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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 03233/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29604/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AvvocatoGIUSEPPE SASSI; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3061/2017, depositata il 29/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento notificatole il 13/11/2013, con cui, a fronte dell’omessa presentazione della relativa dichiarazione, il suo reddito per l’anno 2007 era stato rideterminato in € 83.651,98, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973ai fini Irpef ed addizionali. 2.Il ricorso venne rigettato in primo e in secondo grado. 3.Ricorre per cassazione la Nardini, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; degli artt. 111 e 117 Cost.; degli artt. 10 e 12 della l. n. 212 del 2000; dell’art. 38 d.p.r. n. 600 del 1973, per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, dal momento che –si legge a pag. 12 del ricorso per cassazione – “il contraddittorio è stato formalmente instaurato, ma nei fatti l’Agenzia non ha dato adito ad alcuna analisi o considerazione delle osservazioni del contribuente in contraddittorio con lo stesso procedendo direttamente all’emanazione dell’atto accertativo”.

Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione delcontraddittorio endoprocedimentale” (Cass., n. 11283/2016; si veda anche, più di recente, Cass., n. 13818/2025).

Inoltre, “il rispetto del contraddittorio, anche alla luce dei principi enucleabili dalla l. 212 del 2000 e dalla giurisprudenza unionale, non vuol significare che alle parti del procedimento amministrativo (Amministrazione e contribuente) debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all'organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall'Amministrazione finanziaria all'esito della verifica e prima della notificazione dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul "se" e sul contenuto dell'atto” (Cass., n. 26068/2023; si veda anche Cass., Sez. un., n. 21271/2025, che - con riguardo alla disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 - ha statuito che l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi cd. armonizzati comporta l'invalidità dell'accertamento, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito).

Nel caso di specie, la doglianza della ricorrente si arresta, invece, su piano squisitamente formale, limitandosi ella a dedurre che “il contraddittorio è stato formalmente instaurato, ma nei fatti l’Agenzia non ha dato adito ad alcuna analisi o considerazione delle osservazioni del contribuente in contraddittorio con lo stesso procedendo direttamente all’emanazione dell’atto accertativo” (pag. 12 del ricorso per cassazione). 2.Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, “per motivazione solo apparente della sentenza”.

Il motivo è infondato.

Al di là dell’impropria sovrapposizione, nel corpo della relativa illustrazione, tra motivazione dell’avviso di accertamento e motivazione della sentenza impugnata, esso impinge, infatti, in contestazioni di merito delle argomentazioni formulate dai giudici di secondo grado, le quali concorrono, invero, a dar corpo ad una motivazione sicuramente rispettosa del cd. minimo costituzionale, siccome adeguatamente espressiva delle ragioni per le quali non è stata ritenuta raggiunta, in concreto, la prova contraria alle presunzioni discendenti dall’utilizzo del metodo “sintetico – redditometrico” (si veda, in particolare, la seconda pagina della sentenza, ove si dà conto della mancata dimostrazione della “provenienza delle somme utilizzate per il mantenimento delle auto e l’acquisto dell’immobile” e dell’insufficienza, a tal fine, della fotocopia di un bonifico bancario disposto in favore della contribuente da sua madre). 3.Il terzo motivo censura la nullità della sentenza impugnata “per vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 38, 42 e 43 del DPR n. 600/73 e conseguente mancata declaratoria della nullità dell’atto impositivo per intervenuta decadenza dal potere di accertamento”.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Dall’angolo visuale dell’art. 360, n. 4, c.p.c., valgono le considerazioni circa la sufficiente compiutezza della motivazione, di cui al motivo precedente: la CTR ha esplicitato gli elementi dai quali ha tratto la “indimostrata provenienza delle somme necessarie per il mantenimento dei beni posseduti e per gli incrementi patrimoniali effettuati”, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, la cui omissione ha determinato lo slittamento di un anno del termine decadenziale per l’accertamento, di cui all’art. 43 d.p.r. n. 600/1973.

D’altra parte, richiamando Cass., n. 10972/2017 (secondo la cui massima, “ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità”), la ricorrente pone l’accento - a ben vedere - su un presunto vizio dell’avviso di accertamento e non già della sentenza impugnata (così come evocato dalla rubrica del motivo); vizio che non si dice dove e come fosse stato dedotto nei gradi precedenti, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.

In altre parole, il motivo censura, in realtà, la mancanza dei presupposti per la determinazione presuntiva del reddito per l’anno 2007 (e, conseguentemente, la ritenuta illegittimità dell’omissione della relativa dichiarazione, da cui l’individuazione nel quinquennio quale termine decadenziale per l’accertamento).

L’evocazione della nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. è, dunque, scalibrata rispetto al contenuto del motivo, con il quale, in definitiva, si chiede alla S.C.

“di cassare la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. 1, n. 3061/2017 per la mancata dichiarazione di decadenza dei termini dell’accertamento da parte della pubblica amministrazione” (pag. 29 del ricorso per cassazione). 4.Con il quarto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., “in relazione al possesso da parte del coniuge della contribuente di redditi esteri e in subordine nullità della sentenza – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica contestazione del contribuente che l’Ufficio non ha indicato “le ragioni” per cui ha ritenuto preferibile, rispetto ad altre metodologie di accertamento, la determinazione del reddito con il metodo sintetico e non ha giustificato le ragioni per cui ha disatteso le osservazioni, considerazioni e prove fornite dal contribuente”.

La prima censura è inammissibile in ragione della regola della cd.

“doppia conforme ex art. 348 - ter , comma 5, c.p.c. ( ratione temporis vigente).

Quanto alla seconda (traducentesi nella denunziata mancanza di “riscontro della circostanza che le spese della contribuente ben potevano essere finanziate con i redditi esteri del coniuge”), occorre rimarcare che, “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art.112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Cass., n. 27551/2024).

Il vizio di omessa pronuncia, in altri termini, si configura quando questa abbia ad oggetto domande o eccezioni di merito (Cass., n. 26913/2024) e non già - come denunziato nel caso di specie dalla ricorrente - la “specifica contestazione del contribuente che l’Ufficio non ha indicato “le ragioni” per cui ha disatteso le osservazioni, considerazioni e prove fornite dal contribuente” (contestazione fatta oggetto, peraltro, di altro motivo di ricorso).

Il motivo è, pertanto, complessivamente inammissibile. 5.In conclusione, il ricorso è rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo).

P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29604/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AvvocatoGIUSEPPE SASSI; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3061/2017, depositata il 29/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento notificatole il 13/11/2013, con cui, a fronte dell’omessa presentazione della relativa dichiarazione, il suo reddito per l’anno 2007 era stato rideterminato in € 83.651,98, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973ai fini Irpef ed addizionali. 2.Il ricorso venne rigettato in primo e in secondo grado. 3.Ricorre per cassazione la Nardini, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; degli artt. 111 e 117 Cost.; degli artt. 10 e 12 della l. n. 212 del 2000; dell’art. 38 d.p.r. n. 600 del 1973, per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, dal momento che –si legge a pag. 12 del ricorso per cassazione – “il contraddittorio è stato formalmente instaurato, ma nei fatti l’Agenzia non ha dato adito ad alcuna analisi o considerazione delle osservazioni del contribuente in contraddittorio con lo stesso procedendo direttamente all’emanazione dell’atto accertativo”. Il motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione delcontraddittorio endoprocedimentale” (Cass., n. 11283/2016; si veda anche, più di recente, Cass., n. 13818/2025). Inoltre, “il rispetto del contraddittorio, anche alla luce dei principi enucleabili dalla l. 212 del 2000 e dalla giurisprudenza unionale, non vuol significare che alle parti del procedimento amministrativo (Amministrazione e contribuente) debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all'organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall'Amministrazione finanziaria all'esito della verifica e prima della notificazione dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul "se" e sul contenuto dell'atto” (Cass., n. 26068/2023; si veda anche Cass., Sez. un., n. 21271/2025, che - con riguardo alla disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 - ha statuito che l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi cd. armonizzati comporta l'invalidità dell'accertamento, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito). Nel caso di specie, la doglianza della ricorrente si arresta, invece, su piano squisitamente formale, limitandosi ella a dedurre che “il contraddittorio è stato formalmente instaurato, ma nei fatti l’Agenzia non ha dato adito ad alcuna analisi o considerazione delle osservazioni del contribuente in contraddittorio con lo stesso procedendo direttamente all’emanazione dell’atto accertativo” (pag. 12 del ricorso per cassazione). 2.Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, “per motivazione solo apparente della sentenza”. Il motivo è infondato. Al di là dell’impropria sovrapposizione, nel corpo della relativa illustrazione, tra motivazione dell’avviso di accertamento e motivazione della sentenza impugnata, esso impinge, infatti, in contestazioni di merito delle argomentazioni formulate dai giudici di secondo grado, le quali concorrono, invero, a dar corpo ad una motivazione sicuramente rispettosa del cd. minimo costituzionale, siccome adeguatamente espressiva delle ragioni per le quali non è stata ritenuta raggiunta, in concreto, la prova contraria alle presunzioni discendenti dall’utilizzo del metodo “sintetico – redditometrico” (si veda, in particolare, la seconda pagina della sentenza, ove si dà conto della mancata dimostrazione della “provenienza delle somme utilizzate per il mantenimento delle auto e l’acquisto dell’immobile” e dell’insufficienza, a tal fine, della fotocopia di un bonifico bancario disposto in favore della contribuente da sua madre). 3.Il terzo motivo censura la nullità della sentenza impugnata “per vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 38, 42 e 43 del DPR n. 600/73 e conseguente mancata declaratoria della nullità dell’atto impositivo per intervenuta decadenza dal potere di accertamento”. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Dall’angolo visuale dell’art. 360, n. 4, c.p.c., valgono le considerazioni circa la sufficiente compiutezza della motivazione, di cui al motivo precedente: la CTR ha esplicitato gli elementi dai quali ha tratto la “indimostrata provenienza delle somme necessarie per il mantenimento dei beni posseduti e per gli incrementi patrimoniali effettuati”, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, la cui omissione ha determinato lo slittamento di un anno del termine decadenziale per l’accertamento, di cui all’art. 43 d.p.r. n. 600/1973. D’altra parte, richiamando Cass., n. 10972/2017 (secondo la cui massima, “ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità”), la ricorrente pone l’accento - a ben vedere - su un presunto vizio dell’avviso di accertamento e non già della sentenza impugnata (così come evocato dalla rubrica del motivo); vizio che non si dice dove e come fosse stato dedotto nei gradi precedenti, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. In altre parole, il motivo censura, in realtà, la mancanza dei presupposti per la determinazione presuntiva del reddito per l’anno 2007 (e, conseguentemente, la ritenuta illegittimità dell’omissione della relativa dichiarazione, da cui l’individuazione nel quinquennio quale termine decadenziale per l’accertamento). L’evocazione della nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. è, dunque, scalibrata rispetto al contenuto del motivo, con il quale, in definitiva, si chiede alla S.C. “di cassare la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. 1, n. 3061/2017 per la mancata dichiarazione di decadenza dei termini dell’accertamento da parte della pubblica amministrazione” (pag. 29 del ricorso per cassazione). 4.Con il quarto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., “in relazione al possesso da parte del coniuge della contribuente di redditi esteri e in subordine nullità della sentenza – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica contestazione del contribuente che l’Ufficio non ha indicato “le ragioni” per cui ha ritenuto preferibile, rispetto ad altre metodologie di accertamento, la determinazione del reddito con il metodo sintetico e non ha giustificato le ragioni per cui ha disatteso le osservazioni, considerazioni e prove fornite dal contribuente”. La prima censura è inammissibile in ragione della regola della cd. “doppia conforme ex art. 348 - ter , comma 5, c.p.c. ( ratione temporis vigente). Quanto alla seconda (traducentesi nella denunziata mancanza di “riscontro della circostanza che le spese della contribuente ben potevano essere finanziate con i redditi esteri del coniuge”), occorre rimarcare che, “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art.112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Cass., n. 27551/2024). Il vizio di omessa pronuncia, in altri termini, si configura quando questa abbia ad oggetto domande o eccezioni di merito (Cass., n. 26913/2024) e non già - come denunziato nel caso di specie dalla ricorrente - la “specifica contestazione del contribuente che l’Ufficio non ha indicato “le ragioni” per cui ha disatteso le osservazioni, considerazioni e prove fornite dal contribuente” (contestazione fatta oggetto, peraltro, di altro motivo di ricorso). Il motivo è, pertanto, complessivamente inammissibile. 5.In conclusione, il ricorso è rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo). P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
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