Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13343/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Palermo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con decreto emesso in data 20 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e confisca dell'appartamento sito in Palermo, via della Regione Siciliana n. 3610 (foglio 41, particella 1232) intestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terza interessata, ha avanzato istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di sequestro e confisca, errore conseguente all'indicazione del predetto immobile tra i beni nella disponibilità del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; tale affermazione sarebbe destituita di fondamento in quanto l'appartamento in questione sarebbe stato venduto dal precedente proprietario ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) alla odierna ricorrente in data 30 aprile 1985.

3. Con provvedimento del 5 aprile 2022, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale, affermandone la natura «meramente strumentale alla richiesta di revoca del provvedimento ablatorio per ragioni di merito» (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza.

Con il primo motivo di impugnazione viene eccepita violazione ed erronea applicazione dell'art. 2-ter, legge 575 del 1965 nonché carenza ed apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'errore materiale.

La difesa ha evidenziato che il bene di proprietà della Zummo non poteva esser sottoposto a sequestro e confisca in quanto acquistato a titolo oneroso ben 17 anni prima della sottoposizione a vincolo reale con conseguente violazione dell'art. 2-ter, legge 575 del 1965.

La difesa ha, inoltre, eccepito che i giudici della misura non avrebbero proceduto all'annullamento dell'atto pubblico di acquisto 30 aprile 1985 come disposto dalla norma ora citata in caso di accertamento della fittizietà dell'intestazione.

Secondo la ricorrente, l'immobile di sua proprietà sarebbe stato incluso nel decreto di sequestro e confisca esclusivamente a causa dell'errore materiale conseguente all'allegazione al provvedimento ablativo dell'elenco dei beni sequestrati nel 2002.

Detto bene non poteva esser sottoposto a sequestro per mancanza dei presupposti di legge e, di conseguenza, l'eccepito errore materiale doveva esser emendato dalla Corte di appello mediante la mera eliminazione dall'elenco dell'immobile della Zunnnno.

La motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato l'istanza di correzione sarebbe, pertanto, erronea nella parte in cui ha qualificato l'invocato errore come errore di diritto piuttosto che come errore materiale, senza tener conto che l'invocata correzione non implicava alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice adito.

5. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione in ordine alla doglianza difensiva, i giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare che il bene in discussione sarebbe stato individuato per relationem dai giudici che hanno applicato la misura di prevenzione, senza tener conto che tale individuazione sarebbe in realtà «una i maldestra allegazione (meccanica taglia e cuci) effettuata nel detto provvedimento di sequestro» (pag. 11 del ricorso), provvedimento che ha fatto riferimento ad un allegato che conteneva erroneamente anche il bene di proprietà della ricorrente.

I giudici di appello avrebbero, inoltre, erroneamente affermato che il passaggio in giudicato del provvedimento ablativo impedirebbe una valutazione in ordine all'erronea indicazione dell'immobile di proprietà della Zummo tra i beni sottoposti a misura reale di prevenzione.

La motivazione sarebbe, infine, apparente ed illogica nella parte in cui afferma che la volontà del giudice di disporre il sequestro dell'immobile di proprietà della ricorrente sarebbe dimostrata anche dal fatto che detto bene è stato ricompreso da parte degli Amministratori giudiziari, nominati dall'autorità giudiziaria, nel compendio patrimoniale sottoposto a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] •

1. Il ricorso è inammissibile perch m ni es amente infondati..

2. La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, ha correttamente affermato l'insussistenza dell'eccepito errore materiale, in particolare i giudici di appello hanno evidenziato che il bene di proprietà della ricorrente è stato correttamente indicato tra i beni da sottoporre a sequestro e confisca mediante l'allegazione dell'originario decreto di sequestro datato 14 settembre 2002.

Dalla lettura del decreto del 20 maggio 2020 emerge, infatti, che i giudici della misura di prevenzione hanno espressamente indicato che il sequestro riconnprendeva tutti i beni oggetto del provvedimento di sequestro del 14 settembre 2002 ad eccezione di un conto corrente bancario, tre box auto ed un terreno già definitivamente dissequestrati (vedi pag. 70 del decreto di sequestro e confisca di prevenzione), inclusione che ha trovato conferma nella conseguente immissione in possesso da parte degli amministratori nominati dall'autorità giudiziaria anche in relazione all'immobile della ricorrente.

3. La Corte di merito, con percorso argomentativo adeguato e condivisibile, ha correttamente rimarcato che la ricorrente, pur avendo partecipato all'intero procedimento di prevenzione, non ha mai «eccepito l'assenza dei requisiti per la sottoposizione alla misura ablatoria dell'immobile» in nessuna delle fasi del procedimento e che le doglianze addotte con la richiesta di correzione dell'errore materiale (violazione dell'art. 2-ter, legge 575 del 1965 e mancata dichiarazione di nullità dell'atto pubblico stipulato il 30 aprile 1985) avendo ad oggetto il mero riesame degli elementi fattuali e giuridici che hanno portato a disporre la confisca, risultano coperte dal passaggio in giudicate) del decreto di sequestro e confisca.

La motivazione è, infine, condivisibile nella parte in cui afferma che l'istanza, pur lamentando la presenza di un errore materiale, è finalizzata ad eccepire l'illegittimità della decisione con la quale la Corte di Appello ha sottoposto a confisca il bene immobile intestato alla Zummo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dearicorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna-4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza con motivazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con decreto emesso in data 20 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e confisca dell'appartamento sito in Palermo, via della Regione Siciliana n. 3610 (foglio 41, particella 1232) intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terza interessata, ha avanzato istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di sequestro e confisca, errore conseguente all'indicazione del predetto immobile tra i beni nella disponibilità del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; tale affermazione sarebbe destituita di fondamento in quanto l'appartamento in questione sarebbe stato venduto dal precedente proprietario ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) alla odierna ricorrente in data 30 aprile 1985. 3. Con provvedimento del 5 aprile 2022, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale, affermandone la natura «meramente strumentale alla richiesta di revoca del provvedimento ablatorio per ragioni di merito» (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza. Con il primo motivo di impugnazione viene eccepita violazione ed erronea applicazione dell'art. 2-ter, legge 575 del 1965 nonché carenza ed apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'errore materiale. La difesa ha evidenziato che il bene di proprietà della Zummo non poteva esser sottoposto a sequestro e confisca in quanto acquistato a titolo oneroso ben 17 anni prima della sottoposizione a vincolo reale con conseguente violazione dell'art. 2-ter, legge 575 del 1965. La difesa ha, inoltre, eccepito che i giudici della misura non avrebbero proceduto all'annullamento dell'atto pubblico di acquisto 30 aprile 1985 come disposto dalla norma ora citata in caso di accertamento della fittizietà dell'intestazione. Secondo la ricorrente, l'immobile di sua proprietà sarebbe stato incluso nel decreto di sequestro e confisca esclusivamente a causa dell'errore materiale conseguente all'allegazione al provvedimento ablativo dell'elenco dei beni sequestrati nel 2002. Detto bene non poteva esser sottoposto a sequestro per mancanza dei presupposti di legge e, di conseguenza, l'eccepito errore materiale doveva esser emendato dalla Corte di appello mediante la mera eliminazione dall'elenco dell'immobile della Zunnnno. La motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato l'istanza di correzione sarebbe, pertanto, erronea nella parte in cui ha qualificato l'invocato errore come errore di diritto piuttosto che come errore materiale, senza tener conto che l'invocata correzione non implicava alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice adito. 5. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione in ordine alla doglianza difensiva, i giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare che il bene in discussione sarebbe stato individuato per relationem dai giudici che hanno applicato la misura di prevenzione, senza tener conto che tale individuazione sarebbe in realtà «una i maldestra allegazione (meccanica taglia e cuci) effettuata nel detto provvedimento di sequestro» (pag. 11 del ricorso), provvedimento che ha fatto riferimento ad un allegato che conteneva erroneamente anche il bene di proprietà della ricorrente. I giudici di appello avrebbero, inoltre, erroneamente affermato che il passaggio in giudicato del provvedimento ablativo impedirebbe una valutazione in ordine all'erronea indicazione dell'immobile di proprietà della Zummo tra i beni sottoposti a misura reale di prevenzione. La motivazione sarebbe, infine, apparente ed illogica nella parte in cui afferma che la volontà del giudice di disporre il sequestro dell'immobile di proprietà della ricorrente sarebbe dimostrata anche dal fatto che detto bene è stato ricompreso da parte degli Amministratori giudiziari, nominati dall'autorità giudiziaria, nel compendio patrimoniale sottoposto a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Il ricorso è inammissibile perch m ni es amente infondati.. 2. La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed ineccepibile in punto di logica, ha correttamente affermato l'insussistenza dell'eccepito errore materiale, in particolare i giudici di appello hanno evidenziato che il bene di proprietà della ricorrente è stato correttamente indicato tra i beni da sottoporre a sequestro e confisca mediante l'allegazione dell'originario decreto di sequestro datato 14 settembre 2002. Dalla lettura del decreto del 20 maggio 2020 emerge, infatti, che i giudici della misura di prevenzione hanno espressamente indicato che il sequestro riconnprendeva tutti i beni oggetto del provvedimento di sequestro del 14 settembre 2002 ad eccezione di un conto corrente bancario, tre box auto ed un terreno già definitivamente dissequestrati (vedi pag. 70 del decreto di sequestro e confisca di prevenzione), inclusione che ha trovato conferma nella conseguente immissione in possesso da parte degli amministratori nominati dall'autorità giudiziaria anche in relazione all'immobile della ricorrente. 3. La Corte di merito, con percorso argomentativo adeguato e condivisibile, ha correttamente rimarcato che la ricorrente, pur avendo partecipato all'intero procedimento di prevenzione, non ha mai «eccepito l'assenza dei requisiti per la sottoposizione alla misura ablatoria dell'immobile» in nessuna delle fasi del procedimento e che le doglianze addotte con la richiesta di correzione dell'errore materiale (violazione dell'art. 2-ter, legge 575 del 1965 e mancata dichiarazione di nullità dell'atto pubblico stipulato il 30 aprile 1985) avendo ad oggetto il mero riesame degli elementi fattuali e giuridici che hanno portato a disporre la confisca, risultano coperte dal passaggio in giudicate) del decreto di sequestro e confisca. La motivazione è, infine, condivisibile nella parte in cui afferma che l'istanza, pur lamentando la presenza di un errore materiale, è finalizzata ad eccepire l'illegittimità della decisione con la quale la Corte di Appello ha sottoposto a confisca il bene immobile intestato alla Zummo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dearicorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna-4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazi
Decreto Cassazione n. 13343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris