CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/05/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTA, con decreto del 31/5/2022, ha rigettato l'istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dalla CORTE di APPELLO di PALERMO in data 4/10/2019, divenuto irrevocabile il 20/7/2020, con il quale era stato confermato il provvedimento di confisca del Tribunale di Trapani del 18/10/2017. 1. Avverso il decreto ha proposto ricorso il proposto c'le, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen, e degli artt. 4 e 28 D.Lgs 159/2011, nonché degli artt. 11 ter d.l. 92/2008, 24 e 25 cost e 7 Cedu. 3. In data 30 settembre 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che evidenziato come le censure siano nella sostanza reiterative degli argomenti già posti nell'istanza e che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata e coerente risposta e che questa non è pertanto sindacabile in sede di legittimità, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. per), e degli artt. 4 e 28 D.Lgs 159/2011, nonché degli artt. 11 ter dl. 92/2008, 24 e 25 cost e 7 Cedu. rilevando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la questione posta, cioè quella relativa alla impossibilità di applicare retroattivamente la modifica introdotta con l'art. 11 ter d.l. 92/2008, che ha abrogato la limitazione prevista dall'art. 14 L. 55/1990 per l'applicazione della confisca ai soggetti, come il ricorrente, per i quali è stata riconosciuta la sola pericolosità generica. Ragione questa per la quale, considerato che la pericolosità del ricorrente è stata ritenuta come sussistente sino all'anno 2007, il decreto, del 2017 e confermato nel 2020, sarebbe illegittimo e andrebbe revocato. Quella indicata, d'altro canto, sarebbe l'unica interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, tanto che, in subordine, la difesa chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale "degli art. 1, 16 e 24 D.Igs. 159/2011 in relazione agli artt. 25, 117 cost e 7 cedu, nella parte in cui non prevedono che le misure di sicurezza patrimoniali non possano essere applicate ai soggetti di cui all'art. 1, lett. b) d.lgs 159/2011 con pericolosità derivanti da reati esclusi dall'art. 14 L. 55/1990, nel periodo di vigenza di tale ultima disposizione (1990-2008)" La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale il provvedimento della Corte d'Appello di Palermo di cui si chiede la revocazione fa riferimento a condotte riconducibili almeno fino agli anni 2011-2012. Profilo questo che rende inconsistente l'assunto fattuale SJI quale si fonda l'istanza di revoca. 1.2. La questione dedotta con la domanda di revocazione, cioè l'illegittima applicazione retroattiva della modifica introdotta con l'art. 11 ter DJ. 92/2008 al caso di specie, inoltre, non ha il requisito della novità richiesto dall'art. 28 D.Lgs L 159/201. La modifica normativa, infatti, era già in vigore allorché la misura di prevenzione patrimoniale è stata richiesta e disposta così che le attuali censure ben avrebbero potuto, e nel caso quindi dovuto, essere sollevate in tale sede (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01) e così non è stato, come anche risulta dalla sentenza pronunciata nel giudizio di legittimià all'esito del giudizio di prevenzione (cfr. Sez. 6, n. 21870 d& 2/7/2020, Murania, n.m.). 1.3. La Corte territoriale, infine, si è correttamente conformata al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per la quale la richiesta di revoca "ex tunc" della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, attesa l'assimilazione della misura patrimoniale alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicazione dell'art. 200 cod. pen. (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262602 - 01; Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016 Bevilacqua, Rv. 265957 - 01). Esclusa la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione, d'altro canto, la questione di legittimità costituzionale prospettata risulta manifestamente infondata (cfr. sempre Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli e Corte cost. n. 24 del 2019). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. S