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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 18590/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1498/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5971/2017 depositata il26/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2018-01498 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 26 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Roma, definitivamente pronunciando, ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri di rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 68.761,41, oltre accessori, a titolo di saldo debitore di un conto corrente numero 1823.03 aperto dalla odierna ricorrente presso la banca.

2. ― Quest ’ultima resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per mancato rilievo d’ufficio della nullità contrattuale del contratto di conto corrente in quanto non sottoscritto dalla banca.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione «dell’art. 117, D.lgs. n. 58 e dell’art. 117 TUB, D.lgs. 1993 n. 385 atteso che la Corte non ha rilevato la nullità del contratto di conto corrente per la mancata sottoscrizione da parte della banca».

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 644 c.p. e 3 legge n. 108/96 atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di non inserire nel calcolo del TAEG effettivamente applicato al rapporto di conto corrente, al fine della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, la commissione di massimo scoperto, che, secondo la stessa ricorrente, avrebbe comportato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri con conseguente influenza sul saldo complessivo a favore della banca. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

4.1. ― I primi due mezzi concernono il difetto di forma scritta, per mancanza di sottoscrizione da parte della banca, del contratto di conto corrente il cui saldo debitore è stato richiesto dalla banca medesima in sede monitoria, numero 1823.03, nonché di altri contratti che al primo sarebbero collegati.

I motivi sono inammissibili ex articolo 360 bis , n. 1, c.p.c., avendo le Sezioni Unite di questa Corte riconosciuto la validità del c.d. contrattomonofirma, (Cass., Sez.

Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018), principio che è stato esteso ai contratti bancari, con l’affermazione che «la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta … trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale», sicché «è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (Cass. 14646 del 2018; Cass. n. 16070 del 2018).

4.2. ― Anche il terzo mezzo è inammissibile.

In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, ai fini della specificità del motivo di ricorso non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia, occorrendo che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (Cass. 6 settembre 2021,n. 24013).

Nel caso di specie il motivo è del tutto generico, e non consente di apprezzare se e come il computo della commissione di massimo scoperto abbia eventualmente influito sul carattere usurario del tasso applicato.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1498/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5971/2017 depositata il26/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2018-01498 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 26 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Roma, definitivamente pronunciando, ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri di rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 68.761,41, oltre accessori, a titolo di saldo debitore di un conto corrente numero 1823.03 aperto dalla odierna ricorrente presso la banca. 2. ― Quest ’ultima resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per mancato rilievo d’ufficio della nullità contrattuale del contratto di conto corrente in quanto non sottoscritto dalla banca. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione «dell’art. 117, D.lgs. n. 58 e dell’art. 117 TUB, D.lgs. 1993 n. 385 atteso che la Corte non ha rilevato la nullità del contratto di conto corrente per la mancata sottoscrizione da parte della banca». Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 644 c.p. e 3 legge n. 108/96 atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di non inserire nel calcolo del TAEG effettivamente applicato al rapporto di conto corrente, al fine della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, la commissione di massimo scoperto, che, secondo la stessa ricorrente, avrebbe comportato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri con conseguente influenza sul saldo complessivo a favore della banca. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― I primi due mezzi concernono il difetto di forma scritta, per mancanza di sottoscrizione da parte della banca, del contratto di conto corrente il cui saldo debitore è stato richiesto dalla banca medesima in sede monitoria, numero 1823.03, nonché di altri contratti che al primo sarebbero collegati. I motivi sono inammissibili ex articolo 360 bis , n. 1, c.p.c., avendo le Sezioni Unite di questa Corte riconosciuto la validità del c.d. contrattomonofirma, (Cass., Sez. Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018), principio che è stato esteso ai contratti bancari, con l’affermazione che «la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta … trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale», sicché «è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (Cass. 14646 del 2018; Cass. n. 16070 del 2018). 4.2. ― Anche il terzo mezzo è inammissibile. In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, ai fini della specificità del motivo di ricorso non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia, occorrendo che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (Cass. 6 settembre 2021,n. 24013). Nel caso di specie il motivo è del tutto generico, e non consente di apprezzare se e come il computo della commissione di massimo scoperto abbia eventualmente influito sul carattere usurario del tasso applicato. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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