Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 04743/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 482 cod, pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è ritenuto è manifestamente infondato e generico in quanto: come correttamente argomentato dalla Corte territoriale in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite, «la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Sez.

U, n. 12064 del 24/11/2022 - dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210 - 01); e l'impugnazione ha reiterato le allegazioni già prospettate con l'atto di appello, disattese in forza del riferito principio di diritto, il che esime dal dilungarsi per rimarcare l'apoditticità degli asserti difensivi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc, pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Faílla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 482 cod, pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è ritenuto è manifestamente infondato e generico in quanto: come correttamente argomentato dalla Corte territoriale in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite, «la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022 - dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210 - 01); e l'impugnazione ha reiterato le allegazioni già prospettate con l'atto di appello, disattese in forza del riferito principio di diritto, il che esime dal dilungarsi per rimarcare l'apoditticità degli asserti difensivi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc, pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Faílla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04743/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris