CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32744/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, 78, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Isanto, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2830 / 2019 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 luglio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dall’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio - rifiuto formatosi sull’istan za di riliquidazione dell’Irpef applicata per l’anno di imposta 2011 e di restituzione della somma pagata in eccesso. 2. Il contribuente, dipendente del Banco di Napoli, a seguito di un’operazione di esodo incentivato, cessava anticipatamente dal servizio,pur non avendo maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità. A seguito di accordo raggiunto con la Banca, il contribuente provvedeva a versare egli stesso i contributi necessari per raggiungere il requisito necessario per godere della pensione Inps. Il relativo importo veniva versato dal datore di lavoro al dipendente e quest’ultimo lo riversava all’Inps mediante conferimento di apposita delega. L’Inps, ricevuti i contributi volontari,provvedeva ad erogare la pensione. Il contribuente, di conseguenza, valendosi dell’art. 13 d.lgs. n. 47 del 2000, che consentiva di dedurre integralmente dal reddito i contributi versati facoltativamente,chiedeva la riliquidazione dell’Irpef ed il rimborso derivante dal riconoscimento della deduzione dei contributi versati. 3. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente ricorreva innanzi alla C.t.p. L’Ufficio, costituendosi in giudizio, deduceva che non era in discussione l’applicazione dell’art. 13 cit.; che, tuttavia, il rimborso non eradovuto perché i contributi facoltativamente versati erano stati già Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dedotti dal datore di lavoro, come risultante dal CUD e che, pertanto, non potevano essere ulteriormente dedotti. 4. La C.t.p. accoglieva il ricorso affermando, come riportato nel ricorsoper cassazione, che occorreva dare continuità all’orientamento della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza n. 16073 del 2014 , secondo cui «In tema di IRPEF, la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, prevista dall'art. 10, primo comma, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, si applica non solo ai versamenti obbligatori ma anche a quelli facoltativi». 5. La C.t.r. confermava la detta sentenza ed affermava che era corretto quanto affermato con la sentenza di primo grado «in riferimento alla consolidata giurisprudenza che riconosce la facoltà di poter dedurre dal reddito imponibile quali oneri deducibili i contributi pensionistici versati, pur anche quelli volontari». 6. Con ordinanza n. 6638 del 2021 la sesta sezione della Corte, ritenuto che non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 375 cod. proc. civ. rinviava a nuovo ruolo. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza permotivazione apparente, in violazione dell’art. 1 32 cod. proc. civ. , dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa app licazione dell’art. 13 d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Ufficio censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che gli oneri relativi ai contributi volontari versati erano stati già oggetto di deduzione da parte del datore di lavoro. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo, e disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata in controricorso. 3.1. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,(e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione , senza alcuna argomentazione –ovvero nel caso in cuies sa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass. Sez. U.07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante , Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Le Sezioni Unite della Corte hanno, altresì, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Come ricordato da ultimo da Cass. 23/05/2022, n. 16653). 3.2. Con specifico riferimento al processo tributario si è ulteriormente precisato che è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendume delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame»; (Cass. 05/10/2018, n. 24452; conf. ex multis 08/07/2021, n. 19417; 11/11/2020, n. 25325; 14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112). Infine si è precisato che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame»(Cass. 05/11/2018, n. 28139). 3.3. La sentenza impugnata incorre nel vizio denunciato che, diversamente da quanto prospettato in controricorso, è stato correttamente ricondotto al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. La C.t.r. ha dato espressament e atto del fatto che l’Ufficio non aveva posto in discussione la deducibilità dei contributi volontari, avendo,piuttosto, sostenuto che questi ultimi erano stati già portati in deduzione dal datore di lavoro che nel Cud li aveva espressamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] detratti; che in ragione di ciòl’Ufficio aveva sostenuto che la questione riguardava i rapporti tra il dipendente ed il datore di lavoro e che la stessanon era nemmeno di competenza del giudice tributario. La C.t.r. ha altresì riferito in sentenza che l’Ufficio in appello aveva sostenuto che la sentenza del giudice di primo grado era nulla, non essendosi affatto occupata della questione posta. Ciononostante, la medesima C.t.r., dopo aver dato atto delle controdeduzioni del contribuente – il quale, a propria volta ave va sostenuto che la banca aveva erroneamente compilato il Cude che non avrebbe potuto dedurre i contributi versati dal sostituito –si è limitata a ritenere infondato l’appello,affermando che appar ivano condivisibili le eccezioni formulate dall’appellato e le aff e rmazioni del giudice del primo grado il quale aveva sostenuto la detraibilità dei contributi pensionistici volontari. La motivazione resa, ribadendo la incontestata deducibilità dei contributi volontari, appare avulsa dal thema decidendum posto con l’appello, per altro così come individuato nello stesso corpo della sentenza,con il quale si era fatta valere una questione diversa. Inoltre, la C.t.r. rinvia acr itic amente a lle difese del contribuente e d agli argomenti della sentenza di primo grado per sorreggere il decisum senza, tuttavia, esporre in alcuno modo le ragioni sottese. La C.t.r., in particolare, nulla ha motivato su quanto contestato dall’Ufficio in ordine al modello Cud predisposto dal datore di lavoro; sull’effettiva deduzione dei contributi da parte di quest’ultimo come affermato dall’Ufficio e negato dal contribuente; sull’effettivo aggravio di imposta per il contribuente (Cfr. Cass. 14/01/2020, n. 427). 4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C orte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione sui punti controversi,e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso , assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributa