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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:820
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0232 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Esenzione relativa alla concessione di crediti – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Esenzione relativa alle operazioni finanziarie – Recupero di crediti – Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) – Factoring tramite vendita di crediti – Factoring tramite pegno» Nella causa C‑232/24 [Kosmiro] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 22 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2024, nel procedimento promosso da A Oy nei confronti di: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione,

I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per A Oy, da H. Jovio, asianajaja; – per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Carlin e T. Sevón, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 9, paragrafo 1, nonché dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva IVA»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia in merito al regime da applicare, riguardo all’imposta sul valore aggiunto (IVA), a diverse commissioni e compensi riscossi dalla società A Oy, ricorrente nel procedimento principale, per l’attività di factoring da essa svolta.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva IVA così dispone: «Il principio del sistema comune d’IVA consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d’imposizione.

A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. (...)». 4 L’articolo 2 di detta direttiva dispone che: «1.

Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; (...)». 5 A termini dell’articolo 9 della medesima direttiva: «1.

Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate.

Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. (...)». 6 L’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA è formulato nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: (...) b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; (...) d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti; (...)».

Diritto finlandese 7 L’articolo 1, primo comma, punto 1, dell’arvonlisäverolaki (1501/1993) [legge in materia di imposta sul valore aggiunto (1501/1993)], del 30 dicembre 1993 (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), prevede quanto segue: «L’IVA è riscossa a favore dello Stato conformemente alla presente legge: 1) per ogni vendita di beni e di servizi effettuata in Finlandia nell’ambito di un’attività commerciale». 8 Ai sensi dell’articolo 18, secondo comma, di detta legge: «Per vendita di un servizio si intende la fornitura o qualsiasi altro trasferimento di un servizio a titolo oneroso». 9 L’articolo 41 della legge di cui trattasi così recita: «La fornitura di un servizio finanziario non è soggetta a IVA». 10 Ai sensi dell’articolo 42, primo comma, punti 2 e 3, della legge sull’IVA: «Sono considerati servizi finanziari: (...) 2) la concessione di crediti e qualsiasi altro meccanismo di finanziamento; 3) la gestione di un credito da parte di un creditore».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 La ricorrente nel procedimento principale è una società finlandese che fornisce servizi di factoring .

I suoi clienti si rivolgono ad essa allo scopo di disporre immediatamente dei fondi corrispondenti a crediti non scaduti trasferendo su di essa l’onere delle corrispondenti operazioni di recupero.

I crediti oggetto di factoring sono crediti non contestati. 12 La ricorrente nel procedimento principale pratica, da un lato, il factoring tramite pegno, che assume la forma di un credito concesso ai suoi clienti e corrispondente a crediti su fatture, nei limiti di un importo totale determinato in funzione del livello di rischio presentato dall’attività di tali clienti.

In tale contesto, la ricorrente nel procedimento principale si fa carico dei solleciti di pagamento e del recupero volontario dei crediti dati in pegno.

Dall’altro, essa offre servizi di factoring sotto forma di vendita di crediti, che assume la forma del riscatto dai suoi clienti di crediti su fatture selezionati, nei limiti di un importo massimo definito in funzione della valutazione del rischio presentato dall’attività dei clienti. [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), giudice del rinvio, precisa che, a differenza del factoring tramite costituzione di pegno, in cui il rischio di inadempimento continua ad essere sopportato dal cliente, il factoring tramite cessione di crediti comporta la vendita dei crediti alla società di factoring e quindi il trasferimento a quest’ultima del rischio di mancato pagamento. 13 I contratti che vincolano la ricorrente nel procedimento principale ai suoi clienti prevedono che quest’ultima percepisca da parte loro diversi compensi e commissioni, tra cui una commissione di finanziamento, che viene pagata in anticipo e rappresenta una percentuale di ciascun credito.

Il livello di tale commissione è tanto più elevato quanto, da un lato, il rating in materia di credito del cliente e delle persone verso le quali quest’ultimo vanta i crediti in questione è basso e, dall’altro, il termine di pagamento delle fatture è lungo.

A tale commissione si aggiungono le spese per l’apertura dei fascicoli e varie altre spese e compensi. 14 [OSCURATO:PERSONA] (commissione tributaria centrale, Finlandia) ha inviato alla ricorrente nel procedimento principale un ruling fiscale preventivo relativo al periodo compreso tra il 25 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, dichiarando che le commissioni e i compensi percepiti da quest’ultima per le sue attività di factoring tramite pegno e di factoring tramite vendita di crediti erano soggetti all’IVA, in quanto costituivano il corrispettivo di un servizio di gestione e riscossione di crediti su fatture.

Detta autorità ha invece ritenuto che la commissione di finanziamento, nonché varie altre spese e compensi, rappresentassero in parte il corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA. 15 Per l’esattezza, la commissione tributaria centrale ha ritenuto che, dal momento che la ricorrente nel procedimento principale gestisce i crediti su fatture, controlla i pagamenti effettuati a tale titolo e si fa carico del recupero di tali crediti, il factoring tramite pegno e il factoring tramite vendita di crediti costituiscono entrambi servizi soggetti a IVA.

Tuttavia, nei limiti in cui la ricorrente nel procedimento principale fornisce un finanziamento ai suoi clienti entro un limite appositamente determinato, detta autorità ha considerato che talune spese e compensi, tra i quali la commissione di finanziamento, erano versati come corrispettivo di un servizio finanziario di concessione di credito, esente da IVA, e che le spese per l’apertura di una pratica, dal canto loro, dovevano essere scisse in una parte soggetta a IVA e in una parte esente da IVA, corrispondente alla predisposizione e all’avvio del meccanismo di finanziamento garantito da crediti su fatture. 16 La ricorrente nel procedimento principale ha adito il giudice del rinvio con un ricorso diretto all’annullamento parziale di tale parere, ritenendo che la commissione di finanziamento e le altre spese e compensi fossero, nel loro insieme, soggetti a IVA.

A rigore, a suo avviso, potrebbero costituire corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA solo le «commissioni limite», che rappresentano una percentuale del tetto massimo di finanziamento che può essere concesso a ciascun cliente. 17 Detto giudice precisa che, secondo la ricorrente nel procedimento principale, il factoring tramite vendita di crediti non può essere assimilato alla concessione di un credito poiché, in tale contesto, il factor acquista dai suoi clienti i crediti di questi ultimi, cosicché i medesimi non hanno debiti nei suoi confronti e il contratto che li vincola alla ricorrente nel procedimento principale è pienamente eseguito. 18 Per parte sua, il giudice del rinvio ritiene che il factoring tramite pegno debba essere considerato come una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva IVA.

Tuttavia, detto giudice nutre dubbi sul modo in cui debbano essere trattati, riguardo a tale imposta, i diversi compensi e commissioni percepiti come corrispettivo del servizio reso. 19 Per quanto riguarda le commissioni e i compensi relativi al factoring tramite vendita di crediti il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se si debba ritenere che un operatore che esercita una siffatta attività venda contemporaneamente al proprio cliente servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva IVA. 20 Alla luce delle sentenze del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C‑305/01 , EU:C:2003:377 ), e del 27 ottobre 2011, GFKL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑93/10 , EU:C:2011:700 ), il giudice del rinvio si chiede, per la precisione, quali conseguenze debbano ricavarsi dalla circostanza che, nella controversia di cui è investito, non sono in discussione crediti insoluti bensì crediti in scadenza, nonché dalla questione se un determinato compenso sia stato specificamente convenuto tra le parti o se sia stato direttamente preso in considerazione nel prezzo di acquisto dei crediti.

Esso rileva che il fatto che la commissione di finanziamento sia in funzione del termine di pagamento dei crediti saldati potrebbe indurre a ritenere che tale commissione sia in parte equivalente a interessi e, a tale titolo, che essa costituisca il corrispettivo di un servizio finanziario.

In alternativa, si potrebbe ritenere che tale commissione costituisca un adeguamento diretto a far corrispondere il prezzo di acquisto del credito al suo valore economico reale. 21 Il giudice del rinvio richiama altresì l’attenzione della Corte sul fatto che, nel caso del factoring sotto forma di vendita di crediti, il diritto di proprietà sui crediti è trasferito, con il rischio delle perdite, alla società cessionaria, nella fattispecie la ricorrente nel procedimento principale, dopo di che quest’ultima non percepisce più interessi o altri corrispettivi dal cliente dal quale ha acquisito il credito. 22 Secondo tale giudice, il factoring potrebbe costituire un servizio di finanziamento che assume in parte una forma analoga a una concessione di crediti, dato che tale servizio non è collegato al servizio di gestione o riscossione di crediti, soggetto a IVA, tanto da costituire una prestazione unica e indivisibile.

Ciò varrebbe in particolare per il factoring tramite pegno. 23 Detto giudice precisa che, in diritto finlandese, in forza dell’articolo 42, primo comma, punto 2, della legge sull’IVA, sono considerati servizi esenti da IVA non solo la concessione di crediti ma anche gli altri meccanismi di finanziamento, laddove questi ultimi non sono menzionati come esenti da tale imposta nella direttiva IVA. 24 Ne consegue che, se l’esenzione relativa alla concessione di crediti prevista dalla direttiva IVA dovesse essere interpretata nel senso che non si applica alle commissioni e alle spese di cui trattasi nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che potrebbe non essere possibile interpretare la legge nazionale in modo conforme alla citata direttiva.

In tale ipotesi esso dovrebbe stabilire se le disposizioni pertinenti di detta direttiva siano dotate di efficacia diretta. 25 Detto giudice precisa che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale verte unicamente sulla commissione di finanziamento e sulle spese per l’apertura di un fascicolo, dato che l’analisi del trattamento di tali somme ai fini IVA è sufficiente per consentirgli di determinare il modo in cui occorra trattare le altre spese e compensi di cui trattasi. 26 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Qualora una società di factoring acquisti da un cliente crediti fatturati con scadenza futura, in modo tale che il rischio di insolvenza ad essi inerenti venga trasferito dal cliente alla società ( factoring sotto forma di cessione di crediti): a) se la provvigione di finanziamento addebitata dalla società per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, debba essere considerata come una voce di rettifica del prezzo di acquisto dei crediti o come un’altra voce non rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA, oppure b) se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che la società fornisce al proprio cliente una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA a fronte della provvigione di finanziamento di cui alla prima questione, lettera a). 2) Se le spese fisse di apertura addebitate al cliente nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, ai fini dell’impostazione e dell’avvio della procedura di factoring , debbano essere considerate come un corrispettivo per la fornitura al cliente di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA. 3) Qualora i compensi di cui alla prima e alla seconda questione, addebitati nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, debbano essere considerati come il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA: a) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), [della medesima direttiva], sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate al cliente devono essere considerate come il corrispettivo per la vendita di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure b) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta di un corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile. 4) Qualora una società di factoring fornisca ai propri clienti un finanziamento mediante la concessione di un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dalla società ( factoring sotto forma di anticipo fatture): a) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), [della medesima direttiva], sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento addebitata al cliente per ciascun credito oggetto dell’accordo e le spese di apertura per le attività finalizzate all’impostazione e all’avvio del contratto di factoring devono essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure b) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile. 5) Qualora la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti o del factoring sotto forma di anticipo fatture debbano essere considerate nel loro insieme come il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile sulla base della terza e quarta questione, se il carattere imponibile della prestazione di servizi in forza della direttiva [IVA] sia così chiaro e incondizionato da potergli attribuire un’efficacia diretta su domanda del soggetto passivo, sebbene l’esenzione prevista dalla legge nazionale sull’IVA includa altre forme di finanziamento oltre alla concessione di crediti».

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 27 Con la prima e con la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, nell’esercizio di un’attività di factoring tramite cessione di crediti, nell’ambito della quale le operazioni di recupero crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring , la provvigione di finanziamento e le spese di apertura del fascicolo, sostenute dal cliente, debbano essere considerate come remunerazione per una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 28 Occorre ricordare che la direttiva IVA prevede un sistema comune dell’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili (sentenza del 7 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑594/23 , EU:C:2024:942 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 29 A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, sono soggette a detta imposta le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. 30 L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA attribuisce all’IVA un ambito di applicazione molto ampio, dando della nozione di «soggetto passivo» una definizione incentrata sull’indipendenza nell’esercizio di un’«attività economica», la quale è essa stessa definita in modo ampio, nell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, come comprendente tutte le attività di produzione, commercio o fornitura di servizi e, in particolare, lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

È l’esistenza di una siffatta attività che giustifica la qualifica di soggetto passivo (sentenza del 3 aprile 2025, Grzera, C‑213/24 , EU:C:2025:238 , punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 31 Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, e configura pertanto un’operazione soggetta a IVA, soltanto quando tra il fornitore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal fornitore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario (sentenze dell’11 luglio 2024, Finanzamt T II, C‑184/23 , EU:C:2024:599 , punto 30 , e del 28 novembre 2024, rhtb, C‑622/23 , EU:C:2024:994 , punto 16 e giurisprudenza ivi citata). 32 Interpretando le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ), formulate in termini sostanzialmente identici a quelli dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, la Corte ha già dichiarato, per motivi validi anche per la direttiva IVA, che costituiva prestazione di servizi a titolo oneroso, rientrante nell’ambito di applicazione di tale imposta, un’attività di factoring «in senso proprio», sotto forma di acquisto da parte del factor di crediti del suo cliente, senza diritto di ricorso contro quest’ultimo, in una situazione in cui i rapporti tra il factor e tale cliente erano disciplinati da un contratto nell’ambito del quale venivano scambiate prestazioni reciproche consistenti, per il factor , nel sollevare il cliente dalle operazioni di recupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento di questi ultimi e, per il cliente, come corrispettivo del servizio così ricevuto, nel versare una remunerazione corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti al factor e l’importo versato da quest’ultimo per l’acquisto di tali crediti (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C‑305/01 , EU:C:2003:377 , punti 48 e 49 ). 33 Poiché un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, presenta, in sostanza, le stesse caratteristiche del factoring «in senso proprio», descritto nel punto precedente della presente sentenza, occorre constatare che le prestazioni fornite in tale contesto costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. 34 La sentenza del 27 ottobre 2011, GFKL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑93/10 , EU:C:2011:700 ), non può rimettere in discussione tale conclusione.

Infatti, nel punto 26 di tale sentenza la Corte ha dichiarato che non rientrava nell’ambito di applicazione dell’IVA una vendita isolata di crediti scaduti ma dubbi, il cui prezzo rifletteva non già il corrispettivo di un servizio reso bensì il valore economico reale di tali crediti, divenuto inferiore al loro valore nominale.

A differenza di ciò, un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, verte su crediti non scaduti, per i quali nulla consente a priori di ritenere che essi non siano integralmente rimborsati dai debitori, e si caratterizza per la prestazione di un servizio consistente, per il cessionario, nel farsi carico del recupero e del rischio relativo a tali crediti in cambio del versamento di una remunerazione da parte del cedente. 35 Una siffatta attività di factoring tramite vendita di crediti non può neppure essere assimilata ad una semplice operazione di acquisto e detenzione di quote sociali, situata al di fuori dell’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto il factor non si comporta come proprietario passivo dei crediti acquistati ma fornisce effettivamente al suo cliente un servizio consistente nel farsi carico, dietro corrispettivo, del rischio di insolvenza del debitore (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/90 , EU:C:1991:268 , punto 13 ). 36 Per quanto riguarda la questione di decidere se, nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura dei fascicoli, versate al factor dal suo cliente, costituiscano il controvalore effettivo di prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva IVA, occorre rilevare, in primo luogo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la commissione di finanziamento rappresenta una percentuale dell’importo dei crediti, il cui livello dipende non dalla valutazione, in quanto tale, del valore economico di tali crediti bensì dal rating loro attribuito e dalla durata del termine di pagamento restante. 37 Tenuto conto di tali caratteristiche non risulta che una siffatta commissione corrisponda ad un adeguamento del prezzo di acquisto dei crediti al loro valore economico reale.

Tale commissione dev’essere piuttosto considerata come corrispettivo del servizio di recupero crediti reso al suo cliente dal factor , il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento ed elevato il livello di rischio assunto da quest’ultimo. 38 Occorre rilevare, in secondo luogo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le spese per l’apertura della pratica corrispondono all’importo forfettario pagato dal cliente in ragione dell’impostazione del dispositivo di factoring e coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro.

Di conseguenza tali spese devono essere considerate la contropartita dell’impostazione e dell’avvio del servizio reso dal factor . 39 Fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, si deve quindi ritenere che la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura dei fascicoli, versate al factor dal suo cliente nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti, debbano essere considerate come il controvalore effettivo del servizio reso e rientrino, di conseguenza, nell’ambito di applicazione della direttiva IVA. 40 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che, nell’esercizio di un’attività di factoring tramite cessione di crediti, nell’ambito della quale le operazioni di recupero crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring , – la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento ed elevato il livello di rischio assunto da quest’ultima, e – le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, costituiscono il controvalore effettivo per la fornitura dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

Sulle questioni terza e quarta 41 Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura della pratica, pagate dal cliente e percepite dal factor nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti o di factoring tramite pegno, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti soggetta a IVA, o se debbano essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione esente da IVA, relativa alla concessione di un credito. 42 In forza dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi. 43 La concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, consiste, in particolare, nella messa a disposizione di un capitale dietro remunerazione (sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21 , EU:C:2022:757 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 44 Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono esentare parimenti le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero crediti. 45 Per giurisprudenza consolidata della Corte, le esenzioni dall’IVA di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21 , EU:C:2022:757 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 46 Risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte che i termini con i quali sono state designate le esenzioni previste da tale articolo devono essere interpretati restrittivamente, trattandosi di deroghe al principio generale secondo cui quest’imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21 , EU:C:2022:757 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 47 Tuttavia, l’interpretazione dei termini di tali esenzioni dev’essere conforme agli obiettivi perseguiti da queste ultime e rispettare il requisito di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA (sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21 , EU:C:2022:757 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 48 In assenza di una definizione, nella direttiva IVA, della nozione di «ricupero dei crediti», di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, occorre collocare tale nozione nel suo contesto e interpretarla in funzione dello spirito di tale disposizione nonché, più in generale, dell’impianto sistematico della direttiva di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2010, Axa UK, C‑175/09 , EU:C:2010:646 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 49 A tal riguardo se, come ricordato nel punto 46 della presente sentenza, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA, che derogano all’applicazione generale di tale imposta, devono essere interpretate restrittivamente, la nozione di «ricupero dei crediti», la quale costituisce un’eccezione a siffatta disposizione derogatoria all’applicazione dell’IVA e comporta, come conseguenza, che le operazioni da essa contemplate sono soggette alla tassazione che costituisce la regola di principio alla base di tale direttiva, dev’essere oggetto, dal canto suo, di interpretazione estensiva (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2010, Axa UK, C‑175/09 , EU:C:2010:646 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 50 Secondo la giurisprudenza, la nozione di «ricupero dei crediti», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, riguarda le operazioni finanziarie dirette ad ottenere il pagamento di un debito in denaro (sentenza del 28 ottobre 2010, Axa UK, C‑175/09 , EU:C:2010:646 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 51 La Corte ha precisato che tale nozione dev’essere interpretata nel senso che comprende tutte le forme di factoring , indipendentemente dalle loro modalità, dato che, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l’incasso dei crediti di un terzo.

Non esiste nessuna valida ragione che possa giustificare una disparità di trattamento, dal punto di vista dell’IVA, tra il factoring «in senso proprio» e il factoring «in senso improprio» dato che, in entrambi i casi, il factor fornisce al cliente prestazioni a titolo oneroso ed esercita, in tal modo, un’attività economica (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C‑305/01 , EU:C:2003:377 , punti 76 e 77 ). 52 Come ricordato nel punto 33 della presente sentenza, un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, presenta le stesse caratteristiche del factoring «in senso proprio», oggetto della causa all’origine della sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C‑305/01 , EU:C:2003:377 ).

Analogamente a quanto dichiarato in tale sentenza, si deve ritenere che una siffatta attività rientri nella nozione di «ricupero dei crediti» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA. 53 Lo stesso vale per il factoring tramite pegno, quale praticato dalla ricorrente nel procedimento principale.

Infatti, poiché la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C‑305/01 , EU:C:2003:377 ), che il factoring «in senso improprio» dev’essere considerato rientrante nella nozione di «ricupero dei crediti», il factoring tramite pegno, che differisce dal factoring per vendita di crediti solo per il fatto che i crediti detenuti dal cliente non sono trasferiti al factor ma utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, mentre il factor si incarica per il resto del recupero e dell’incasso di tali crediti, dev’essere parimenti considerato rientrante in tale nozione. 54 Tuttavia, per rispondere agli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio, occorre ancora stabilire se la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura di un fascicolo costituiscano il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti, soggetta a IVA, o se esse retribuiscano in parte una prestazione distinta di concessione di credito, rientrante nell’esenzione da tale imposta prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. 55 A tale riguardo dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 35 ). 56 La Corte ha altresì dichiarato che, da un lato, dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA discende che ciascuna operazione dev’essere normalmente considerata distinta e indipendente e che, dall’altro lato, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 36 ). 57 Pertanto, in determinate circostanze più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e, pertanto, comportare separatamente un’imposizione o un’esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 37 ). 58 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una prestazione dev’essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

Questo è anche il caso quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie, cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale.

Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal fornitore (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 38 ). 59 Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.

Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi, per realizzare ciò, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 39 ).

La Corte tiene altresì conto dell’obiettivo economico perseguito nonché dell’interesse dei destinatari delle prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C‑801/19 , EU:C:2020:1049 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 60 A tal riguardo occorre rilevare che, dal punto di vista del cliente e da quello del factor , una prestazione di servizio di factoring costituisce, in linea di principio, un’operazione economica unica avente come obiettivo principale quello di consentire al cliente di scaricare su un terzo il recupero e l’incasso dei suoi crediti, e la cui scomposizione presenterebbe carattere artificioso. 61 Inoltre per quanto riguarda, più specificamente, il factoring tramite vendita di crediti, i fondi versati dal factor al suo cliente non corrispondono ad un prestito che quest’ultimo debba rimborsare ma costituiscono il corrispettivo della vendita definitiva dei crediti, cosicché non esiste nessun rapporto di credito tra il factor e il suo cliente.

Di conseguenza la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura del fascicolo, versate in tale contesto, non possono essere considerate come retribuzione di una prestazione di concessione di credito, rientrante nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, ma costituiscono, alla luce delle considerazioni esposte nei punti 32, 33, 38 e 39 della presente sentenza, il corrispettivo di servizi imponibili di recupero crediti, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva. 62 Per quanto riguarda il factoring tramite pegno, se è vero che esso consiste nella messa a disposizione di fondi da parte del factor al suo cliente a fronte della garanzia costituita da crediti su fatture non scadute, nel punto 53 della presente sentenza è stato rilevato che, per il resto, il factor provvede al recupero e all’incasso dei crediti il che costituisce, secondo la giurisprudenza ricordata nel punto 51, lo scopo essenziale del factoring . 63 Per di più sebbene, nell’ambito della fornitura di tale prestazione, il recupero dei crediti da parte del factor sia accompagnato dalla messa a disposizione, da parte di quest’ultimo al suo cliente, di un finanziamento corrispondente all’importo dei crediti dati in garanzia, non risulta, in pratica, che un siffatto finanziamento sia fornito dal factor indipendentemente dal servizio di recupero crediti, di cui costituisce il corollario. 64 Vero è che la Corte ha già riconosciuto che la nozione di concessione di credito, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, non si limitava ai soli prestiti e crediti concessi dagli istituti bancari e finanziari e non escludeva forme di remunerazione diverse dal versamento di interessi (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] and Logistic, C‑235/18 , EU:C:2019:412 , punti 44 , 45 , 47 e 48 , nonché giurisprudenza ivi citata).

Essa ha altresì dichiarato che tale disposizione si applica a un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, e nel fatto che il primo soggetto passivo garantisce il rimborso a tale società di factoring di detta cambiale alla sua scadenza (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C‑801/19 , EU:C:2020:1049 , punto 53 ). 65 Resta il fatto che la soluzione accolta nella sentenza del 17 dicembre 2020, Franck ( C‑801/19 , EU:C:2020:1049 ), non può essere applicata alla presente causa dal momento che, segnatamente, tale sentenza riguardava la particolare configurazione di un rapporto tripartito in cui si era fatto ricorso a un factor al solo scopo, per una società, di ottenere un finanziamento eludendo l’impossibilità di sottoscrivere un credito bancario. 66 Non appare neppure pertinente, nell’ambito della presente causa, la soluzione accolta nella sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O ( C‑250/21 , EU:C:2022:757 ), che riguardava il trattamento, ai fini IVA, di un meccanismo utilizzato in materia di cartolarizzazioni o di finanziamenti strutturati, avente essenzialmente come scopo la messa a disposizione di un capitale dietro remunerazione, sotto forma di servizi forniti in base a un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un conferimento finanziario in cambio del versamento dei proventi di determinati crediti, rimasti nel patrimonio di tale cedente. 67 Infine l’argomento del governo finlandese, basato sul fatto che l’insieme dei meccanismi di finanziamento dovrebbe essere trattato allo stesso modo riguardo all’IVA, non può essere accolto in quanto, distinguendo il trattamento fiscale, riguardo a tale imposta, dalle prestazioni di recupero crediti e dalle prestazioni di concessione di credito, lo stesso legislatore dell’Unione ha previsto la possibilità che coesistano meccanismi di finanziamento soggetti a IVA e meccanismi di finanziamento esenti da IVA. 68 Ne consegue che la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura di una pratica, pagate dal cliente nell’ambito di un factoring tramite pegno, caratterizzato dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell’incasso dei crediti di cui trattasi che, senza essere trasferiti a detto factor , sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, devono essere considerate come corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», soggetta a IVA. 69 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che: – la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento e quanto più rilevante il rischio assunto dal factor, e – le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’elaborazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, percepiti dal factor nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui alla risposta alla prima e alla seconda questione, o di factoring tramite pegno, caratterizzata dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell’incasso dei crediti di cui trattasi che, senza essere trasferiti a detto factor , sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di ricupero crediti, soggetta a IVA.

Sulla quinta questione 70 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nell’ipotesi in cui l’eccezione relativa al recupero crediti prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA si applichi a servizi di factoring come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, tale eccezione presenti un carattere incondizionato e tanto preciso da godere di efficacia diretta. 71 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i soggetti dell’ordinamento possono invocarle dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, segnatamente quando quest’ultimo le abbia recepite in modo scorretto [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata]. 72 Parimenti, occorre ricordare che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata quando sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione europea o degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, tanto precisa da poter essere invocata da un soggetto ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. 73 In primo luogo, per quanto riguarda il carattere incondizionato dell’eccezione relativa al recupero crediti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, dalla sua formulazione risulta che tale disposizione presenta un siffatto carattere in quanto la sua applicazione non è subordinata a condizioni supplementari o all’adozione di atti di esecuzione. 74 In secondo luogo, nella parte in cui prevede tale eccezione, detto articolo 135, paragrafo 1, lettera d), istituisce, in termini inequivocabili, un obbligo a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza che tali [OSCURATO:PERSONA] dispongano di nessun margine di discrezionalità e dev’essere quindi considerato sufficientemente preciso, ai sensi della giurisprudenza ricordata nel punto 72 della presente sentenza. 75 Ne consegue che l’eccezione relativa al recupero crediti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA gode di efficacia diretta e, pertanto, può essere invocata dai soggetti dell’ordinamento dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato. 76 In tale contesto occorre ricordare che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, il più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione, fermo restando che detto obbligo di interpretazione conforme non può servire, in particolare, a giustificare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale [v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punti 35 e 36 nonché giurisprudenza ivi citata]. 77 Occorre altresì ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione l’obbligo, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. 78 Spetterà al giudice del rinvio stabilire se il rispetto di tale eccezione possa essere garantito nell’ambito di un’interpretazione delle disposizioni di diritto interno conforme al diritto dell’Unione o, in mancanza di una siffatta possibilità, se esso implichi la disapplicazione totale o parziale di queste ultime. 79 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che l’eccezione relativa al «recupero dei crediti», prevista da tale disposizione, presenta un carattere incondizionato e tanto preciso da godere di efficacia diretta e, pertanto, può essere invocata dai soggetti dell’ordinamento dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato.

Sulle spese 80 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: nell’esercizio di un’attività di factoring tramite cessione di crediti, nell’ambito della quale le operazioni di recupero dei crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring , – la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento ed elevato il livello di rischio assunto da quest’ultima, e – le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, costituiscono il controvalore effettivo per la fornitura dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva. 2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che: – la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento e quanto più rilevante il rischio assunto dal factor, e – le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, percepiti dal factor nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui alla risposta enunciata nel punto 1 del dispositivo, o di factoring tramite pegno, caratterizzata dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell’incasso dei crediti di cui trattasi che, senza essere trasferiti a detto factor , sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti, soggetta all’imposta sul valore aggiunto. 3) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che: l’eccezione relativa al «recupero dei crediti», prevista da tale disposizione, presenta un carattere incondizionato e tanto preciso da godere di efficacia diretta e, pertanto, può essere invocata dai soggetti dell’ordinamento dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il finlandese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0232 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Esenzione relativa alla concessione di crediti – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Esenzione relativa alle operazioni finanziarie – Recupero di crediti – Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) – Factoring tramite vendita di crediti – Factoring tramite pegno» Nella causa C‑232/24 [Kosmiro] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 22 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2024, nel procedimento promosso da A Oy nei confronti di: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per A Oy, da H. Jovio, asianajaja; – per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Carlin e T. Sevón, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 9, paragrafo 1, nonché dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva IVA»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia in merito al regime da applicare, riguardo all’imposta sul valore aggiunto (IVA), a diverse commissioni e compensi riscossi dalla società A Oy, ricorrente nel procedimento principale, per l’attività di factoring da essa svolta. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva IVA così dispone: «Il principio del sistema comune d’IVA consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d’imposizione. A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. (...)». 4 L’articolo 2 di detta direttiva dispone che: «1.   Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; (...)». 5 A termini dell’articolo 9 della medesima direttiva: «1.   Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. (...)». 6 L’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA è formulato nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: (...) b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; (...) d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti; (...)». Diritto finlandese 7 L’articolo 1, primo comma, punto 1, dell’arvonlisäverolaki (1501/1993) [legge in materia di imposta sul valore aggiunto (1501/1993)], del 30 dicembre 1993 (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), prevede quanto segue: «L’IVA è riscossa a favore dello Stato conformemente alla presente legge: 1) per ogni vendita di beni e di servizi effettuata in Finlandia nell’ambito di un’attività commerciale». 8 Ai sensi dell’articolo 18, secondo comma, di detta legge: «Per vendita di un servizio si intende la fornitura o qualsiasi altro trasferimento di un servizio a titolo oneroso». 9 L’articolo 41 della legge di cui trattasi così recita: «La fornitura di un servizio finanziario non è soggetta a IVA». 10 Ai sensi dell’articolo 42, primo comma, punti 2 e 3, della legge sull’IVA: «Sono considerati servizi finanziari: (...) 2) la concessione di crediti e qualsiasi altro meccanismo di finanziamento; 3) la gestione di un credito da parte di un creditore». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 La ricorrente nel procedimento principale è una società finlandese che fornisce servizi di factoring . I suoi clienti si rivolgono ad essa allo scopo di disporre immediatamente dei fondi corrispondenti a crediti non scaduti trasferendo su di essa l’onere delle corrispondenti operazioni di recupero. I crediti oggetto di factoring sono crediti non contestati. 12 La ricorrente nel procedimento principale pratica, da un lato, il factoring tramite pegno, che assume la forma di un credito concesso ai suoi clienti e corrispondente a crediti su fatture, nei limiti di un importo totale determinato in funzione del livello di rischio presentato dall’attività di tali clienti. In tale contesto, la ricorrente nel procedimento principale si fa carico dei solleciti di pagamento e del recupero volontario dei crediti dati in pegno. Dall’altro, essa offre servizi di factoring sotto forma di vendita di crediti, che assume la forma del riscatto dai suoi clienti di crediti su fatture selezionati, nei limiti di un importo massimo definito in funzione della valutazione del rischio presentato dall’attività dei clienti. [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), giudice del rinvio, precisa che, a differenza del factoring tramite costituzione di pegno, in cui il rischio di inadempimento continua ad essere sopportato dal cliente, il factoring tramite cessione di crediti comporta la vendita dei crediti alla società di factoring e quindi il trasferimento a quest’ultima del rischio di mancato pagamento. 13 I contratti che vincolano la ricorrente nel procedimento principale ai suoi clienti prevedono che quest’ultima percepisca da parte loro diversi compensi e commissioni, tra cui una commissione di finanziamento, che viene pagata in anticipo e rappresenta una percentuale di ciascun credito. Il livello di tale commissione è tanto più elevato quanto, da un lato, il rating in materia di credito del cliente e delle persone verso le quali quest’ultimo vanta i crediti in questione è basso e, dall’altro, il termine di pagamento delle fatture è lungo. A tale commissione si aggiungono le spese per l’apertura dei fascicoli e varie altre spese e compensi. 14 [OSCURATO:PERSONA] (commissione tributaria centrale, Finlandia) ha inviato alla ricorrente nel procedimento principale un ruling fiscale preventivo relativo al periodo compreso tra il 25 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, dichiarando che le commissioni e i compensi percepiti da quest’ultima per le sue attività di factoring tramite pegno e di factoring tramite vendita di crediti erano soggetti all’IVA, in quanto costituivano il corrispettivo di un servizio di gestione e riscossione di crediti su fatture. Detta autorità ha invece ritenuto che la commissione di finanziamento, nonché varie altre spese e compensi, rappresentassero in parte il corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA. 15 Per l’esattezza, la commissione tributaria centrale ha ritenuto che, dal momento che la ricorrente nel procedimento principale gestisce i crediti su fatture, controlla i pagamenti effettuati a tale titolo e si fa carico del recupero di tali crediti, il factoring tramite pegno e il factoring tramite vendita di crediti costituiscono entrambi servizi soggetti a IVA. Tuttavia, nei limiti in cui la ricorrente nel procedimento principale fornisce un finanziamento ai suoi clienti entro un limite appositamente determinato, detta autorità ha considerato che talune spese e compensi, tra i quali la commissione di finanziamento, erano versati come corrispettivo di un servizio finanziario di concessione di credito, esente da IVA, e che le spese per l’apertura di una pratica, dal canto loro, dovevano essere scisse in una parte soggetta a IVA e in una parte esente da IVA, corrispondente alla predisposizione e all’avvio del meccanismo di finanziamento garantito da crediti su fatture. 16 La ricorrente nel procedimento principale ha adito il giudice del rinvio con un ricorso diretto all’annullamento parziale di tale parere, ritenendo che la commissione di finanziamento e le altre spese e compensi fossero, nel loro insieme, soggetti a IVA. A rigore, a suo avviso, potrebbero costituire corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA solo le «commissioni limite», che rappresentano una percentuale del tetto massimo di finanziamento che può essere concesso a ciascun cliente. 17 Detto giudice precisa che, secondo la ricorrente nel procedimento principale, il factoring tramite vendita di crediti non può essere assimilato alla concessione di un credito poiché, in tale contesto, il factor acquista dai suoi clienti i crediti di questi ultimi, cosicché i medesimi non hanno debiti nei suoi confronti e il contratto che li vincola alla ricorrente nel procedimento principale è pienamente eseguito. 18 Per parte sua, il giudice del rinvio ritiene che il factoring tramite pegno debba essere considerato come una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva IVA. Tuttavia, detto giudice nutre dubbi sul modo in cui debbano essere trattati, riguardo a tale imposta, i diversi compensi e commissioni percepiti come corrispettivo del servizio reso. 19 Per quanto riguarda le commissioni e i compensi relativi al factoring tramite vendita di crediti il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se si debba ritenere che un operatore che esercita una siffatta attività venda contemporaneamente al proprio cliente servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva IVA. 20 Alla luce delle sentenze del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C‑305/01 , EU:C:2003:377 ), e del 27 ottobre 2011, GFKL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑93/10 , EU:C:2011:700 ), il giudice del rinvio si chiede, per la precisione, quali conseguenze debbano ricavarsi dalla circostanza che, nella controversia di cui è investito, non sono in discussione crediti insoluti bensì crediti in scadenza, nonché dalla questione se un determinato compenso sia stato specificamente convenuto tra le parti o se sia stato direttamente preso in considerazione nel prezzo di acquisto dei crediti. Esso rileva che il fatto che la commissione di finanziamento sia in funzione del termine di pagamento dei crediti saldati potrebbe indurre a ritenere che tale commissione sia in parte equivalente a interessi e, a tale titolo, che essa costituisca il corrispettivo di un servizio finanziario. In alternativa, si potrebbe ritenere che tale commissione costituisca un adeguamento diretto a far corrispondere il prezzo di acquisto del credito al suo valore economico reale. 21 Il giudice del rinvio richiama altresì l’attenzione della Corte sul fatto che, nel caso del factoring sotto forma di vendita di crediti, il diritto di proprietà sui crediti è trasferito, con il rischio delle perdite, alla società cessionaria, nella fattispecie la ricorrente nel procedimento principale, dopo di che quest’ultima non percepisce più interessi o altri corrispettivi dal cliente dal quale ha acquisito il credito. 22 Secondo tale giudice, il factoring potrebbe costituire un servizio di finanziamento che assume in parte una forma analoga a una concessione di crediti, dato che tale servizio non è collegato al servizio di gestione o riscossione di crediti, soggetto a IVA, tanto da costituire una prestazione unica e indivisibile. Ciò varrebbe in particolare per il factoring tramite pegno. 23 Detto giudice precisa che, in diritto finlandese, in forza dell’articolo 42, primo comma, punto 2, della legge sull’IVA, sono considerati servizi esenti da IVA non solo la concessione di crediti ma anche gli altri meccanismi di finanziamento, laddove questi ultimi non sono menzionati come esenti da tale imposta nella direttiva IVA. 24 Ne consegue che, se l’esenzione relativa alla concessione di crediti prevista dalla direttiva IVA dovesse essere interpretata nel senso che non si applica alle commissioni e alle spese di cui trattasi nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che potrebbe non essere possibile interpretare la legge nazionale in modo conforme alla citata direttiva. In tale ipotesi esso dovrebbe stabilire se le disposizioni pertinenti di detta direttiva siano dotate di efficacia diretta. 25 Detto giudice precisa che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale verte unicamente sulla commissione di finanziamento e sulle spese per l’apertura di un fascicolo, dato che l’analisi del trattamento di tali somme ai fini IVA è sufficiente per consentirgli di determinare il modo in cui occorra trattare le altre spese e compensi di cui trattasi. 26 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Qualora una società di factoring acquisti da un cliente crediti fatturati con scadenza futura, in modo tale che il rischio di insolvenza ad essi inerenti venga trasferito dal cliente alla società ( factoring sotto forma di cessione di crediti): a) se la provvigione di finanziamento addebitata dalla società per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, debba essere considerata come una voce di rettifica del prezzo di acquisto dei crediti o come un’altra voce non rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA, oppure b) se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che la società fornisce al proprio cliente una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA a fronte della provvigione di finanziamento di cui alla prima questione, lettera a). 2) Se le spese fisse di apertura addebitate al cliente nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, ai fini dell’impostazione e dell’avvio della procedura di factoring , debbano essere considerate come un corrispettivo per la fornitura al cliente di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA. 3) Qualora i compensi di cui alla prima e alla seconda questione, addebitati nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, debbano essere considerati come il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA: a) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), [della medesima direttiva], sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate al cliente devono essere considerate come il corrispettivo per la vendita di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure b) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta di un corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile. 4) Qualora una società di factoring fornisca ai propri clienti un finanziamento mediante la concessione di un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dalla società ( factoring sotto forma di anticipo fatture): a) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), [della medesima direttiva], sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento addebitata al cliente per ciascun credito oggetto dell’accordo e le spese di apertura per le attività finalizzate all’impostazione e all’avvio del contratto di factoring devono essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure b) se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del ricupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un’altra prestazione di servizi imponibile. 5) Qualora la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate nell’ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti o del factoring sotto forma di anticipo fatture debbano essere considerate nel loro insieme come il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile sulla base della terza e quarta questione, se il carattere imponibile della prestazione di servizi in forza della direttiva [IVA] sia così chiaro e incondizionato da potergli attribuire un’efficacia diretta su domanda del soggetto passivo, sebbene l’esenzione prevista dalla legge nazionale sull’IVA includa altre forme di finanziamento oltre alla concessione di crediti». Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 27 Con la prima e con la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che, nell’esercizio di un’attività di factoring tramite cessione di crediti, nell’ambito della quale le operazioni di recupero crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring , la provvigione di finanziamento e le spese di apertura del fascicolo, sostenute dal cliente, debbano essere considerate come remunerazione per una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 28 Occorre ricordare che la direttiva IVA prevede un sistema comune dell’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili (sentenza del 7 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑594/23 , EU:C:2024:942 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 29 A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, sono soggette a detta imposta le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. 30 L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA attribuisce all’IVA un ambito di applicazione molto ampio, dando della nozione di «soggetto passivo» una definizione incentrata sull’indipendenza nell’esercizio di un’«attività economica», la quale è essa stessa definita in modo ampio, nell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, come comprendente tutte le attività di produzione, commercio o fornitura di servizi e, in particolare, lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. È l’esistenza di una siffatta attività che giustifica la qualifica di soggetto passivo (sentenza del 3 aprile 2025, Grzera, C‑213/24 , EU:C:2025:238 , punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 31 Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, e configura pertanto un’operazione soggetta a IVA, soltanto quando tra il fornitore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal fornitore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario (sentenze dell’11 luglio 2024, Finanzamt T II, C‑184/23 , EU:C:2024:599 , punto 30 , e del 28 novembre 2024, rhtb, C‑622/23 , EU:C:2024:994 , punto 16 e giurisprudenza ivi citata). 32 Interpretando le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ), formulate in termini sostanzialmente identici a quelli dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, la Corte ha già dichiarato, per motivi validi anche per la direttiva IVA, che costituiva prestazione di servizi a titolo oneroso, rientrante nell’ambito di applicazione di tale imposta, un’attività di factoring «in senso proprio», sotto forma di acquisto da parte del factor di crediti del suo cliente, senza diritto di ricorso contro quest’ultimo, in una situazione in cui i rapporti tra il factor e tale cliente erano disciplinati da un contratto nell’ambito del quale venivano scambiate prestazioni reciproche consistenti, per il factor , nel sollevare il cliente dalle operazioni di recupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento di questi ultimi e, per il cliente, come corrispettivo del servizio così ricevuto, nel versare una remunerazione corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti al factor e l’importo versato da quest’ultimo per l’acquisto di tali crediti (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C‑305/01 , EU:C:2003:377 , punti 48 e 49 ). 33 Poiché un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, presenta, in sostanza, le stesse caratteristiche del factoring «in senso proprio», descritto nel punto precedente della presente sentenza, occorre constatare che le prestazioni fornite in tale contesto costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. 34 La sentenza del 27 ottobre 2011, GFKL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑93/10 , EU:C:2011:700 ), non può rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, nel punto 26 di tale sentenza la Corte ha dichiarato che non rientrava nell’ambito di applicazione dell’IVA una vendita isolata di crediti scaduti ma dubbi, il cui prezzo rifletteva non già il corrispettivo di un servizio reso bensì il valore economico reale di tali crediti, divenuto inferiore al loro valore nominale. A differenza di ciò, un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, verte su crediti non scaduti, per i quali nulla consente a priori di ritenere che essi non siano integralmente rimborsati dai debitori, e si caratterizza per la prestazione di un servizio consistente, per il cessionario, nel farsi carico del recupero e del rischio relativo a tali crediti in cambio del versamento di una remunerazione da parte del cedente. 35 Una siffatta attività di factoring tramite vendita di crediti non può neppure essere assimilata ad una semplice operazione di acquisto e detenzione di quote sociali, situata al di fuori dell’ambito di applicazione dell’IVA, in quanto il factor non si comporta come proprietario passivo dei crediti acquistati ma fornisce effettivamente al suo cliente un servizio consistente nel farsi carico, dietro corrispettivo, del rischio di insolvenza del debitore (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/90 , EU:C:1991:268 , punto 13 ). 36 Per quanto riguarda la questione di decidere se, nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura dei fascicoli, versate al factor dal suo cliente, costituiscano il controvalore effettivo di prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva IVA, occorre rilevare, in primo luogo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la commissione di finanziamento rappresenta una percentuale dell’importo dei crediti, il cui livello dipende non dalla valutazione, in quanto tale, del valore economico di tali crediti bensì dal rating loro attribuito e dalla durata del termine di pagamento restante. 37 Tenuto conto di tali caratteristiche non risulta che una siffatta commissione corrisponda ad un adeguamento del prezzo di acquisto dei crediti al loro valore economico reale. Tale commissione dev’essere piuttosto considerata come corrispettivo del servizio di recupero crediti reso al suo cliente dal factor , il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento ed elevato il livello di rischio assunto da quest’ultimo. 38 Occorre rilevare, in secondo luogo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le spese per l’apertura della pratica corrispondono all’importo forfettario pagato dal cliente in ragione dell’impostazione del dispositivo di factoring e coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro. Di conseguenza tali spese devono essere considerate la contropartita dell’impostazione e dell’avvio del servizio reso dal factor . 39 Fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, si deve quindi ritenere che la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura dei fascicoli, versate al factor dal suo cliente nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti, debbano essere considerate come il controvalore effettivo del servizio reso e rientrino, di conseguenza, nell’ambito di applicazione della direttiva IVA. 40 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che, nell’esercizio di un’attività di factoring tramite cessione di crediti, nell’ambito della quale le operazioni di recupero crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring , – la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento ed elevato il livello di rischio assunto da quest’ultima, e – le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, costituiscono il controvalore effettivo per la fornitura dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva. Sulle questioni terza e quarta 41 Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura della pratica, pagate dal cliente e percepite dal factor nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti o di factoring tramite pegno, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti soggetta a IVA, o se debbano essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione esente da IVA, relativa alla concessione di un credito. 42 In forza dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi. 43 La concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, consiste, in particolare, nella messa a disposizione di un capitale dietro remunerazione (sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21 , EU:C:2022:757 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 44 Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono esentare parimenti le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero crediti. 45 Per giurisprudenza consolidata della Corte, le esenzioni dall’IVA di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21 , EU:C:2022:757 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 46 Risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte che i termini con i quali sono state designate le esenzioni previste da tale articolo devono essere interpretati restrittivamente, trattandosi di deroghe al principio generale secondo cui quest’imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21 , EU:C:2022:757 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 47 Tuttavia, l’interpretazione dei termini di tali esenzioni dev’essere conforme agli obiettivi perseguiti da queste ultime e rispettare il requisito di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA (sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21 , EU:C:2022:757 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 48 In assenza di una definizione, nella direttiva IVA, della nozione di «ricupero dei crediti», di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, occorre collocare tale nozione nel suo contesto e interpretarla in funzione dello spirito di tale disposizione nonché, più in generale, dell’impianto sistematico della direttiva di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2010, Axa UK, C‑175/09 , EU:C:2010:646 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 49 A tal riguardo se, come ricordato nel punto 46 della presente sentenza, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA, che derogano all’applicazione generale di tale imposta, devono essere interpretate restrittivamente, la nozione di «ricupero dei crediti», la quale costituisce un’eccezione a siffatta disposizione derogatoria all’applicazione dell’IVA e comporta, come conseguenza, che le operazioni da essa contemplate sono soggette alla tassazione che costituisce la regola di principio alla base di tale direttiva, dev’essere oggetto, dal canto suo, di interpretazione estensiva (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2010, Axa UK, C‑175/09 , EU:C:2010:646 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 50 Secondo la giurisprudenza, la nozione di «ricupero dei crediti», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, riguarda le operazioni finanziarie dirette ad ottenere il pagamento di un debito in denaro (sentenza del 28 ottobre 2010, Axa UK, C‑175/09 , EU:C:2010:646 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 51 La Corte ha precisato che tale nozione dev’essere interpretata nel senso che comprende tutte le forme di factoring , indipendentemente dalle loro modalità, dato che, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l’incasso dei crediti di un terzo. Non esiste nessuna valida ragione che possa giustificare una disparità di trattamento, dal punto di vista dell’IVA, tra il factoring «in senso proprio» e il factoring «in senso improprio» dato che, in entrambi i casi, il factor fornisce al cliente prestazioni a titolo oneroso ed esercita, in tal modo, un’attività economica (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C‑305/01 , EU:C:2003:377 , punti 76 e 77 ). 52 Come ricordato nel punto 33 della presente sentenza, un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, presenta le stesse caratteristiche del factoring «in senso proprio», oggetto della causa all’origine della sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C‑305/01 , EU:C:2003:377 ). Analogamente a quanto dichiarato in tale sentenza, si deve ritenere che una siffatta attività rientri nella nozione di «ricupero dei crediti» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA. 53 Lo stesso vale per il factoring tramite pegno, quale praticato dalla ricorrente nel procedimento principale. Infatti, poiché la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C‑305/01 , EU:C:2003:377 ), che il factoring «in senso improprio» dev’essere considerato rientrante nella nozione di «ricupero dei crediti», il factoring tramite pegno, che differisce dal factoring per vendita di crediti solo per il fatto che i crediti detenuti dal cliente non sono trasferiti al factor ma utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, mentre il factor si incarica per il resto del recupero e dell’incasso di tali crediti, dev’essere parimenti considerato rientrante in tale nozione. 54 Tuttavia, per rispondere agli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio, occorre ancora stabilire se la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura di un fascicolo costituiscano il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti, soggetta a IVA, o se esse retribuiscano in parte una prestazione distinta di concessione di credito, rientrante nell’esenzione da tale imposta prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. 55 A tale riguardo dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 35 ). 56 La Corte ha altresì dichiarato che, da un lato, dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA discende che ciascuna operazione dev’essere normalmente considerata distinta e indipendente e che, dall’altro lato, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 36 ). 57 Pertanto, in determinate circostanze più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e, pertanto, comportare separatamente un’imposizione o un’esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 37 ). 58 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una prestazione dev’essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Questo è anche il caso quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie, cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal fornitore (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 38 ). 59 Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi, per realizzare ciò, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione (sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 39 ). La Corte tiene altresì conto dell’obiettivo economico perseguito nonché dell’interesse dei destinatari delle prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C‑801/19 , EU:C:2020:1049 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 60 A tal riguardo occorre rilevare che, dal punto di vista del cliente e da quello del factor , una prestazione di servizio di factoring costituisce, in linea di principio, un’operazione economica unica avente come obiettivo principale quello di consentire al cliente di scaricare su un terzo il recupero e l’incasso dei suoi crediti, e la cui scomposizione presenterebbe carattere artificioso. 61 Inoltre per quanto riguarda, più specificamente, il factoring tramite vendita di crediti, i fondi versati dal factor al suo cliente non corrispondono ad un prestito che quest’ultimo debba rimborsare ma costituiscono il corrispettivo della vendita definitiva dei crediti, cosicché non esiste nessun rapporto di credito tra il factor e il suo cliente. Di conseguenza la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura del fascicolo, versate in tale contesto, non possono essere considerate come retribuzione di una prestazione di concessione di credito, rientrante nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, ma costituiscono, alla luce delle considerazioni esposte nei punti 32, 33, 38 e 39 della presente sentenza, il corrispettivo di servizi imponibili di recupero crediti, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva. 62 Per quanto riguarda il factoring tramite pegno, se è vero che esso consiste nella messa a disposizione di fondi da parte del factor al suo cliente a fronte della garanzia costituita da crediti su fatture non scadute, nel punto 53 della presente sentenza è stato rilevato che, per il resto, il factor provvede al recupero e all’incasso dei crediti il che costituisce, secondo la giurisprudenza ricordata nel punto 51, lo scopo essenziale del factoring . 63 Per di più sebbene, nell’ambito della fornitura di tale prestazione, il recupero dei crediti da parte del factor sia accompagnato dalla messa a disposizione, da parte di quest’ultimo al suo cliente, di un finanziamento corrispondente all’importo dei crediti dati in garanzia, non risulta, in pratica, che un siffatto finanziamento sia fornito dal factor indipendentemente dal servizio di recupero crediti, di cui costituisce il corollario. 64 Vero è che la Corte ha già riconosciuto che la nozione di concessione di credito, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, non si limitava ai soli prestiti e crediti concessi dagli istituti bancari e finanziari e non escludeva forme di remunerazione diverse dal versamento di interessi (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] and Logistic, C‑235/18 , EU:C:2019:412 , punti 44 , 45 , 47 e 48 , nonché giurisprudenza ivi citata). Essa ha altresì dichiarato che tale disposizione si applica a un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, e nel fatto che il primo soggetto passivo garantisce il rimborso a tale società di factoring di detta cambiale alla sua scadenza (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C‑801/19 , EU:C:2020:1049 , punto 53 ). 65 Resta il fatto che la soluzione accolta nella sentenza del 17 dicembre 2020, Franck ( C‑801/19 , EU:C:2020:1049 ), non può essere applicata alla presente causa dal momento che, segnatamente, tale sentenza riguardava la particolare configurazione di un rapporto tripartito in cui si era fatto ricorso a un factor al solo scopo, per una società, di ottenere un finanziamento eludendo l’impossibilità di sottoscrivere un credito bancario. 66 Non appare neppure pertinente, nell’ambito della presente causa, la soluzione accolta nella sentenza del 6 ottobre 2022, O. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty reprezentowany przez O ( C‑250/21 , EU:C:2022:757 ), che riguardava il trattamento, ai fini IVA, di un meccanismo utilizzato in materia di cartolarizzazioni o di finanziamenti strutturati, avente essenzialmente come scopo la messa a disposizione di un capitale dietro remunerazione, sotto forma di servizi forniti in base a un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un conferimento finanziario in cambio del versamento dei proventi di determinati crediti, rimasti nel patrimonio di tale cedente. 67 Infine l’argomento del governo finlandese, basato sul fatto che l’insieme dei meccanismi di finanziamento dovrebbe essere trattato allo stesso modo riguardo all’IVA, non può essere accolto in quanto, distinguendo il trattamento fiscale, riguardo a tale imposta, dalle prestazioni di recupero crediti e dalle prestazioni di concessione di credito, lo stesso legislatore dell’Unione ha previsto la possibilità che coesistano meccanismi di finanziamento soggetti a IVA e meccanismi di finanziamento esenti da IVA. 68 Ne consegue che la commissione di finanziamento e le spese per l’apertura di una pratica, pagate dal cliente nell’ambito di un factoring tramite pegno, caratterizzato dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell’incasso dei crediti di cui trattasi che, senza essere trasferiti a detto factor , sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, devono essere considerate come corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di «ricupero dei crediti», soggetta a IVA. 69 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che: – la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento e quanto più rilevante il rischio assunto dal factor, e – le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’elaborazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, percepiti dal factor nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui alla risposta alla prima e alla seconda questione, o di factoring tramite pegno, caratterizzata dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell’incasso dei crediti di cui trattasi che, senza essere trasferiti a detto factor , sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di ricupero crediti, soggetta a IVA. Sulla quinta questione 70 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nell’ipotesi in cui l’eccezione relativa al recupero crediti prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA si applichi a servizi di factoring come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, tale eccezione presenti un carattere incondizionato e tanto preciso da godere di efficacia diretta. 71 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i soggetti dell’ordinamento possono invocarle dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, segnatamente quando quest’ultimo le abbia recepite in modo scorretto [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata]. 72 Parimenti, occorre ricordare che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata quando sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione europea o degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, tanto precisa da poter essere invocata da un soggetto ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. 73 In primo luogo, per quanto riguarda il carattere incondizionato dell’eccezione relativa al recupero crediti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, dalla sua formulazione risulta che tale disposizione presenta un siffatto carattere in quanto la sua applicazione non è subordinata a condizioni supplementari o all’adozione di atti di esecuzione. 74 In secondo luogo, nella parte in cui prevede tale eccezione, detto articolo 135, paragrafo 1, lettera d), istituisce, in termini inequivocabili, un obbligo a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza che tali [OSCURATO:PERSONA] dispongano di nessun margine di discrezionalità e dev’essere quindi considerato sufficientemente preciso, ai sensi della giurisprudenza ricordata nel punto 72 della presente sentenza. 75 Ne consegue che l’eccezione relativa al recupero crediti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA gode di efficacia diretta e, pertanto, può essere invocata dai soggetti dell’ordinamento dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato. 76 In tale contesto occorre ricordare che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, il più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione, fermo restando che detto obbligo di interpretazione conforme non può servire, in particolare, a giustificare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale [v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punti 35 e 36 nonché giurisprudenza ivi citata]. 77 Occorre altresì ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione l’obbligo, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. 78 Spetterà al giudice del rinvio stabilire se il rispetto di tale eccezione possa essere garantito nell’ambito di un’interpretazione delle disposizioni di diritto interno conforme al diritto dell’Unione o, in mancanza di una siffatta possibilità, se esso implichi la disapplicazione totale o parziale di queste ultime. 79 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che l’eccezione relativa al «recupero dei crediti», prevista da tale disposizione, presenta un carattere incondizionato e tanto preciso da godere di efficacia diretta e, pertanto, può essere invocata dai soggetti dell’ordinamento dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato. Sulle spese 80 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: nell’esercizio di un’attività di factoring tramite cessione di crediti, nell’ambito della quale le operazioni di recupero dei crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring , – la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento ed elevato il livello di rischio assunto da quest’ultima, e – le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, costituiscono il controvalore effettivo per la fornitura dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva. 2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che: – la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento e quanto più rilevante il rischio assunto dal factor, e – le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro, percepiti dal factor nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti, come quella di cui alla risposta enunciata nel punto 1 del dispositivo, o di factoring tramite pegno, caratterizzata dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell’incasso dei crediti di cui trattasi che, senza essere trasferiti a detto factor , sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito da quest’ultimo al cliente, costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti, soggetta all’imposta sul valore aggiunto. 3) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che: l’eccezione relativa al «recupero dei crediti», prevista da tale disposizione, presenta un carattere incondizionato e tanto preciso da godere di efficacia diretta e, pertanto, può essere invocata dai soggetti dell’ordinamento dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il finlandese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris