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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:583
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0368 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 11 giugno 2025 ( *1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto – Sviamento di potere o di procedura – Presunzione d’innocenza – Diritto di essere ascoltato – Errore manifesto di valutazione – Principio di proporzionalità – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Danno materiale e morale» Nella causa T‑368/24, EO , rappresentato da L. Levi e P. Baudoux, avvocate, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da S. Seyr,

I. [OSCURATO:PERSONA] e K. Zejdová, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, C. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: A. Marghelis, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, EO, chiede in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 15 settembre 2023 con cui il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha risolto il suo contratto di agente temporaneo (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che afferma di avere subito a causa di tale decisione.

Fatti 2 Il ricorrente è un ex agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), del gruppo politico dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il «gruppo S&D»). 3 Nell’esercizio delle sue funzioni di consigliere politico del gruppo S&D, egli è stato coinvolto, in particolare, nell’elaborazione della risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti dell’uomo nel contesto della Coppa del mondo della FIFA in Qatar ( GU 2023, C 167, pag. 99 ; in prosieguo: la «risoluzione del 24 novembre 2022»). 4 Nei giorni successivi all’adozione della risoluzione del 24 novembre 2022, un assistente parlamentare accreditato di un deputato del gruppo S&D ha offerto al ricorrente di assistere ad una partita della Coppa del mondo di calcio in Qatar.

Tale regalo consisteva in due biglietti per assistere alla partita dei quarti di finale tra la squadra dell’Argentina e quella dei [OSCURATO:PERSONA] e nella presa a carico delle spese di viaggio e di alloggio per due persone. 5 Dall’8 all’11 dicembre 2022 il ricorrente si è recato in Qatar con la sua compagna. 6 Il 9 dicembre 2022 le autorità belghe hanno avviato un’indagine su eventuali attività illecite di lobbying da parte del Qatar.

In particolare, esse hanno effettuato perquisizioni negli uffici del [OSCURATO:PERSONA] e hanno proceduto all’arresto di diverse persone, tra cui l’assistente parlamentare accreditato di cui al precedente punto

4. 7 Il 16 dicembre 2022 il ricorrente ha informato il suo capo unità del suo soggiorno in Qatar.

Insieme, essi hanno informato il segretario generale del gruppo S&D. 8 Il 20 dicembre 2022, dopo aver sentito il ricorrente, la presidente del gruppo S&D, nella sua qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, (in prosieguo: l’«AACC») lo ha sospeso dalle sue funzioni a tempo indeterminato con trattenuta sulla sua retribuzione in applicazione degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 9 Lo stesso giorno, l’ufficio di presidenza del gruppo S&D ha pubblicato un comunicato stampa intitolato «Zero tolleranza per la corruzione» nel quale si afferma che esso «sostiene pienamente la sospensione di un membro [del suo] personale a seguito di una colpa grave connessa all’indagine giudiziaria in corso» (in prosieguo: il «comunicato stampa del 20 dicembre 2022»). 10 Il 4 gennaio 2023, l’AACC ha informato il ricorrente dell’avvio di un’indagine amministrativa che lo riguardava in merito ad un’eventuale violazione da parte sua degli obblighi di cui all’articolo 11 dello Statuto. 11 Il 30 gennaio 2023 la relazione d’indagine amministrativa è stata trasmessa all’AACC e al segretario generale del gruppo S&D con la raccomandazione di invitare il ricorrente a un’audizione conformemente all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto. 12 Il 6 marzo 2023 il ricorrente è stato sentito dall’AACC conformemente all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, in presenza del segretario generale del gruppo S&D, di un membro del servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA] e degli agenti che avevano redatto la relazione d’indagine amministrativa. 13 Il 31 maggio 2023 l’AACC ha informato il ricorrente della sua intenzione di risolvere il suo contratto sul fondamento dell’articolo 47, lettera c), i) del RAA, esonerandolo dal servizio per la durata del periodo di preavviso di dieci mesi, citando una violazione della fiducia tra lui e il gruppo S&D.

L’AACC lo ha invitato ad un colloquio previsto per il 7 giugno seguente per sentirlo prima dell’adozione di una decisione.

Qualora non intendesse partecipare a tale colloquio, il ricorrente era invitato a presentare le sue osservazioni per iscritto. 14 Il 2 giugno 2023, l’avvocata del ricorrente ha chiesto il rinvio di tale colloquio con la motivazione che essa non era disponibile alla data proposta.

Essa ha altresì chiesto all’AACC di trasmetterle tutti i documenti sui quali si fondava l’intenzione di risolvere il contratto del ricorrente. 15 Il 15 giugno 2023 il ricorrente è stato invitato ad un colloquio previsto per il 29 giugno successivo.

Il giorno seguente, l’avvocata del ricorrente ha risposto di non essere disponibile a quella data.

Essa ha chiesto di rinviare il colloquio e ha reiterato la sua domanda di acceso ai documenti sui quali si fondava l’intenzione dell’AACC di risolvere il contratto del ricorrente. 16 Il 10 luglio 2023 l’AACC ha precisato gli elementi sui quali si fondava la sua intenzione di risolvere il contratto del ricorrente e l’ha invitato ad un colloquio previsto per il 18 luglio successivo.

In caso di indisponibilità per tale data, egli era pregato di presentare le sue osservazioni scritte entro e non oltre il 24 luglio successivo. 17 Il 13 luglio 2023, l’avvocata del ricorrente ha risposto di non essere disponibile il 18 luglio successivo.

Pur indicando che il ricorrente avrebbe fatto pervenire le sue osservazioni scritte entro e non oltre il 24 luglio successivo, essa ha proposto di rinviare il colloquio dopo il suo ritorno dalle ferie e ha nuovamente reiterato la sua domanda di accesso ai documenti sui quali si fondava l’intenzione dell’AACC di risolvere il contratto del ricorrente. 18 Il 20 luglio 2023 il ricorrente ha presentato le sue osservazioni scritte sull’intenzione dell’AACC di risolvere il suo contratto. 19 Il 7 settembre 2023 l’AACC ha revocato la sospensione del ricorrente e lo ha informato che una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto non era stata ancora adottata a causa dell’esistenza di un’indagine penale in corso, della complessità complessiva della situazione e del suo obbligo di tener conto di tutti gli elementi pertinenti del fascicolo. 20 Il 15 settembre 2023 l’AACC ha adottato la decisione impugnata sulla base dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA a causa del venir meno del rapporto di fiducia tra il gruppo S&D e il ricorrente. 21 L’8 dicembre 2023, il ricorrente, sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata. 22 Il 15 marzo 2024, in una lettera avente ad oggetto il «[s]eguito dell’indagine amministrativa e dell’audizione del marzo 2023» e l’ «[i]ntenzione di rivolgere un avvertimento sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto», l’AACC ha informato il ricorrente di aver infine deciso di sospendere l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e che una decisione definitiva sarebbe stata adottata solo dopo che la decisione emessa dal giudice nazionale adito fosse divenuta definitiva, al fine di poter tener conto degli accertamenti di fatto cui sarebbero pervenute le autorità belghe. 23 In mancanza di risposta al reclamo dell’8 dicembre 2023 entro il termine di quattro mesi previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, quest’ultimo è stato anzitutto oggetto di un rigetto implicito l’8 aprile 2024.

Con decisione del 17 aprile successivo, l’ufficio di presidenza del gruppo S&D ha tuttavia respinto esplicitamente tale reclamo entro il termine di tre mesi di cui all’articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto.

Conclusioni delle parti 24 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione che respinge il reclamo; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni materiali e morali subiti; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese anche in caso di rigetto del ricorso. 25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere la domanda di annullamento in quanto infondata; – respingere la domanda di risarcimento del danno in quanto parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondata; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto Sulle conclusioni di annullamento 26 Poiché la decisione esplicita di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, in quanto si limita a confermare la decisione impugnata, occorre considerare che le presenti conclusioni di annullamento sono dirette soltanto all’annullamento della decisione impugnata, la cui legittimità sarà valutata tenendo conto della motivazione contenuta in tale decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/[OSCURATO:PERSONA], 293/87 , EU:C:1989:8 , punto 8 , e del 6 luglio 2022, MZ/Commissione, T‑631/20 , EU:T:2022:426 , punto 21 ).

Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 27 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è motivata, in quanto l’AACC non ha spiegato le ragioni per le quali ha deciso di risolvere il suo contratto in quel momento né le ragioni per le quali non ha adottato una sanzione meno severa.

Essa non avrebbe neppure giustificato il rifiuto di consentire l’accesso a tutti i documenti utilizzati al fine di adottare la decisione impugnata. 28 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 29 Al riguardo, qualora la cessazione del rapporto di fiducia sia all’origine della risoluzione del contratto di un agente temporaneo, spetta all’AACC precisare le circostanze di fatto che rivelano o giustificano tale risoluzione al fine di consentire all’interessato di valutare se la risoluzione del suo contratto sia fondata e al Tribunale di esercitare il suo controllo di legittimità (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, WN/[OSCURATO:PERSONA], T‑431/18 , non pubblicata, EU:T:2019:781 , punto 31 e giurisprudenza citata). 30 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che l’AACC ha risolto il contratto del ricorrente con preavviso dopo aver constatato che il rapporto di fiducia tra quest’ultimo e il gruppo S&D nel suo complesso era stato irrimediabilmente compromesso.

Secondo l’AACC, tale cessazione del rapporto di fiducia deriva dal comportamento del ricorrente che ha accettato il regalo di cui al precedente punto 4 e si è recato in Qatar, comportamento che, nel contesto dell’indagine delle autorità belghe su eventuali attività illecite di lobbying da parte del Qatar, ha leso la reputazione di tale gruppo politico. 31 Nella decisione esplicita di rigetto del reclamo, l’ufficio del gruppo S&D ha aggiunto che la cessazione del rapporto di fiducia derivava anche dal fatto che il ricorrente aveva tardato ad informare i suoi superiori gerarchici del suo viaggio in Qatar, cosa che egli ha fatto solo una settimana dopo la pubblicazione di articoli di stampa riguardanti l’indagine condotta dalle autorità belghe e l’arresto dell’assistente parlamentare accreditato che gli aveva offerto i biglietti per la partita di calcio di cui trattasi e ha preso a carico le sue spese di viaggio e di alloggio. 32 [OSCURATO:PERSONA] facendo, l’AACC ha sufficientemente precisato le circostanze di fatto che giustificano il venir meno del rapporto di fiducia all’origine della risoluzione del contratto del ricorrente.

Pertanto, la motivazione della decisione impugnata è sufficiente per consentire a quest’ultimo di conoscere le giustificazioni fornite dall’AACC riguardo alla risoluzione del suo contratto in quel momento e alla mancata adozione di una misura meno severa. 33 Tale conclusione non è inficiata dall’affermazione secondo cui l’AACC non avrebbe giustificato il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti sui quali si è basata per adottare la decisione impugnata. 34 Infatti, l’obbligo di motivazione di una decisione di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato richiede semplicemente che l’AACC presenti le ragioni che giustificano tale decisione (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P , EU:T:2009:313 , punto 156 ), cosa che essa ha fatto nel caso di specie.

Pertanto, la circostanza, anche supponendola dimostrata, secondo cui l’AACC non avrebbe giustificato il suo rifiuto di concedere l’accesso a tutti i documenti pertinenti non incide sul carattere sufficiente della motivazione della decisione impugnata. 35 Il quinto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, deve pertanto essere respinto.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e su uno sviamento di potere o di procedura 36 Il ricorrente sostiene che l’AACC ha violato l’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e, di conseguenza, ha commesso uno sviamento di potere o di procedura adottando la decisione impugnata.

A tal riguardo, egli fa valere che l’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto sarebbe privato di effetto utile se l’amministrazione fosse autorizzata a risolvere il suo contratto senza riservare seguito all’indagine amministrativa avviata nei suoi confronti nonché all’audizione dinanzi all’AACC prevista da tale articolo.

In mancanza di una decisione dell’AACC ai sensi del detto articolo, la decisione impugnata sarebbe quindi assimilabile ad una sanzione disciplinare dissimulata. 37 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 38 Nel caso di specie, l’AACC ha scelto di risolvere il contratto del ricorrente con preavviso in applicazione dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA e non di applicare l’articolo 49 del RAA, il quale prevede che, dopo aver espletato il procedimento disciplinare previsto all’allegato IX dello Statuto, l’assunzione può essere revocata senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi cui l’agente è tenuto.

Peraltro, nella decisione impugnata, l’AACC non ha contestato al ricorrente una violazione dei suoi obblighi derivanti dall’articolo 11 dello Statuto. 39 In tale contesto, l’argomento dedotto dal ricorrente a sostegno del primo motivo può essere accolto solo nell’ipotesi in cui l’AACC fosse stata tenuta ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto prima di esaminare la possibilità di risolvere il suo contratto alle condizioni previste all’articolo 47 del RAA. 40 Orbene, il giudice dell’Unione ha ripetutamente dichiarato che, anche in caso di illecito idoneo a giustificare il licenziamento per un motivo disciplinare di un agente temporaneo, nulla obbliga l’AACC ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato piuttosto che ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 47, lettera c), i), del RAA (v., in tal senso, sentenze del 7 luglio 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P , EU:T:2011:338 , punto 100 , e dell’8 maggio 2024, UF/Commissione, T‑24/23 , EU:T:2024:293 , punto 54 e giurisprudenza citata). 41 È vero che, dopo aver ricevuto la relazione redatta al termine di un’indagine avviata ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto, l’AACC è tenuta ad adottare una delle tre decisioni descritte all’articolo 3 di tale allegato (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑558/21 P , EU:C:2024:1017 , punto 40 ).

Nel caso di specie, dalle lettere dell’AACC del 7 settembre 2023 e del 15 marzo 2024, menzionate ai precedenti punti 19 e 22, risulta che quest’ultima intende effettivamente riservare un seguito alla relazione d’indagine, conformemente all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, quando le constatazioni di fatto delle autorità belghe saranno divenute definitive. 42 Tuttavia, l’esistenza di una decisione da adottare ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto non impedisce all’AACC di risolvere il contratto a tempo indeterminato dell’interessato con preavviso, conformemente all’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, qualora constati che gli elementi portati a sua conoscenza attestano una cessazione del rapporto di fiducia che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, e ciò indipendentemente dalla questione se tali elementi possano anche rivelare l’esistenza di una violazione, da parte dell’interessato, dei suoi obblighi statutari. 43 Pertanto, il fatto di aver risolto il contratto del ricorrente sulla base dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA non costituisce una violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto. 44 Peraltro, il ricorrente ha ammesso in udienza che il fascicolo di cui dispone il Tribunale non contiene indizi oggettivi, pertinenti e concordanti tali da dimostrare che la decisione impugnata sia stata adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati, di modo che non si può constatare alcuno sviamento di potere o di procedura (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2023, NS/[OSCURATO:PERSONA], T‑805/21 , non pubblicata, EU:T:2023:22 , punto 119 e giurisprudenza citata). 45 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale conclusione non priva l’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto di effetto utile. 46 Infatti, la risoluzione del contratto dell’interessato non impedisce all’AACC di operare una scelta tra le tre opzioni previste all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, scelta che essa ha l’obbligo di fare, al più tardi, quando le constatazioni di fatto delle autorità belghe saranno divenute definitive. 47 Tutt’al più, se l’AACC ritiene che i fatti contestati al ricorrente siano sufficientemente gravi da giustificare l’avvio del procedimento disciplinare, con o senza consultazione della commissione di disciplina, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello Statuto, la risoluzione del suo contratto prima dell’eventuale avvio di un procedimento disciplinare ha come unica conseguenza di restringere la scelta della sanzione che l’AACC potrà, se del caso, infliggergli (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, OU/Commissione, T‑569/16 , EU:C:2017:285 , punto 35 ). 48 Alla luce di quanto precede, il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e su uno sviamento di potere o di procedura, deve essere respinto.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa 49 L’argomento del ricorrente si articola, in sostanza, in due parti, con le quali egli contesta al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di aver violato la sua presunzione di innocenza e, dall’altro, di non averlo sentito prima dell’adozione della decisione impugnata. – Sulla prima parte del quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza 50 Il ricorrente sostiene che la risoluzione del suo contratto, il comunicato stampa del 20 dicembre 2022 e la soppressione del suo profilo dall’organigramma del gruppo S&D pubblicato su Internet violano la sua presunzione di innocenza. 51 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 52 Anzitutto, per quanto riguarda l’illegittimità che vizierebbe la pubblicazione del comunicato stampa del 20 dicembre 2022 e la soppressione del profilo del ricorrente dall’organigramma sul sito Internet del gruppo S&D, è sufficiente rilevare che tali atti non hanno lo scopo di preparare la risoluzione del suo contratto e che essi sono quindi, in quanto tali, privi di nesso con l’oggetto del presente ricorso.

Pertanto, anche supponendo che tali atti siano viziati da illegittimità, essa non può comportare l’annullamento della decisione impugnata. 53 Tale argomento è quindi inconferente. 54 Quanto alla questione se la decisione impugnata violi la presunzione di innocenza del ricorrente, occorre ricordare che una violazione della presunzione di innocenza può risultare da dichiarazioni o da decisioni delle autorità pubbliche che riflettano la sensazione che la persona è colpevole, che inducano il pubblico a credere nella sua colpevolezza o che pregiudichino la valutazione dei fatti a livello penale (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, DI/BCE, T‑514/19 , EU:T:2021:332 , punto 117 e giurisprudenza citata).

Come ricorda il ricorrente nel ricorso, la giurisprudenza ha sottolineato al riguardo l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle autorità pubbliche.

Occorre, a tal proposito, tener conto del significato reale delle dichiarazioni in questione, e non della loro forma letterale, nonché delle circostanze particolari in cui queste ultime sono state formulate (v. sentenza del 30 novembre 2022, KN/[OSCURATO:PERSONA], T‑401/21, T‑401/21 , EU:T:2022:736 , punto 73 e giurisprudenza citata). 55 Nel caso di specie, la risoluzione del contratto del ricorrente deriva da fatti non contestati che egli stesso ha portato a conoscenza dell’AACC.

Inoltre, la decisione impugnata si limita a constatare che il rapporto di fiducia indispensabile alla prosecuzione del rapporto di lavoro è venuto meno, senza pronunciarsi sulla distinta questione se il ricorrente sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 dello Statuto.

Pertanto, tale decisione non pregiudica l’esito di un eventuale procedimento disciplinare e non viola, di per sé, il suo diritto al rispetto della presunzione di innocenza. 56 Occorre inoltre verificare che i termini utilizzati dall’AACC per giustificare la risoluzione del contratto del ricorrente non riflettano la sensazione che egli sia colpevole, non inducano il pubblico a credere nella sua colpevolezza e non pregiudichino la valutazione dei fatti a livello penale. 57 Interrogato in udienza sulla questione di quali fossero i termini utilizzati nella decisione impugnata che, a suo avviso, violavano la sua presunzione di innocenza, il ricorrente si è limitato ad avvalersi di un punto della decisione impugnata che menziona il comunicato stampa del 20 dicembre 2022 e a rinviare ai termini utilizzati in tale comunicato stampa secondo i quali un agente di tale gruppo è stato sospeso «a seguito di una colpa grave connessa all’indagine giudiziaria in corso». 58 Orbene, in tale passaggio della decisione impugnata, l’AACC si limita a menzionare il comunicato stampa del 20 dicembre 2022 quando riassume gli argomenti del ricorrente di cui quest’ultimo si era avvalso nelle sue osservazioni scritte del 20 luglio 2023 menzionate al precedente punto

18. Inoltre, l’AACC non ha ripreso i termini utilizzati dall’ufficio di presidenza del gruppo S&D in tale comunicato stampa. 59 Tale passaggio della decisione impugnata non rivela quindi alcuna violazione della presunzione di innocenza del ricorrente. 60 Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza, deve essere respinta. – Sulla seconda parte del quarto motivo, relativa alla violazione del diritto di essere ascoltati 61 Il ricorrente sostiene che, in primo luogo, l’AACC ha violato il suo diritto di essere ascoltato rifiutando di comunicargli, nonostante le sue ripetute richieste, i documenti pertinenti sui quali si fonda la decisione impugnata.

In secondo luogo, l’AACC gli avrebbe negato il diritto di essere ascoltato nel corso di un colloquio.

In terzo luogo, egli non avrebbe avuto a disposizione un termine sufficiente per preparare le sue osservazioni scritte, tenuto conto del fatto che avrebbe avuto accesso al suo messaggio di posta elettronica soltanto tra l’11 e il 17 luglio 2023 e che avrebbe incontrato un problema per accedervi per tutta la giornata del 14 luglio 2023. 62 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 63 In primo luogo, l’argomento del ricorrente relativo all’asserito rifiuto dell’AACC di comunicargli tutti i documenti a sostegno della decisione impugnata non può essere accolto. 64 Infatti, anzitutto, nella lettera del 31 maggio 2023, l’AACC ha rivelato al ricorrente che la sua intenzione di risolvere il contratto di quest’ultimo si basava sulle informazioni che egli stesso aveva trasmesso al gruppo S&D il 16 dicembre 2022.

Successivamente, nella lettera del 10 luglio 2023, l’AACC ha risposto alla domanda di accesso del ricorrente a tutti i documenti pertinenti, confermando che la sua intenzione di licenziarlo si basava sui fatti portati a conoscenza del segretario generale del gruppo S&D il 16 dicembre 2022.

Infine, per dimostrare l’esistenza del danno arrecato alla reputazione del gruppo S&D, l’AACC ha allegato a tale lettera articoli apparsi sulla stampa italiana che designavano nominativamente il ricorrente come una delle persone coinvolte nelle attività oggetto dell’indagine condotta dalle autorità belghe. 65 Orbene, nella decisione impugnata, l’AACC ha confermato che la risoluzione del contratto del ricorrente aveva unicamente origine nell’impossibilità di mantenere, alla luce dei fatti non contestati da quest’ultimo e del pregiudizio arrecato alla reputazione del gruppo S&D, un rapporto di fiducia reciproca. 66 In tali circostanze, si deve ritenere che il ricorrente disponesse di tutti gli elementi pertinenti per far valere utilmente le sue osservazioni sull’intenzione dell’AACC di risolvere il suo contratto. 67 In secondo luogo, il fatto che il ricorrente non sia stato sentito oralmente prima dell’adozione della decisione impugnata non è idoneo a configurare una violazione del suo diritto di essere ascoltato. 68 Infatti, dalla giurisprudenza risulta che l’attuazione del diritto di essere ascoltato può aver luogo nell’ambito di uno scambio orale e/o scritto avviato dall’AACC e la cui prova incombe a tale autorità (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P , EU:C:2023:932 , punto 32 , e del 3 giugno 2015, BP/FRA, T‑658/13 P , EU:T:2015:356 , punto 54 ). 69 Nel caso di specie, l’AACC ha invitato il ricorrente a presentare osservazioni scritte per il caso in cui non potesse assistere ad un colloquio orale e, il 20 luglio 2023, quest’ultimo ha presentato le sue osservazioni scritte sul progetto di decisione impugnata.

Di conseguenza, non può rimproverare all’AACC di aver adottato tale decisione senza averlo previamente ascoltato. 70 Tale conclusione non è inficiata dall’articolo 19, paragrafo 2, delle disposizioni generali di esecuzione relative ai concorsi e alle selezioni, all’assunzione e all’inquadramento dei funzionari e degli altri agenti del [OSCURATO:PERSONA], il quale richiede che l’AACC inviti l’interessato a un colloquio prima di risolvere il suo contratto. 71 Infatti, l’AACC ha effettivamente invitato il ricorrente a un colloquio preliminare al suo licenziamento, e ciò in tre occasioni, il 31 maggio, il 15 giugno e il 10 luglio 2023, inviti che egli ha declinato a causa dell’indisponibilità del suo avvocato. 72 Pertanto, l’assenza di uno scambio orale per ragioni non imputabili all’amministrazione non può comportare l’annullamento della decisione impugnata. 73 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene, il ricorrente ha avuto a disposizione un termine sufficiente per far valere utilmente le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione impugnata. 74 Infatti, tra il 31 maggio 2023, data in cui l’AACC gli ha comunicato la sua intenzione di risolvere il suo contratto, e il 15 settembre 2023, data in cui è stata adottata la decisione impugnata, il ricorrente è stato sentito nell’ambito di uno scambio scritto avviato dall’AACC e, su tale periodo, ha disposto di un termine sufficiente per far valere le sue osservazioni sul progetto di decisione di licenziamento e per preparare la sua difesa.

Tale termine risulta tanto più sufficiente in quanto le circostanze di fatto all’origine della risoluzione del contratto sono costituite da fatti di cui il ricorrente aveva una conoscenza precisa, poiché egli stesso le aveva portate a conoscenza dei suoi superiori gerarchici. 75 La circostanza che egli abbia avuto accesso al suo messaggio di posta elettronica solo tra l’11 e il 17 luglio 2023, così come il fatto che egli abbia incontrato problemi di connessione per tutta la giornata del 14 luglio 2023, non sono tali da inficiare tale constatazione. 76 Infatti, il periodo di sei giorni durante il quale il ricorrente ha potuto accedere alla sua posta elettronica non può essere qualificato come breve.

Inoltre, egli non fa valere di aver chiesto che il suo accesso fosse prorogato per un periodo più lungo e che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto tale domanda. 77 In ogni caso, spettava al ricorrente spiegare quali fossero gli argomenti e gli elementi che avrebbe potuto far valere se avesse avuto a disposizione un termine più lungo e, se del caso, dimostrare che tali argomenti ed elementi avrebbero potuto condurre nel suo caso ad un risultato diverso [v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2019, PT/BEI, T‑573/16 , EU:T:2019:481 , punto 269 (non pubblicata) e giurisprudenza citata], cosa che non ha fatto. 78 La seconda parte del quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, deve quindi essere respinta.

Di conseguenza, il quarto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione 79 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è fondata su motivi manifestamente errati.

Anzitutto, l’AACC avrebbe erroneamente ritenuto di aver accettato un regalo da una fonte esterna al [OSCURATO:PERSONA], poiché tale regalo proveniva dal suo collega e non poteva ragionevolmente sapere che quest’ultimo era asseritamente corrotto.

Pertanto, il fatto di aver ricevuto due biglietti per una partita di calcio non può essere percepito dal pubblico come costitutivo di un conflitto di interessi o di una mancanza di indipendenza.

Inoltre, nulla consentirebbe di presumere che il viaggio in Qatar offerto dal suo collega fosse destinato a ricompensare il suo lavoro in seno al [OSCURATO:PERSONA], in particolare alla luce del fatto che egli non aveva il potere di influenzare il processo decisionale.

Al contrario, quando ha redatto la proposta di risoluzione sulla situazione dei diritti dell’uomo in Qatar nel contesto della Coppa del mondo di calcio, egli avrebbe formulato diverse critiche al riguardo.

Infine, vi sarebbe una contraddizione tra la decisione impugnata, che, secondo l’AACC, si basa su fatti dimostrati attestanti il venir meno del rapporto di fiducia, e la decisione di sospendere l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto per il motivo che i fatti non sono ancora sufficientemente dimostrati. 80 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 81 A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di un rapporto di fiducia non si fonda su elementi oggettivi e sfugge per sua natura al sindacato giurisdizionale, in quanto il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella dell’amministrazione.

Tuttavia, qualora un’istituzione sia tenuta a chiarire i motivi all’origine della perdita di fiducia facendo riferimento a precisi fatti materiali, il giudice dell’Unione deve controllare che tali motivi si basino su fatti materialmente esatti (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 2022, CE/Comitato delle regioni, C‑539/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:840 , punto 110 , e dell’8 maggio 2024, UF/Commissione, T‑24/23 , EU:T:2024:293 , punto 58 ). 82 Nel caso di specie, il ricorrente non contesta che i fatti sui quali si basa la decisione impugnata siano materialmente esatti. 83 A tal riguardo, è accertato che, qualche giorno dopo l’adozione della risoluzione del 24 novembre 2022, il ricorrente ha accettato un regalo da parte di un collega consistente in due biglietti per assistere ad una partita della Coppa del mondo di calcio e che si è recato con la sua compagna in Qatar dall’8 all’11 dicembre 2022 per assistere a tale partita di calcio.

Inoltre, le spese di viaggio e di soggiorno sono state sostenute da tale collega.

Parimenti, è pacifico che il ricorrente ha informato i suoi superiori gerarchici di tale viaggio soltanto il 16 dicembre 2022, ossia una settimana dopo che l’indagine condotta dalle autorità belghe è stata resa pubblica. 84 Alla luce delle funzioni esercitate dal ricorrente presso il gruppo S&D, l’AACC non ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il suo comportamento fosse idoneo a creare la percezione da parte del pubblico di una mancanza di indipendenza rispetto all’influenza di fonti esterne al gruppo S&D e, pertanto, a ledere la reputazione di tale gruppo politico.

Orbene, in un siffatto contesto politico, la perdita di fiducia può validamente risultare dal pregiudizio arrecato alla reputazione del gruppo politico presso il quale l’interessato esercita le sue funzioni. 85 Inoltre, occorre ancora sottolineare che taluni articoli di stampa che menzionano il nome del ricorrente in relazione allo scandalo del «Qatargate» sono stati pubblicati prima del 16 dicembre 2022, vale a dire prima che egli informasse i suoi superiori gerarchici del suo soggiorno in Qatar e delle condizioni in cui si era recato in tale paese, cosicché l’ufficio del gruppo S&D non ha neppure commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il rapporto di fiducia fosse stato pregiudicato dalla circostanza che il ricorrente aveva tardato ad informare i suoi superiori dei fatti di cui trattasi. 86 Alla luce di tali elementi, si deve concludere che il ricorrente non ha dimostrato che l’AACC avesse commesso un errore manifesto di valutazione constatando l’irrimediabile venir meno del rapporto di fiducia. 87 Tale conclusione non è confutata dagli argomenti del ricorrente. 88 In primo luogo, il fatto che il regalo accettato dal ricorrente non provenga da una «persona esterna» al [OSCURATO:PERSONA] non incide sulla legittimità della decisione impugnata che non contesta al ricorrente una violazione dell’articolo 11, primo comma, dello Statuto.

Del resto, anche se l’assistente parlamentare accreditato che ha offerto il regalo controverso al ricorrente è un membro del personale del [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che il ricorrente non poteva ragionevolmente ritenere che il regalo che gli era stato offerto provenisse dall’istituzione stessa in quanto datore di lavoro. 89 In secondo luogo, è parimenti irrilevante la circostanza secondo cui il regalo da lui accettato non sarebbe destinato a ricompensarlo per il suo lavoro.

Infatti, l’AACC non si è neppure fondata su tale considerazione per giungere alla constatazione del venir meno del rapporto di fiducia. 90 In terzo luogo, poiché il procedimento di risoluzione del contratto di un agente temporaneo con preavviso non ha lo stesso oggetto di un procedimento disciplinare, non è contraddittorio concludere che i fatti sui quali si basa la decisione impugnata sono sufficientemente dimostrati per constatare la cessazione del rapporto di fiducia, pur considerando che occorre sospendere l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto al fine di poter tener conto degli accertamenti di fatto effettuati dalle autorità belghe prima di decidere sul seguito da riservare all’indagine amministrativa avviata in forza dell’articolo 2 di tale allegato. 91 Alla luce di quanto precede, il secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, deve essere respinto.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità 92 Il ricorrente sostiene che la risoluzione del suo contratto è una misura sproporzionata, tenuto conto del fatto che egli ha agito in buona fede informando rapidamente i suoi superiori gerarchici dei fatti e cooperando pienamente con le autorità belghe. 93 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 94 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, qualora l’esame del comportamento di un agente temporaneo induca l’AACC a ritenere che il rapporto di fiducia indispensabile alla prosecuzione del rapporto di lavoro sia venuto meno, tale autorità ha il diritto di risolvere il suo contratto conformemente all’articolo 47, lettera c), i), del RAA [v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Reynolds, C‑111/02 P , EU:C:2004:265 , punto 56 , e del 21 giugno 2023, UG/Commissione,

T‑571/17 RENV

, EU:T:2023:351 , punto 384 (non pubblicata)]. 95 Poiché l’AACC non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione o sviamento di potere ritenendo che il rapporto di fiducia fosse definitivamente venuto meno, essa ha potuto risolvere il contratto del ricorrente senza violare il principio di proporzionalità. 96 Il terzo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, deve quindi essere respinto.

Sul sesto motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine 97 Il ricorrente sostiene che l’AACC non avrebbe tenuto conto dell’impatto che la decisione impugnata avrebbe avuto sulle sue prospettive di impiego, sul suo stato di salute, sulla sua reputazione nonché sulla sua situazione professionale e finanziaria. 98 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 99 Nel caso di specie, sebbene l’interesse di un agente ad essere mantenuto in servizio non sia idoneo ad impedire, di per sé, la risoluzione del suo contratto, resta il fatto che il dovere di sollecitudine dell’AACC nei confronti dei suoi agenti gli impone di prendere in considerazione l’interesse personale dell’interessato (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P , EU:T:2014:865 , punti 35 e 36 ). 100 A tal riguardo, dalla decisione impugnata risulta che l’AACC è addirittura andata al di là di quanto richiesto dal suo dovere di sollecitudine, avendo esaminato la proposta formulata dal ricorrente nelle sue osservazioni scritte di trovare una soluzione alternativa alla risoluzione del suo contratto, valutando se una riassegnazione ad un altro posto all’interno del gruppo S&D fosse idonea a ripristinare il rapporto di fiducia. 101 Un siffatto esame è sufficiente a dimostrare che l’AACC ha tenuto conto dell’interesse personale del ricorrente ad essere mantenuto in servizio. [OSCURATO:PERSONA] facendo, l’AACC ha proceduto alla ponderazione degli interessi in gioco come richiesto dal suo dovere di sollecitudine nei confronti del ricorrente. 102 Il sesto motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine, deve quindi essere respinto e, di conseguenza, la domanda di annullamento deve essere integralmente respinta.

Sulla domanda di risarcimento del danno 103 Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa della decisione impugnata. 104 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 105 Dato che l’esame della domanda di annullamento non ha rivelato alcun illecito commesso dall’AACC nell’adottare la decisione impugnata, manca la prima condizione per il sorgere della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], relativa all’illegittimità del comportamento contestatogli.

Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità (v. punto 25 supra ) o le altre condizioni per il sorgere della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] relative all’esistenza di un danno e di un nesso di causalità tra tale danno e l’illecito contestato. 106 Tutto ciò considerato, l’intero ricorso deve essere respinto.

Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Peraltro, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie. 108 Nel caso di specie, il ricorrente è rimasto soccombente e non ha precisato quale fosse il «comportamento» del [OSCURATO:PERSONA] che l’avrebbe costretto a proporre il presente ricorso.

Esso va quindi condannato alle spese, conformemente alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) EO è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 giugno 2025.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0368 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 11 giugno 2025 ( *1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto – Sviamento di potere o di procedura – Presunzione d’innocenza – Diritto di essere ascoltato – Errore manifesto di valutazione – Principio di proporzionalità – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Danno materiale e morale» Nella causa T‑368/24, EO , rappresentato da L. Levi e P. Baudoux, avvocate, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da S. Seyr, I. [OSCURATO:PERSONA] e K. Zejdová, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, C. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: A. Marghelis, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, EO, chiede in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 15 settembre 2023 con cui il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha risolto il suo contratto di agente temporaneo (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che afferma di avere subito a causa di tale decisione. Fatti 2 Il ricorrente è un ex agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), del gruppo politico dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il «gruppo S&D»). 3 Nell’esercizio delle sue funzioni di consigliere politico del gruppo S&D, egli è stato coinvolto, in particolare, nell’elaborazione della risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti dell’uomo nel contesto della Coppa del mondo della FIFA in Qatar ( GU 2023, C 167, pag. 99 ; in prosieguo: la «risoluzione del 24 novembre 2022»). 4 Nei giorni successivi all’adozione della risoluzione del 24 novembre 2022, un assistente parlamentare accreditato di un deputato del gruppo S&D ha offerto al ricorrente di assistere ad una partita della Coppa del mondo di calcio in Qatar. Tale regalo consisteva in due biglietti per assistere alla partita dei quarti di finale tra la squadra dell’Argentina e quella dei [OSCURATO:PERSONA] e nella presa a carico delle spese di viaggio e di alloggio per due persone. 5 Dall’8 all’11 dicembre 2022 il ricorrente si è recato in Qatar con la sua compagna. 6 Il 9 dicembre 2022 le autorità belghe hanno avviato un’indagine su eventuali attività illecite di lobbying da parte del Qatar. In particolare, esse hanno effettuato perquisizioni negli uffici del [OSCURATO:PERSONA] e hanno proceduto all’arresto di diverse persone, tra cui l’assistente parlamentare accreditato di cui al precedente punto 4. 7 Il 16 dicembre 2022 il ricorrente ha informato il suo capo unità del suo soggiorno in Qatar. Insieme, essi hanno informato il segretario generale del gruppo S&D. 8 Il 20 dicembre 2022, dopo aver sentito il ricorrente, la presidente del gruppo S&D, nella sua qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, (in prosieguo: l’«AACC») lo ha sospeso dalle sue funzioni a tempo indeterminato con trattenuta sulla sua retribuzione in applicazione degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 9 Lo stesso giorno, l’ufficio di presidenza del gruppo S&D ha pubblicato un comunicato stampa intitolato «Zero tolleranza per la corruzione» nel quale si afferma che esso «sostiene pienamente la sospensione di un membro [del suo] personale a seguito di una colpa grave connessa all’indagine giudiziaria in corso» (in prosieguo: il «comunicato stampa del 20 dicembre 2022»). 10 Il 4 gennaio 2023, l’AACC ha informato il ricorrente dell’avvio di un’indagine amministrativa che lo riguardava in merito ad un’eventuale violazione da parte sua degli obblighi di cui all’articolo 11 dello Statuto. 11 Il 30 gennaio 2023 la relazione d’indagine amministrativa è stata trasmessa all’AACC e al segretario generale del gruppo S&D con la raccomandazione di invitare il ricorrente a un’audizione conformemente all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto. 12 Il 6 marzo 2023 il ricorrente è stato sentito dall’AACC conformemente all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, in presenza del segretario generale del gruppo S&D, di un membro del servizio giuridico del [OSCURATO:PERSONA] e degli agenti che avevano redatto la relazione d’indagine amministrativa. 13 Il 31 maggio 2023 l’AACC ha informato il ricorrente della sua intenzione di risolvere il suo contratto sul fondamento dell’articolo 47, lettera c), i) del RAA, esonerandolo dal servizio per la durata del periodo di preavviso di dieci mesi, citando una violazione della fiducia tra lui e il gruppo S&D. L’AACC lo ha invitato ad un colloquio previsto per il 7 giugno seguente per sentirlo prima dell’adozione di una decisione. Qualora non intendesse partecipare a tale colloquio, il ricorrente era invitato a presentare le sue osservazioni per iscritto. 14 Il 2 giugno 2023, l’avvocata del ricorrente ha chiesto il rinvio di tale colloquio con la motivazione che essa non era disponibile alla data proposta. Essa ha altresì chiesto all’AACC di trasmetterle tutti i documenti sui quali si fondava l’intenzione di risolvere il contratto del ricorrente. 15 Il 15 giugno 2023 il ricorrente è stato invitato ad un colloquio previsto per il 29 giugno successivo. Il giorno seguente, l’avvocata del ricorrente ha risposto di non essere disponibile a quella data. Essa ha chiesto di rinviare il colloquio e ha reiterato la sua domanda di acceso ai documenti sui quali si fondava l’intenzione dell’AACC di risolvere il contratto del ricorrente. 16 Il 10 luglio 2023 l’AACC ha precisato gli elementi sui quali si fondava la sua intenzione di risolvere il contratto del ricorrente e l’ha invitato ad un colloquio previsto per il 18 luglio successivo. In caso di indisponibilità per tale data, egli era pregato di presentare le sue osservazioni scritte entro e non oltre il 24 luglio successivo. 17 Il 13 luglio 2023, l’avvocata del ricorrente ha risposto di non essere disponibile il 18 luglio successivo. Pur indicando che il ricorrente avrebbe fatto pervenire le sue osservazioni scritte entro e non oltre il 24 luglio successivo, essa ha proposto di rinviare il colloquio dopo il suo ritorno dalle ferie e ha nuovamente reiterato la sua domanda di accesso ai documenti sui quali si fondava l’intenzione dell’AACC di risolvere il contratto del ricorrente. 18 Il 20 luglio 2023 il ricorrente ha presentato le sue osservazioni scritte sull’intenzione dell’AACC di risolvere il suo contratto. 19 Il 7 settembre 2023 l’AACC ha revocato la sospensione del ricorrente e lo ha informato che una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto non era stata ancora adottata a causa dell’esistenza di un’indagine penale in corso, della complessità complessiva della situazione e del suo obbligo di tener conto di tutti gli elementi pertinenti del fascicolo. 20 Il 15 settembre 2023 l’AACC ha adottato la decisione impugnata sulla base dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA a causa del venir meno del rapporto di fiducia tra il gruppo S&D e il ricorrente. 21 L’8 dicembre 2023, il ricorrente, sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata. 22 Il 15 marzo 2024, in una lettera avente ad oggetto il «[s]eguito dell’indagine amministrativa e dell’audizione del marzo 2023» e l’ «[i]ntenzione di rivolgere un avvertimento sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto», l’AACC ha informato il ricorrente di aver infine deciso di sospendere l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e che una decisione definitiva sarebbe stata adottata solo dopo che la decisione emessa dal giudice nazionale adito fosse divenuta definitiva, al fine di poter tener conto degli accertamenti di fatto cui sarebbero pervenute le autorità belghe. 23 In mancanza di risposta al reclamo dell’8 dicembre 2023 entro il termine di quattro mesi previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, quest’ultimo è stato anzitutto oggetto di un rigetto implicito l’8 aprile 2024. Con decisione del 17 aprile successivo, l’ufficio di presidenza del gruppo S&D ha tuttavia respinto esplicitamente tale reclamo entro il termine di tre mesi di cui all’articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto. Conclusioni delle parti 24 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione che respinge il reclamo; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni materiali e morali subiti; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese anche in caso di rigetto del ricorso. 25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere la domanda di annullamento in quanto infondata; – respingere la domanda di risarcimento del danno in quanto parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondata; – condannare il ricorrente alle spese. In diritto Sulle conclusioni di annullamento 26 Poiché la decisione esplicita di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, in quanto si limita a confermare la decisione impugnata, occorre considerare che le presenti conclusioni di annullamento sono dirette soltanto all’annullamento della decisione impugnata, la cui legittimità sarà valutata tenendo conto della motivazione contenuta in tale decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/[OSCURATO:PERSONA], 293/87 , EU:C:1989:8 , punto 8 , e del 6 luglio 2022, MZ/Commissione, T‑631/20 , EU:T:2022:426 , punto 21 ). Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 27 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è motivata, in quanto l’AACC non ha spiegato le ragioni per le quali ha deciso di risolvere il suo contratto in quel momento né le ragioni per le quali non ha adottato una sanzione meno severa. Essa non avrebbe neppure giustificato il rifiuto di consentire l’accesso a tutti i documenti utilizzati al fine di adottare la decisione impugnata. 28 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 29 Al riguardo, qualora la cessazione del rapporto di fiducia sia all’origine della risoluzione del contratto di un agente temporaneo, spetta all’AACC precisare le circostanze di fatto che rivelano o giustificano tale risoluzione al fine di consentire all’interessato di valutare se la risoluzione del suo contratto sia fondata e al Tribunale di esercitare il suo controllo di legittimità (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, WN/[OSCURATO:PERSONA], T‑431/18 , non pubblicata, EU:T:2019:781 , punto 31 e giurisprudenza citata). 30 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che l’AACC ha risolto il contratto del ricorrente con preavviso dopo aver constatato che il rapporto di fiducia tra quest’ultimo e il gruppo S&D nel suo complesso era stato irrimediabilmente compromesso. Secondo l’AACC, tale cessazione del rapporto di fiducia deriva dal comportamento del ricorrente che ha accettato il regalo di cui al precedente punto 4 e si è recato in Qatar, comportamento che, nel contesto dell’indagine delle autorità belghe su eventuali attività illecite di lobbying da parte del Qatar, ha leso la reputazione di tale gruppo politico. 31 Nella decisione esplicita di rigetto del reclamo, l’ufficio del gruppo S&D ha aggiunto che la cessazione del rapporto di fiducia derivava anche dal fatto che il ricorrente aveva tardato ad informare i suoi superiori gerarchici del suo viaggio in Qatar, cosa che egli ha fatto solo una settimana dopo la pubblicazione di articoli di stampa riguardanti l’indagine condotta dalle autorità belghe e l’arresto dell’assistente parlamentare accreditato che gli aveva offerto i biglietti per la partita di calcio di cui trattasi e ha preso a carico le sue spese di viaggio e di alloggio. 32 [OSCURATO:PERSONA] facendo, l’AACC ha sufficientemente precisato le circostanze di fatto che giustificano il venir meno del rapporto di fiducia all’origine della risoluzione del contratto del ricorrente. Pertanto, la motivazione della decisione impugnata è sufficiente per consentire a quest’ultimo di conoscere le giustificazioni fornite dall’AACC riguardo alla risoluzione del suo contratto in quel momento e alla mancata adozione di una misura meno severa. 33 Tale conclusione non è inficiata dall’affermazione secondo cui l’AACC non avrebbe giustificato il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti sui quali si è basata per adottare la decisione impugnata. 34 Infatti, l’obbligo di motivazione di una decisione di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato richiede semplicemente che l’AACC presenti le ragioni che giustificano tale decisione (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P , EU:T:2009:313 , punto 156 ), cosa che essa ha fatto nel caso di specie. Pertanto, la circostanza, anche supponendola dimostrata, secondo cui l’AACC non avrebbe giustificato il suo rifiuto di concedere l’accesso a tutti i documenti pertinenti non incide sul carattere sufficiente della motivazione della decisione impugnata. 35 Il quinto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, deve pertanto essere respinto. Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e su uno sviamento di potere o di procedura 36 Il ricorrente sostiene che l’AACC ha violato l’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e, di conseguenza, ha commesso uno sviamento di potere o di procedura adottando la decisione impugnata. A tal riguardo, egli fa valere che l’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto sarebbe privato di effetto utile se l’amministrazione fosse autorizzata a risolvere il suo contratto senza riservare seguito all’indagine amministrativa avviata nei suoi confronti nonché all’audizione dinanzi all’AACC prevista da tale articolo. In mancanza di una decisione dell’AACC ai sensi del detto articolo, la decisione impugnata sarebbe quindi assimilabile ad una sanzione disciplinare dissimulata. 37 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 38 Nel caso di specie, l’AACC ha scelto di risolvere il contratto del ricorrente con preavviso in applicazione dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA e non di applicare l’articolo 49 del RAA, il quale prevede che, dopo aver espletato il procedimento disciplinare previsto all’allegato IX dello Statuto, l’assunzione può essere revocata senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi cui l’agente è tenuto. Peraltro, nella decisione impugnata, l’AACC non ha contestato al ricorrente una violazione dei suoi obblighi derivanti dall’articolo 11 dello Statuto. 39 In tale contesto, l’argomento dedotto dal ricorrente a sostegno del primo motivo può essere accolto solo nell’ipotesi in cui l’AACC fosse stata tenuta ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto prima di esaminare la possibilità di risolvere il suo contratto alle condizioni previste all’articolo 47 del RAA. 40 Orbene, il giudice dell’Unione ha ripetutamente dichiarato che, anche in caso di illecito idoneo a giustificare il licenziamento per un motivo disciplinare di un agente temporaneo, nulla obbliga l’AACC ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato piuttosto che ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 47, lettera c), i), del RAA (v., in tal senso, sentenze del 7 luglio 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P , EU:T:2011:338 , punto 100 , e dell’8 maggio 2024, UF/Commissione, T‑24/23 , EU:T:2024:293 , punto 54 e giurisprudenza citata). 41 È vero che, dopo aver ricevuto la relazione redatta al termine di un’indagine avviata ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto, l’AACC è tenuta ad adottare una delle tre decisioni descritte all’articolo 3 di tale allegato (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑558/21 P , EU:C:2024:1017 , punto 40 ). Nel caso di specie, dalle lettere dell’AACC del 7 settembre 2023 e del 15 marzo 2024, menzionate ai precedenti punti 19 e 22, risulta che quest’ultima intende effettivamente riservare un seguito alla relazione d’indagine, conformemente all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, quando le constatazioni di fatto delle autorità belghe saranno divenute definitive. 42 Tuttavia, l’esistenza di una decisione da adottare ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto non impedisce all’AACC di risolvere il contratto a tempo indeterminato dell’interessato con preavviso, conformemente all’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, qualora constati che gli elementi portati a sua conoscenza attestano una cessazione del rapporto di fiducia che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, e ciò indipendentemente dalla questione se tali elementi possano anche rivelare l’esistenza di una violazione, da parte dell’interessato, dei suoi obblighi statutari. 43 Pertanto, il fatto di aver risolto il contratto del ricorrente sulla base dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA non costituisce una violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto. 44 Peraltro, il ricorrente ha ammesso in udienza che il fascicolo di cui dispone il Tribunale non contiene indizi oggettivi, pertinenti e concordanti tali da dimostrare che la decisione impugnata sia stata adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati, di modo che non si può constatare alcuno sviamento di potere o di procedura (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2023, NS/[OSCURATO:PERSONA], T‑805/21 , non pubblicata, EU:T:2023:22 , punto 119 e giurisprudenza citata). 45 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale conclusione non priva l’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto di effetto utile. 46 Infatti, la risoluzione del contratto dell’interessato non impedisce all’AACC di operare una scelta tra le tre opzioni previste all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, scelta che essa ha l’obbligo di fare, al più tardi, quando le constatazioni di fatto delle autorità belghe saranno divenute definitive. 47 Tutt’al più, se l’AACC ritiene che i fatti contestati al ricorrente siano sufficientemente gravi da giustificare l’avvio del procedimento disciplinare, con o senza consultazione della commissione di disciplina, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello Statuto, la risoluzione del suo contratto prima dell’eventuale avvio di un procedimento disciplinare ha come unica conseguenza di restringere la scelta della sanzione che l’AACC potrà, se del caso, infliggergli (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, OU/Commissione, T‑569/16 , EU:C:2017:285 , punto 35 ). 48 Alla luce di quanto precede, il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e su uno sviamento di potere o di procedura, deve essere respinto. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa 49 L’argomento del ricorrente si articola, in sostanza, in due parti, con le quali egli contesta al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di aver violato la sua presunzione di innocenza e, dall’altro, di non averlo sentito prima dell’adozione della decisione impugnata. – Sulla prima parte del quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza 50 Il ricorrente sostiene che la risoluzione del suo contratto, il comunicato stampa del 20 dicembre 2022 e la soppressione del suo profilo dall’organigramma del gruppo S&D pubblicato su Internet violano la sua presunzione di innocenza. 51 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 52 Anzitutto, per quanto riguarda l’illegittimità che vizierebbe la pubblicazione del comunicato stampa del 20 dicembre 2022 e la soppressione del profilo del ricorrente dall’organigramma sul sito Internet del gruppo S&D, è sufficiente rilevare che tali atti non hanno lo scopo di preparare la risoluzione del suo contratto e che essi sono quindi, in quanto tali, privi di nesso con l’oggetto del presente ricorso. Pertanto, anche supponendo che tali atti siano viziati da illegittimità, essa non può comportare l’annullamento della decisione impugnata. 53 Tale argomento è quindi inconferente. 54 Quanto alla questione se la decisione impugnata violi la presunzione di innocenza del ricorrente, occorre ricordare che una violazione della presunzione di innocenza può risultare da dichiarazioni o da decisioni delle autorità pubbliche che riflettano la sensazione che la persona è colpevole, che inducano il pubblico a credere nella sua colpevolezza o che pregiudichino la valutazione dei fatti a livello penale (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, DI/BCE, T‑514/19 , EU:T:2021:332 , punto 117 e giurisprudenza citata). Come ricorda il ricorrente nel ricorso, la giurisprudenza ha sottolineato al riguardo l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle autorità pubbliche. Occorre, a tal proposito, tener conto del significato reale delle dichiarazioni in questione, e non della loro forma letterale, nonché delle circostanze particolari in cui queste ultime sono state formulate (v. sentenza del 30 novembre 2022, KN/[OSCURATO:PERSONA], T‑401/21, T‑401/21 , EU:T:2022:736 , punto 73 e giurisprudenza citata). 55 Nel caso di specie, la risoluzione del contratto del ricorrente deriva da fatti non contestati che egli stesso ha portato a conoscenza dell’AACC. Inoltre, la decisione impugnata si limita a constatare che il rapporto di fiducia indispensabile alla prosecuzione del rapporto di lavoro è venuto meno, senza pronunciarsi sulla distinta questione se il ricorrente sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 dello Statuto. Pertanto, tale decisione non pregiudica l’esito di un eventuale procedimento disciplinare e non viola, di per sé, il suo diritto al rispetto della presunzione di innocenza. 56 Occorre inoltre verificare che i termini utilizzati dall’AACC per giustificare la risoluzione del contratto del ricorrente non riflettano la sensazione che egli sia colpevole, non inducano il pubblico a credere nella sua colpevolezza e non pregiudichino la valutazione dei fatti a livello penale. 57 Interrogato in udienza sulla questione di quali fossero i termini utilizzati nella decisione impugnata che, a suo avviso, violavano la sua presunzione di innocenza, il ricorrente si è limitato ad avvalersi di un punto della decisione impugnata che menziona il comunicato stampa del 20 dicembre 2022 e a rinviare ai termini utilizzati in tale comunicato stampa secondo i quali un agente di tale gruppo è stato sospeso «a seguito di una colpa grave connessa all’indagine giudiziaria in corso». 58 Orbene, in tale passaggio della decisione impugnata, l’AACC si limita a menzionare il comunicato stampa del 20 dicembre 2022 quando riassume gli argomenti del ricorrente di cui quest’ultimo si era avvalso nelle sue osservazioni scritte del 20 luglio 2023 menzionate al precedente punto 18. Inoltre, l’AACC non ha ripreso i termini utilizzati dall’ufficio di presidenza del gruppo S&D in tale comunicato stampa. 59 Tale passaggio della decisione impugnata non rivela quindi alcuna violazione della presunzione di innocenza del ricorrente. 60 Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza, deve essere respinta. – Sulla seconda parte del quarto motivo, relativa alla violazione del diritto di essere ascoltati 61 Il ricorrente sostiene che, in primo luogo, l’AACC ha violato il suo diritto di essere ascoltato rifiutando di comunicargli, nonostante le sue ripetute richieste, i documenti pertinenti sui quali si fonda la decisione impugnata. In secondo luogo, l’AACC gli avrebbe negato il diritto di essere ascoltato nel corso di un colloquio. In terzo luogo, egli non avrebbe avuto a disposizione un termine sufficiente per preparare le sue osservazioni scritte, tenuto conto del fatto che avrebbe avuto accesso al suo messaggio di posta elettronica soltanto tra l’11 e il 17 luglio 2023 e che avrebbe incontrato un problema per accedervi per tutta la giornata del 14 luglio 2023. 62 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 63 In primo luogo, l’argomento del ricorrente relativo all’asserito rifiuto dell’AACC di comunicargli tutti i documenti a sostegno della decisione impugnata non può essere accolto. 64 Infatti, anzitutto, nella lettera del 31 maggio 2023, l’AACC ha rivelato al ricorrente che la sua intenzione di risolvere il contratto di quest’ultimo si basava sulle informazioni che egli stesso aveva trasmesso al gruppo S&D il 16 dicembre 2022. Successivamente, nella lettera del 10 luglio 2023, l’AACC ha risposto alla domanda di accesso del ricorrente a tutti i documenti pertinenti, confermando che la sua intenzione di licenziarlo si basava sui fatti portati a conoscenza del segretario generale del gruppo S&D il 16 dicembre 2022. Infine, per dimostrare l’esistenza del danno arrecato alla reputazione del gruppo S&D, l’AACC ha allegato a tale lettera articoli apparsi sulla stampa italiana che designavano nominativamente il ricorrente come una delle persone coinvolte nelle attività oggetto dell’indagine condotta dalle autorità belghe. 65 Orbene, nella decisione impugnata, l’AACC ha confermato che la risoluzione del contratto del ricorrente aveva unicamente origine nell’impossibilità di mantenere, alla luce dei fatti non contestati da quest’ultimo e del pregiudizio arrecato alla reputazione del gruppo S&D, un rapporto di fiducia reciproca. 66 In tali circostanze, si deve ritenere che il ricorrente disponesse di tutti gli elementi pertinenti per far valere utilmente le sue osservazioni sull’intenzione dell’AACC di risolvere il suo contratto. 67 In secondo luogo, il fatto che il ricorrente non sia stato sentito oralmente prima dell’adozione della decisione impugnata non è idoneo a configurare una violazione del suo diritto di essere ascoltato. 68 Infatti, dalla giurisprudenza risulta che l’attuazione del diritto di essere ascoltato può aver luogo nell’ambito di uno scambio orale e/o scritto avviato dall’AACC e la cui prova incombe a tale autorità (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P , EU:C:2023:932 , punto 32 , e del 3 giugno 2015, BP/FRA, T‑658/13 P , EU:T:2015:356 , punto 54 ). 69 Nel caso di specie, l’AACC ha invitato il ricorrente a presentare osservazioni scritte per il caso in cui non potesse assistere ad un colloquio orale e, il 20 luglio 2023, quest’ultimo ha presentato le sue osservazioni scritte sul progetto di decisione impugnata. Di conseguenza, non può rimproverare all’AACC di aver adottato tale decisione senza averlo previamente ascoltato. 70 Tale conclusione non è inficiata dall’articolo 19, paragrafo 2, delle disposizioni generali di esecuzione relative ai concorsi e alle selezioni, all’assunzione e all’inquadramento dei funzionari e degli altri agenti del [OSCURATO:PERSONA], il quale richiede che l’AACC inviti l’interessato a un colloquio prima di risolvere il suo contratto. 71 Infatti, l’AACC ha effettivamente invitato il ricorrente a un colloquio preliminare al suo licenziamento, e ciò in tre occasioni, il 31 maggio, il 15 giugno e il 10 luglio 2023, inviti che egli ha declinato a causa dell’indisponibilità del suo avvocato. 72 Pertanto, l’assenza di uno scambio orale per ragioni non imputabili all’amministrazione non può comportare l’annullamento della decisione impugnata. 73 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene, il ricorrente ha avuto a disposizione un termine sufficiente per far valere utilmente le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione impugnata. 74 Infatti, tra il 31 maggio 2023, data in cui l’AACC gli ha comunicato la sua intenzione di risolvere il suo contratto, e il 15 settembre 2023, data in cui è stata adottata la decisione impugnata, il ricorrente è stato sentito nell’ambito di uno scambio scritto avviato dall’AACC e, su tale periodo, ha disposto di un termine sufficiente per far valere le sue osservazioni sul progetto di decisione di licenziamento e per preparare la sua difesa. Tale termine risulta tanto più sufficiente in quanto le circostanze di fatto all’origine della risoluzione del contratto sono costituite da fatti di cui il ricorrente aveva una conoscenza precisa, poiché egli stesso le aveva portate a conoscenza dei suoi superiori gerarchici. 75 La circostanza che egli abbia avuto accesso al suo messaggio di posta elettronica solo tra l’11 e il 17 luglio 2023, così come il fatto che egli abbia incontrato problemi di connessione per tutta la giornata del 14 luglio 2023, non sono tali da inficiare tale constatazione. 76 Infatti, il periodo di sei giorni durante il quale il ricorrente ha potuto accedere alla sua posta elettronica non può essere qualificato come breve. Inoltre, egli non fa valere di aver chiesto che il suo accesso fosse prorogato per un periodo più lungo e che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto tale domanda. 77 In ogni caso, spettava al ricorrente spiegare quali fossero gli argomenti e gli elementi che avrebbe potuto far valere se avesse avuto a disposizione un termine più lungo e, se del caso, dimostrare che tali argomenti ed elementi avrebbero potuto condurre nel suo caso ad un risultato diverso [v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2019, PT/BEI, T‑573/16 , EU:T:2019:481 , punto 269 (non pubblicata) e giurisprudenza citata], cosa che non ha fatto. 78 La seconda parte del quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, deve quindi essere respinta. Di conseguenza, il quarto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, deve essere integralmente respinto. Sul secondo motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione 79 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è fondata su motivi manifestamente errati. Anzitutto, l’AACC avrebbe erroneamente ritenuto di aver accettato un regalo da una fonte esterna al [OSCURATO:PERSONA], poiché tale regalo proveniva dal suo collega e non poteva ragionevolmente sapere che quest’ultimo era asseritamente corrotto. Pertanto, il fatto di aver ricevuto due biglietti per una partita di calcio non può essere percepito dal pubblico come costitutivo di un conflitto di interessi o di una mancanza di indipendenza. Inoltre, nulla consentirebbe di presumere che il viaggio in Qatar offerto dal suo collega fosse destinato a ricompensare il suo lavoro in seno al [OSCURATO:PERSONA], in particolare alla luce del fatto che egli non aveva il potere di influenzare il processo decisionale. Al contrario, quando ha redatto la proposta di risoluzione sulla situazione dei diritti dell’uomo in Qatar nel contesto della Coppa del mondo di calcio, egli avrebbe formulato diverse critiche al riguardo. Infine, vi sarebbe una contraddizione tra la decisione impugnata, che, secondo l’AACC, si basa su fatti dimostrati attestanti il venir meno del rapporto di fiducia, e la decisione di sospendere l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto per il motivo che i fatti non sono ancora sufficientemente dimostrati. 80 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 81 A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di un rapporto di fiducia non si fonda su elementi oggettivi e sfugge per sua natura al sindacato giurisdizionale, in quanto il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella dell’amministrazione. Tuttavia, qualora un’istituzione sia tenuta a chiarire i motivi all’origine della perdita di fiducia facendo riferimento a precisi fatti materiali, il giudice dell’Unione deve controllare che tali motivi si basino su fatti materialmente esatti (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 2022, CE/Comitato delle regioni, C‑539/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:840 , punto 110 , e dell’8 maggio 2024, UF/Commissione, T‑24/23 , EU:T:2024:293 , punto 58 ). 82 Nel caso di specie, il ricorrente non contesta che i fatti sui quali si basa la decisione impugnata siano materialmente esatti. 83 A tal riguardo, è accertato che, qualche giorno dopo l’adozione della risoluzione del 24 novembre 2022, il ricorrente ha accettato un regalo da parte di un collega consistente in due biglietti per assistere ad una partita della Coppa del mondo di calcio e che si è recato con la sua compagna in Qatar dall’8 all’11 dicembre 2022 per assistere a tale partita di calcio. Inoltre, le spese di viaggio e di soggiorno sono state sostenute da tale collega. Parimenti, è pacifico che il ricorrente ha informato i suoi superiori gerarchici di tale viaggio soltanto il 16 dicembre 2022, ossia una settimana dopo che l’indagine condotta dalle autorità belghe è stata resa pubblica. 84 Alla luce delle funzioni esercitate dal ricorrente presso il gruppo S&D, l’AACC non ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il suo comportamento fosse idoneo a creare la percezione da parte del pubblico di una mancanza di indipendenza rispetto all’influenza di fonti esterne al gruppo S&D e, pertanto, a ledere la reputazione di tale gruppo politico. Orbene, in un siffatto contesto politico, la perdita di fiducia può validamente risultare dal pregiudizio arrecato alla reputazione del gruppo politico presso il quale l’interessato esercita le sue funzioni. 85 Inoltre, occorre ancora sottolineare che taluni articoli di stampa che menzionano il nome del ricorrente in relazione allo scandalo del «Qatargate» sono stati pubblicati prima del 16 dicembre 2022, vale a dire prima che egli informasse i suoi superiori gerarchici del suo soggiorno in Qatar e delle condizioni in cui si era recato in tale paese, cosicché l’ufficio del gruppo S&D non ha neppure commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il rapporto di fiducia fosse stato pregiudicato dalla circostanza che il ricorrente aveva tardato ad informare i suoi superiori dei fatti di cui trattasi. 86 Alla luce di tali elementi, si deve concludere che il ricorrente non ha dimostrato che l’AACC avesse commesso un errore manifesto di valutazione constatando l’irrimediabile venir meno del rapporto di fiducia. 87 Tale conclusione non è confutata dagli argomenti del ricorrente. 88 In primo luogo, il fatto che il regalo accettato dal ricorrente non provenga da una «persona esterna» al [OSCURATO:PERSONA] non incide sulla legittimità della decisione impugnata che non contesta al ricorrente una violazione dell’articolo 11, primo comma, dello Statuto. Del resto, anche se l’assistente parlamentare accreditato che ha offerto il regalo controverso al ricorrente è un membro del personale del [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che il ricorrente non poteva ragionevolmente ritenere che il regalo che gli era stato offerto provenisse dall’istituzione stessa in quanto datore di lavoro. 89 In secondo luogo, è parimenti irrilevante la circostanza secondo cui il regalo da lui accettato non sarebbe destinato a ricompensarlo per il suo lavoro. Infatti, l’AACC non si è neppure fondata su tale considerazione per giungere alla constatazione del venir meno del rapporto di fiducia. 90 In terzo luogo, poiché il procedimento di risoluzione del contratto di un agente temporaneo con preavviso non ha lo stesso oggetto di un procedimento disciplinare, non è contraddittorio concludere che i fatti sui quali si basa la decisione impugnata sono sufficientemente dimostrati per constatare la cessazione del rapporto di fiducia, pur considerando che occorre sospendere l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto al fine di poter tener conto degli accertamenti di fatto effettuati dalle autorità belghe prima di decidere sul seguito da riservare all’indagine amministrativa avviata in forza dell’articolo 2 di tale allegato. 91 Alla luce di quanto precede, il secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, deve essere respinto. Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità 92 Il ricorrente sostiene che la risoluzione del suo contratto è una misura sproporzionata, tenuto conto del fatto che egli ha agito in buona fede informando rapidamente i suoi superiori gerarchici dei fatti e cooperando pienamente con le autorità belghe. 93 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 94 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, qualora l’esame del comportamento di un agente temporaneo induca l’AACC a ritenere che il rapporto di fiducia indispensabile alla prosecuzione del rapporto di lavoro sia venuto meno, tale autorità ha il diritto di risolvere il suo contratto conformemente all’articolo 47, lettera c), i), del RAA [v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Reynolds, C‑111/02 P , EU:C:2004:265 , punto 56 , e del 21 giugno 2023, UG/Commissione, T‑571/17 RENV , EU:T:2023:351 , punto 384 (non pubblicata)]. 95 Poiché l’AACC non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione o sviamento di potere ritenendo che il rapporto di fiducia fosse definitivamente venuto meno, essa ha potuto risolvere il contratto del ricorrente senza violare il principio di proporzionalità. 96 Il terzo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, deve quindi essere respinto. Sul sesto motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine 97 Il ricorrente sostiene che l’AACC non avrebbe tenuto conto dell’impatto che la decisione impugnata avrebbe avuto sulle sue prospettive di impiego, sul suo stato di salute, sulla sua reputazione nonché sulla sua situazione professionale e finanziaria. 98 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 99 Nel caso di specie, sebbene l’interesse di un agente ad essere mantenuto in servizio non sia idoneo ad impedire, di per sé, la risoluzione del suo contratto, resta il fatto che il dovere di sollecitudine dell’AACC nei confronti dei suoi agenti gli impone di prendere in considerazione l’interesse personale dell’interessato (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P , EU:T:2014:865 , punti 35 e 36 ). 100 A tal riguardo, dalla decisione impugnata risulta che l’AACC è addirittura andata al di là di quanto richiesto dal suo dovere di sollecitudine, avendo esaminato la proposta formulata dal ricorrente nelle sue osservazioni scritte di trovare una soluzione alternativa alla risoluzione del suo contratto, valutando se una riassegnazione ad un altro posto all’interno del gruppo S&D fosse idonea a ripristinare il rapporto di fiducia. 101 Un siffatto esame è sufficiente a dimostrare che l’AACC ha tenuto conto dell’interesse personale del ricorrente ad essere mantenuto in servizio. [OSCURATO:PERSONA] facendo, l’AACC ha proceduto alla ponderazione degli interessi in gioco come richiesto dal suo dovere di sollecitudine nei confronti del ricorrente. 102 Il sesto motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine, deve quindi essere respinto e, di conseguenza, la domanda di annullamento deve essere integralmente respinta. Sulla domanda di risarcimento del danno 103 Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa della decisione impugnata. 104 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. 105 Dato che l’esame della domanda di annullamento non ha rivelato alcun illecito commesso dall’AACC nell’adottare la decisione impugnata, manca la prima condizione per il sorgere della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], relativa all’illegittimità del comportamento contestatogli. Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità (v. punto 25 supra ) o le altre condizioni per il sorgere della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] relative all’esistenza di un danno e di un nesso di causalità tra tale danno e l’illecito contestato. 106 Tutto ciò considerato, l’intero ricorso deve essere respinto. Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie. 108 Nel caso di specie, il ricorrente è rimasto soccombente e non ha precisato quale fosse il «comportamento» del [OSCURATO:PERSONA] che l’avrebbe costretto a proporre il presente ricorso. Esso va quindi condannato alle spese, conformemente alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) EO è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 giugno 2025. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris