CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 25567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/12/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi í difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 11/11/2021 dal Tribunale di Benevento con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 4)(artt. 81,110,112,319,319bis,321 cod. pen.), 5)( artt. 110,353 n. 2 cod. pen.), 6)(artt. 110 cod. pen., 8, commi 1-2bis d.leg.vo n. 74/200, 61 n. 2 cod. pen.), 7) (artt. 81,110,112,319,319bis,321 cod. pen.) , 9)(artt. 110,353 n. 2 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Pezzella deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 272 cod. proc. pen., 319, 319-bis, 321 e 346bis cod. pen. Quanto ai reati di cui ai capi 4,5 e 6, il Tribunale ha omesso di identificare i soggetti che sarebbero stati corrotti, chiarire la sussistenza delle modalità delle condotte corruttive e di presunta mediazione illecita ed i fatti di turbativa delle gare. Senza indagare sulla regolarità della procedura di gara, il Tribunale trae conferma dell'accordo corruttivo solo dall'aggiudicazione della gara stessa al raggruppamento temporaneo degli indagati. Quanto ai reati di cui ai capi 7 e 9 la ritenuta gravità indiziaria poggia su una mera presunzione che fa leva su una successione di eventi, senza alcun accertamento sulla irregolarità della gara svolta. Il Tribunale, poi, ha escluso la dedotta prospettabilità del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. omettendo di considerare che l'intervento del Pezzella (dal luglio all'ottobre 2019) si inquadra in un contesto temporale in cui l'affidamento della gara di cui al capo 4 era già avvenuto (marzo 2019). Analogamente per quanto riguarda il capo 7. Cosicchè il passaggio di denaro, nei casi di specie, risulta soltanto il presso finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione, non essendovi alcuna prova che fosse destinato ad agenti pubblici. L'errata qualificazione giuridica dei fatti induce conseguentemente la fondatezza della deduzione difensiva sulla inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto dei limiti di ammissibilità delle stesse con riferimento al reato di cui all'art. 346-bis cod. pen.2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 273 cod. pric. pen. e 2 d.leg.vo n. 74/2000 con riferimento al reato di cui al capo 6) non essendovi alcun collegamento tra la ditta che ha emesso le fatture ed il ricorrente ed essendo stata dimostrata l'attività effettivamente svolta. Manca, inoltre, qualsiasi motivazione sulla finalità di evadere il fisco. 2.3. Con il terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. essendo insufficiente la motivazione sulle esigenze cautelari e assente quello sulla adeguatezza della misura adottata. 3. Con motivi aggiunti si deduce: 3.1. Vizio della motivazione in ordine gravità indiziaria con riferimento alla connessione tra le procedure di gara e le contestate ipotesi corruttive ed alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. 3.2. violazione di legge penale in relazione alla esigenze cautelari in considerazione della condizione di incensuratezza del ricorrente e della risalenza delle condotte al 2019, salvo quella del capo 9, comunque datata 2020). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Ritiene questa Corte che , senza incorrere in vizi logici e giuridici, il provvedimento impugnato, quanto al capo 4, ha ritenuto sussistente l'accordo corruttivo sul rilievo della certa esistenza del pubblico ufficiale corrotto ("l'ingegnere") e della pattuizione del pagamento della tangente per l'esito favorevole dell'aggiudicazione, da pagarsi alle liquidazioni degli stati di avanzamento da parte dell'ente committente (v. pg. 14 e sg. della ordinanza); la condotta di cui al capo 5 è desunta sulla base del rilievo che il patto corruttivo è idoneo a influenzare il risultato della gara essendo l'aggiudicazione avvenuta in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti di cui erano parte i corruttori; in relazione al reato di cui al capo 7 il patto corruttivo vede il ricorrente quale privato corruttore (unitamente al Della Pietra) cui è riferibile la società [OSCURATO:SOCIETA], partecipe della RTI aggiudicatrice dell'appalto facente capo al Panarese (Sindaco del Comune appaltante), quale contropartita da parte del gruppo beneventano che si era aggiudicato l'appalto di cui al capo 4 (v. pg. 16 e sg. ibidem) attraverso la diretta interferenza da parte dello stesso Panarese con il Presidente della centrale di committenza (ASMEL); il reato di cui al capo 9 è ritenuto sussistente in ragione della idoneità del patto corruttivo a turbare la gara e delle informazioni rese dal Panarese ai componenti del gruppo partecipe delle notizie riservate sulle fasi della procedura fornendo ai partecipanti dettagli sui ruoli e comportamenti da assumere da parte di ciascuno (v. pg. 17 e sg., ibidem). 7. E' infondato l'assunto del ricorrente secondo che fa leva sulla decisività dell'individuazione del pubblico ufficiale corrotto e dell'atto contrario ai doveri di ufficio. Quanto al primo aspetto è consolidato orientamento quello secondo il quale ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011(dep. 2012), Papa, Rv. 251651), essendo - nel caso in esame - incensurabilmente ritenuta la effettiva esistenza del pubblico ufficiale che ha determinato l'esito della gara e gestito le succ:essive liquidazioni degli stati di avanzamento, ed essendo, quindi, soddisfatto l'altro parametro secondo il quale - in assenza della identificazione del pubblico ufficiale - è indispensabile che non sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione, né la semplice consegna "sine titulo" di ingenti somme di denaro ad un intermediario è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri reati (Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014(dep.2015), Pedrotti, Rv. 262919). Quanto al secondo aspetto, deve essere ribadito che per configurare il delitto di corruzione propria non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio, qualora il pubblico ufficiale (nella specie, contabilizzatore dei lavori per conto dell'A.N.A.S.) abbia ricevuto dall'impresa controllata denaro od altre utilità in misura tale da evidenziare una commistione di interessi atta a vanificare la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, poiché in tal modo risulta già integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6, n. 21192 del 25/02/2007, Eliseo, Rv. 236624) e, quanto all'oggetto del patto corruttivo costituito dal turbamento della gara, va ricordato il condivisibile orientamento secondo il quale l'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione quest'ultima che si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa. (Sez. 6, Sentenza n. 28970 del 24/04/2013, Sonn, Rv. 255625), cosicchè - da un lato - la pattuizione illecita della attribuzione dell'appalto integra l'illegittimità che sostanzia il reato di corruzione propria; dall'altro, il profilo collusivo a fondamento del turbamento della gara è ineccepibilmente sostanziato dalla realizzazione del patto corruttivo. 8. Per il resto il motivo in esame - come la prospettiva delineata dal Procuratore generale nella sua requisitoria - incorre in un vizio di inammissibilità derivante dalla proposizione di questioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, rispetto ad un giudizio espresso dal Tribunale che non incorre in vizi logici e giuridici. In particolare, quanto ai reati di cui ai capi 4 e 5, costituisce generico rilievo in fatto quello che fa leva sull'emergenza captativa collocata successivamente all'aggiudicazione della gara, laddove da tali contatti - nell'ambito dei quali emerge la pattuita riscossione della tangente del 20% da parte degli intermediari - si ricostruisce il patto che ha governato l'aggiudicazione della gara. 9. La corretta qualificazione giuridica del fatti corruttivi rende generica la ultima censura del motivo in esame incentrata sulla inutilizzabilità delle intercettazioni. 10. Il secondo motivo si palesa manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto per questione di fatto in rapporto alla accertata obiettiva funzionalità della emissione delle fatture false alla giustificazione della somma pari al 10% della somma liquidata dalla ditta committente indicata nel dialogo captato, risultando generica la dedotta effettività delle prestazioni rispetto allo specifico giudizio di inidoneità a proposito della documentazione prodotta (v. pg. 16 della ordinanza). 11. Quanto al terzo motivo sulle esigenze cautelari, esso si palesa genericamente proposto per questione in fatto atteso l'incensurabile valutazione in fatto in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare sorretta dalla modalità, gravità e numero di reati, la stabile e professionale dedizione all'inquinamento della "cosa pubblica" e la correlativa necessità di assicurare - mediante la restrizione domiciliare - i contatti ed i rapporti che hanno consentito le condotte criminose. 12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe