di cerniera tra gli estorsori di Villa S. Giovanni, i quali avevano già formulato la richiesta di "pizzo" all'imprenditore, e il Fulco, riconosciuto come referente dell'area di [OSCURATO:PERSONA], risultando latore della richiesta di fare pressioni sull'estorto per il versamento del dovuto, alla quale ha manifestato piena adesione nel colloquio con l'interlocutore, esprimendo preoccupazione non per il parente vittima dell'illecito ma per la "cattiva figura" che in caso di perdurante inadempimento il gruppo scillese avrebbe fatto con i mandanti. 2.2 Non può dubitarsi che l'intermediazione volta alla riscossione della somma estorta integri il concorso nella fattispecie ex art. 629 cod.ipen. (Sez. 2, n. 1757 del 16/12/1985, dep. 1986, Rv. 171992-01), avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attività delittuosa in quanto la riscossione delle somme dalla vittima non costituisce un "post factum" rispetto alla commissione del reato ma influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo alla coartazione perpetrata nei confronti della p.o. e a portare così a temine la condotta delittuosa (Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Rv. 271005-01; n. 10778 del 25/01/2002, Rv. 221123-01). Questa Corte ha, altresì, precisato che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire con il proprio comportamento al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita sicché risponde del reato anche l'intermediario nelle trattative per la determinazione della somma estorta, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, evenienza nella specie esclusa (Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Rv. 269117-01). 3. Quanto all'aggravante delle più persone riunite, la cui sussistenza era stata oggetto di devoluzione con la memoria versata in atti dal difensore (pag. 11), osserva la Corte che si verte in ipotesi di carenza di interesse, risultando la fattispecie provvisoriamente ascritta all'indagato aggravata anche ai sensi degli artt. 628, comma 3 n. 3, e il 416bis 1,cod.pen. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502-01) ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità (Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219- 01). A detto riguardo deve osservarsi che il perseguimento attraverso l'impugnazione di un'utilità concreta e immediata non può essere ravvisato allorché, come nella specie, l'esclusione della circostanza non incida sulla possibilità di adottare, mantenere la misura in atto ovvero di influire sulla sua gradazione (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275028-01). Nella prospettiva dell'attenuazione del trattamento cautelare nella specie deve accordarsi dirimente rilievo alla mancata impugnazione delle concorrenti aggravanti ex artt. 628, comma 3 n. 3, cod.pen. 416bis.1 cod.pen. mentre sotto il profilo della prognosi di recidiva rileva anche la contestata aggravante ex art. 99, comma 3, cod.pen. 4. Le conclusive censure in punto di esigenze cautelari ed adeguatezza della misura sono destituite di fondamento, avendo l'ordinanza impugnata richiamato la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non superata dalle allegazioni difensive circa il trasferimento del prevenuto nel Nord Italia per ragioni di lavoro, insuscettibile di attestare l'avvenuta recisione dei legami con gli ambienti criminali in cui è maturata la condotta contestata. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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