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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36617/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato ex art. 61 n. 5 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, nel censurare le modalità del riconoscimento, non si confronta con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità dello stesso per difetto della necessaria specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, gli oggetti personali erano stati riposti dalla persona offesa, in attesa di eseguire un intervento chirurgico in luogo chiuso immediatamente prossimo alla sala operatoria con conseguente sussistenza di tutti i presupposti concreti per l'integrazione dell'aggravante della c.d. minorata difesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato ex art. 61 n. 5 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, nel censurare le modalità del riconoscimento, non si confronta con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità dello stesso per difetto della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, gli oggetti personali erano stati riposti dalla persona offesa, in attesa di eseguire un intervento chirurgico in luogo chiuso immediatamente prossimo alla sala operatoria con conseguente sussistenza di tutti i presupposti concreti per l'integrazione dell'aggravante della c.d. minorata difesa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 36617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris