Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14916/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Ivrea il 29/04/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, che, per la sua eccessività dosimetrica, appariva disarmonico rispetto al disvalore degli accadimenti criminosi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole ínferenzialí, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, relativamente al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Torino nel rispetto delle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).

La Corte di appello di Torino, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti - che imponevano di ritenere la dinamica degli accadimenti criminosi incontroversa -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Tornabene, quantificato in due mesi di arresto, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dai Giudici di merito sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la mitigazione invocata dal suo difensore, anche alla luce della sua condizione di "soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale", correttamente richiamata nella sentenza impugnata.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side te [OSCURATO:PERSONA] V !an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Ivrea il 29/04/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, che, per la sua eccessività dosimetrica, appariva disarmonico rispetto al disvalore degli accadimenti criminosi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole ínferenzialí, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, relativamente al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Torino nel rispetto delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Torino, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti - che imponevano di ritenere la dinamica degli accadimenti criminosi incontroversa -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Tornabene, quantificato in due mesi di arresto, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dai Giudici di merito sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la mitigazione invocata dal suo difensore, anche alla luce della sua condizione di "soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale", correttamente richiamata nella sentenza impugnata. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side te [OSCURATO:PERSONA] V !an
Sentenza Cassazione n. 14916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris