CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19053/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce, reiterando censure già congruamente disattese, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici di merito per rispondere alle medesime doglianze proposte in appello (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati separatamente giudicati, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha congruamente escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso alla luce della diversità dei luoghi e delle modalità delle azioni nonché dei correi coinvolti (si veda, in particolare, pag. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]