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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27853/2025

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 01845 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraa margine del ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtùdi procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 476 /202 0 della CORTE d’APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 6 luglio 2020; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] – premesso che aveva concesso in locazione dei locali commerciali alla [OSCURATO:SOCIETA]. per ché vi svolgesse l’ attività di ristorazione e che, al termine della l o cazione, i locali gli erano stati restituiti in cattivo stato e senza la previa rimozione delle addizioni, delle modifiche e delle migliorie apportatevi dalla conduttrice – convennequest’ultima e [OSCURATO:PERSONA] dina nzi al Tribunale di T erni, chiedendo la condanna della prima, quale debitrice re sponsabile , al pagamento della somma di oltre 140.000 Euro e del secondo, quale garante (e nei limiti della garanzia), al pagamentodella somma di circa 40.000 Euro, oltre ad un’ult eriore somma di 35.000 Euro poi rinunciata; 2.il T ribunale adìto acc olse q uasi integral me nte la domanda e la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione propostadai convenuti soccombenti; la Corte territoriale ha così deciso,sulla base dei seguenti rilievi: I-il giudizio di primo grado, sebbene correttamente iniziato con il rito lavoristico,era però proseguito con il rito ordinario, avuto riguardo allacircostanza che il giudice , dapprima aveva fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente aveva trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all’art. 190 cod. pro c . civ. per com parse conclusionali e repliche , infine aveva emesso la sentenza senza dare lettura del dispositivo in udienza, dando atto dell’avvenutatrasformazione, sia pure per errore, del rito seguito; II-ciò posto, doveva trovare applicazione il principio di ultrattività del rito, in base al quale se il giudice di primo grado abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nellestesse forme; pertanto l’atto introduttivo del giudizio d’appello avrebbe dovuto essere proposto con citazione, in confomità alle regole del rito oridinario concretamente osservato in primo grado, mentre, se proposto con ricorso, sarebbe stato idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado solo se esso ricorso , unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, fosse stato tempestivamente notificato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., non essendo sufficienteil mero deposito dell’atto in cancelleria ; III- nel caso di s p ecie, non solo, in vio l azione del p r incipio di ultrattività del rito, il convenuto soccombente aveva introdotto il giudizio d’appello con ricorso, anziché con citazione, ma, inoltre, la notifica di tale atto introduttivo era stata effettuatadopo il decorso del termine dicui all’art. 327 cod. proc. civ. : essa era infatti avvenuta in data 16 marzo 2019, mentre la sentenza impugnata era stata depositata il 28 agosto 2019; ne discendeva l’inammisisbilità dell’impugnazione, per essere già passata in giudicato la decisione tardivamente gravata; 3.propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base didue motivi; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1.con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d’appello deciso la causa sulla base di una questione rilevata d’ufficio senza previa concessione del termine a difesa di cui all’art . 101, secondo comma, cod.proc. civ.; il ricorrente s ostiene che la Corte terr itoriale , rilevata (erroneamente) la tardività dell’appello, avrebbe dovuto suscitare sulla questione il contraddittorio delle parti, concedendo termine per il deposito di memorie e riservando all’esito ladecisione; la circostanza che la sentenza di inammissibilità del gravame sia stata pronunciata“a sorpresa”, senza consentire alle parti di ese r citare il diritto costituzionale di difesa,ne determinerebbe la nullità; 1.1.il motivo è infondato; l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero unaattività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., Sez.

Un., 30/09/2009, n.20935; Cass.16/02/2016, n.2984; Cass. 8/06/2018, n.15037; Cass. 18/06/2018, n. 16049; Cass. 5/05/2021, n.11724; Cass. 9/01/2024, n. 822); nella fattispecie, il rilievo officioso dell’inammissibilità dell’impugnazione per essere stata proposta con ricorso , anziché con citazione, in violazione della regola di ultrattività del rito, in quanto inerente a questione di puro diritto,non postulava la necessaria previa segnalazione alle partie non ha concretato alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, non av e ndo inciso sulla possibilità del l a parte di censurare l’ error in iudicando de iure procedendi asseritamente commesso dalla Corte territoria le , da cui discende la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; il primo motivo, pertanto, deve essererigettato; 2.con il se condo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (in relazione agli artt. 113, pr i mo comma, 447 - bis , 414 e 327, primo comma, cod. proc. civ. ) , la nullità della s entenza e del procedimento, per avere la Corte d’appello ritenuto tardivo e inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quantunque «correttamente e tempestivamente proposto in conformità al rito del lavoro,applicabile al caso di specie, entro i 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza»; i ricorrenti evidenziano che il giudice di primo grado non aveva «mai disposto alcun mutamento dal rito speciale al rito ordinario», avendo anzi egli dato espressamente atto nella sentenza – emessa il 18 agosto 2018 e pubblicata il 28 agosto successivo – che «esclusivamente per errore» aveva concesso alle parti termine per note conclusionali e repliche, trattenendo la causa in decisione senza dare lettura del dispostivo in udienza, e che, « in parte», questo suo erroneo modu s procedendi era stato causato dalla compl e ssità e numerosità delle questioni poste dal convenuto, costituitosi tardivamente; aggiungono, inoltre, che, diversamente da qu anto ritenuto dalla Corte territoriale, lo stesso giudice di primo grado, con ordinanza del 16 luglio 2017, aveva fissato udienza non per la precisazione delle conclusioni ma per la d iscussione orale, in piena co erenza con la disciplina del rito del lavoro , mentre , con la successiva ordinanza del 20 ottobre 2017, si era limitato a concedere termine per note conclusionali e repliche, secondo una prassi frequente e pienamente compatibilecon il suddetto rito lavoristico; concludono che , per tanto , pi enamente corretta era stata la loro scelta di proporreappello con ricorso, e che, non e s sendo controverso che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione era stato depositato (in data 28 febbraio 2019) nel rispetto del termine di sei mesi dal la pubblicazione della sentenza gravata (avven u t a il 28 agosto 2018), quest’ultima non era passata in giudicato e l’impugnazione avreb be dovutoessere ritenuta ammissibile; 2.1.il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 2.1.a.è infondato nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto erroneamente che il giudizio dovesse proseguire in appello secondo le forme del rito ordinario, sebbene non fosse stato «mai dispostoalcun mutamento dal rito speciale a quello ordinario» e sebbene, anzi, lo stesso giudice di primo grado ave sse riconosciuto di «avere trattenutola causa in decisione, senza rinviare ad altra udienza per la discussione e la lettura del dispositivo, esclusivamente per errore»; ben vero, infatti, l’applicazione del principio dell’ immutabilità del rito – in base al quale il giudizio deve proseguire nel grado di impugnazione, nelle stesse formein cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull’ammissibilità del gravame– trova il suo presupposto, non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito, ma nella circostanza che in concreto il giudice abbia trattato la causa seguendo un certo rito , quantunque errato (Cass. 6/11/2019, n. 28519); in altri termini, è propriol’erronea scelta del rit o , non corretta dal giudice attraverso un’ordinanza di mutamento del rito, che comporta che il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme,sebbene erronee(Cass. 7/06/2011, n. 12290; Cass. 3/07/2014, n. 15272); nella vicenda in esame, gli stessi ricorrenti evidenziano che il giudice di primo grado, pur riconoscendo l’errore (e persino giustificandosi, in sentenza, indicando le ragioni che, in parte, lo avevano determinato), tuttavia aveva in concreto conformato il giudizio, quanto meno nella fase decisoria, alle regole formali del processo ordinario, disapplicando quelle del rito speciale lavoristico astrattamente applicabili, dando termine per scritti conclusionali e repliche e trattenendo la causa in decisione senza rinviare ad altra udienza per la discussionee la lettura del dispo sitivo; pertanto, pur riguardando un rapporto(locazione) a cui avrebbero dovuto essere applicate, in primo grado, le regole processuali di cui agli artt. 414 ss.cod. proc. civ. e, in grado d’appello, quelle degli artt. 433 ss. cod. proc.civ., la controversia, per errore, quanto meno nella fase decisoria,non era stata trattata con il rito del lavoro, rend endosi quindi applicabili le regole ordinarie in relazione ai termini per la proposizione dell'impugnazione; ciò, in quanto il rito ( concretamente , sebbene erroneamente) adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento (Cass. 9/11/2010, n. 22738; Cass. 8/07/2020, n.14139); il motivo in esame,dunque, è infondato e va rigettato nella parte in cui, pur prendendo atto della erronea disapplicazione del rito lavoristico da parte del giudice di primo grado, censura la statuizione di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte di merito sulla base dell’inconferente rilievo della mancanza di un provvedimento di mutamento di rito; 2.1.b.il motivo è invece inammissibile nella parte in cui contesta l’accertamento della Corte territoriale in ordine alle forme processuali in concreto adottate; va osservato, alriguardo, che la critica dei ricorrenti si fonda su una interpretazione –contraria a quella data dalla Corte territoriale – delle ordinanze emesse dal Tribunale di Terni in data 16 luglio 2017 (con la quale il giudice di primo grado, diversamente da quantoritenuto dalla Corte d’appello, avrebbefissato udienza, non per la precisazione delle conclusioni, bensì per la discussione orale , così debitamente conformando il proprio modus procedendi alla disciplina del rito lavoristico) e in data20 ottobre 2017 (con la quale non sarebbero stati concessi gli specificitermini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., ma più in generale termini per “note conclusionali” e “repliche”, inconformità ad una prassi non contrastante con l e regole del suddetto rito e, anzi, frequentemente seguita nellecause ad esso soggette ) ; orbene, al di là della considerazione che l ’ accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito(Cass. 6/11/2019, n. 28519), sicché già sotto tale profilo le critiche dei ricorrenti incorrono in una sanzione di inammissibilità , appare decisivo in tal senso il rilievo che esse sono basate sulla giustapposizione, a quella espressa dalla Corte d’appello, di una diversa interpretazione di due atti processuali, senza riportarli ex professo nel ricorso e senza provvedere, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., all’indicazione della sede processuale in cui essi siano rinvenibili, al fine di consentire a questa Corte di legittimità di verificarne il contenuto; in proposito , nello stesso indice delle produzioniposto in calce al ricorso si d à atto del deposito, unitamente allacopia autentica della sentenza impugnata , del « fascicolo di parte relativo al secondo grado contenente quello relativo al primo grado», ma nullasi dice delle specifiche ordinanze del 16 luglio e del 20 ottobre 2017, neppure perprecisare se si trovino all’interno di detto fascicolo o siano rinvenibili altrove; 3.in definitiva, il ricorso va complessivamenterigettato, per essere infondato il primo motivo e per essere in parteinammissibile e in parte infondato il secondo;

4. l e spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5.sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigettail ricorso; condanna i ricorrentia rimborsare al controricorrente l e s pese del giudizio di legittimità , che liquida, in Euro 5.800 ,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; anorma dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 01845 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraa margine del ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtùdi procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 476 /202 0 della CORTE d’APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 6 luglio 2020; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] – premesso che aveva concesso in locazione dei locali commerciali alla [OSCURATO:SOCIETA]. per ché vi svolgesse l’ attività di ristorazione e che, al termine della l o cazione, i locali gli erano stati restituiti in cattivo stato e senza la previa rimozione delle addizioni, delle modifiche e delle migliorie apportatevi dalla conduttrice – convennequest’ultima e [OSCURATO:PERSONA] dina nzi al Tribunale di T erni, chiedendo la condanna della prima, quale debitrice re sponsabile , al pagamento della somma di oltre 140.000 Euro e del secondo, quale garante (e nei limiti della garanzia), al pagamentodella somma di circa 40.000 Euro, oltre ad un’ult eriore somma di 35.000 Euro poi rinunciata; 2.il T ribunale adìto acc olse q uasi integral me nte la domanda e la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione propostadai convenuti soccombenti; la Corte territoriale ha così deciso,sulla base dei seguenti rilievi: I-il giudizio di primo grado, sebbene correttamente iniziato con il rito lavoristico,era però proseguito con il rito ordinario, avuto riguardo allacircostanza che il giudice , dapprima aveva fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente aveva trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all’art. 190 cod. pro c . civ. per com parse conclusionali e repliche , infine aveva emesso la sentenza senza dare lettura del dispositivo in udienza, dando atto dell’avvenutatrasformazione, sia pure per errore, del rito seguito; II-ciò posto, doveva trovare applicazione il principio di ultrattività del rito, in base al quale se il giudice di primo grado abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nellestesse forme; pertanto l’atto introduttivo del giudizio d’appello avrebbe dovuto essere proposto con citazione, in confomità alle regole del rito oridinario concretamente osservato in primo grado, mentre, se proposto con ricorso, sarebbe stato idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado solo se esso ricorso , unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, fosse stato tempestivamente notificato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., non essendo sufficienteil mero deposito dell’atto in cancelleria ; III- nel caso di s p ecie, non solo, in vio l azione del p r incipio di ultrattività del rito, il convenuto soccombente aveva introdotto il giudizio d’appello con ricorso, anziché con citazione, ma, inoltre, la notifica di tale atto introduttivo era stata effettuatadopo il decorso del termine dicui all’art. 327 cod. proc. civ. : essa era infatti avvenuta in data 16 marzo 2019, mentre la sentenza impugnata era stata depositata il 28 agosto 2019; ne discendeva l’inammisisbilità dell’impugnazione, per essere già passata in giudicato la decisione tardivamente gravata; 3.propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base didue motivi; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d’appello deciso la causa sulla base di una questione rilevata d’ufficio senza previa concessione del termine a difesa di cui all’art . 101, secondo comma, cod.proc. civ.; il ricorrente s ostiene che la Corte terr itoriale , rilevata (erroneamente) la tardività dell’appello, avrebbe dovuto suscitare sulla questione il contraddittorio delle parti, concedendo termine per il deposito di memorie e riservando all’esito ladecisione; la circostanza che la sentenza di inammissibilità del gravame sia stata pronunciata“a sorpresa”, senza consentire alle parti di ese r citare il diritto costituzionale di difesa,ne determinerebbe la nullità; 1.1.il motivo è infondato; l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero unaattività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., Sez. Un., 30/09/2009, n.20935; Cass.16/02/2016, n.2984; Cass. 8/06/2018, n.15037; Cass. 18/06/2018, n. 16049; Cass. 5/05/2021, n.11724; Cass. 9/01/2024, n. 822); nella fattispecie, il rilievo officioso dell’inammissibilità dell’impugnazione per essere stata proposta con ricorso , anziché con citazione, in violazione della regola di ultrattività del rito, in quanto inerente a questione di puro diritto,non postulava la necessaria previa segnalazione alle partie non ha concretato alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, non av e ndo inciso sulla possibilità del l a parte di censurare l’ error in iudicando de iure procedendi asseritamente commesso dalla Corte territoria le , da cui discende la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; il primo motivo, pertanto, deve essererigettato; 2.con il se condo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (in relazione agli artt. 113, pr i mo comma, 447 - bis , 414 e 327, primo comma, cod. proc. civ. ) , la nullità della s entenza e del procedimento, per avere la Corte d’appello ritenuto tardivo e inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quantunque «correttamente e tempestivamente proposto in conformità al rito del lavoro,applicabile al caso di specie, entro i 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza»; i ricorrenti evidenziano che il giudice di primo grado non aveva «mai disposto alcun mutamento dal rito speciale al rito ordinario», avendo anzi egli dato espressamente atto nella sentenza – emessa il 18 agosto 2018 e pubblicata il 28 agosto successivo – che «esclusivamente per errore» aveva concesso alle parti termine per note conclusionali e repliche, trattenendo la causa in decisione senza dare lettura del dispostivo in udienza, e che, « in parte», questo suo erroneo modu s procedendi era stato causato dalla compl e ssità e numerosità delle questioni poste dal convenuto, costituitosi tardivamente; aggiungono, inoltre, che, diversamente da qu anto ritenuto dalla Corte territoriale, lo stesso giudice di primo grado, con ordinanza del 16 luglio 2017, aveva fissato udienza non per la precisazione delle conclusioni ma per la d iscussione orale, in piena co erenza con la disciplina del rito del lavoro , mentre , con la successiva ordinanza del 20 ottobre 2017, si era limitato a concedere termine per note conclusionali e repliche, secondo una prassi frequente e pienamente compatibilecon il suddetto rito lavoristico; concludono che , per tanto , pi enamente corretta era stata la loro scelta di proporreappello con ricorso, e che, non e s sendo controverso che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione era stato depositato (in data 28 febbraio 2019) nel rispetto del termine di sei mesi dal la pubblicazione della sentenza gravata (avven u t a il 28 agosto 2018), quest’ultima non era passata in giudicato e l’impugnazione avreb be dovutoessere ritenuta ammissibile; 2.1.il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 2.1.a.è infondato nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto erroneamente che il giudizio dovesse proseguire in appello secondo le forme del rito ordinario, sebbene non fosse stato «mai dispostoalcun mutamento dal rito speciale a quello ordinario» e sebbene, anzi, lo stesso giudice di primo grado ave sse riconosciuto di «avere trattenutola causa in decisione, senza rinviare ad altra udienza per la discussione e la lettura del dispositivo, esclusivamente per errore»; ben vero, infatti, l’applicazione del principio dell’ immutabilità del rito – in base al quale il giudizio deve proseguire nel grado di impugnazione, nelle stesse formein cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anche la valutazione sull’ammissibilità del gravame– trova il suo presupposto, non in un formale provvedimento di mutamento o conversione del rito, ma nella circostanza che in concreto il giudice abbia trattato la causa seguendo un certo rito , quantunque errato (Cass. 6/11/2019, n. 28519); in altri termini, è propriol’erronea scelta del rit o , non corretta dal giudice attraverso un’ordinanza di mutamento del rito, che comporta che il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme,sebbene erronee(Cass. 7/06/2011, n. 12290; Cass. 3/07/2014, n. 15272); nella vicenda in esame, gli stessi ricorrenti evidenziano che il giudice di primo grado, pur riconoscendo l’errore (e persino giustificandosi, in sentenza, indicando le ragioni che, in parte, lo avevano determinato), tuttavia aveva in concreto conformato il giudizio, quanto meno nella fase decisoria, alle regole formali del processo ordinario, disapplicando quelle del rito speciale lavoristico astrattamente applicabili, dando termine per scritti conclusionali e repliche e trattenendo la causa in decisione senza rinviare ad altra udienza per la discussionee la lettura del dispo sitivo; pertanto, pur riguardando un rapporto(locazione) a cui avrebbero dovuto essere applicate, in primo grado, le regole processuali di cui agli artt. 414 ss.cod. proc. civ. e, in grado d’appello, quelle degli artt. 433 ss. cod. proc.civ., la controversia, per errore, quanto meno nella fase decisoria,non era stata trattata con il rito del lavoro, rend endosi quindi applicabili le regole ordinarie in relazione ai termini per la proposizione dell'impugnazione; ciò, in quanto il rito ( concretamente , sebbene erroneamente) adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento (Cass. 9/11/2010, n. 22738; Cass. 8/07/2020, n.14139); il motivo in esame,dunque, è infondato e va rigettato nella parte in cui, pur prendendo atto della erronea disapplicazione del rito lavoristico da parte del giudice di primo grado, censura la statuizione di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte di merito sulla base dell’inconferente rilievo della mancanza di un provvedimento di mutamento di rito; 2.1.b.il motivo è invece inammissibile nella parte in cui contesta l’accertamento della Corte territoriale in ordine alle forme processuali in concreto adottate; va osservato, alriguardo, che la critica dei ricorrenti si fonda su una interpretazione –contraria a quella data dalla Corte territoriale – delle ordinanze emesse dal Tribunale di Terni in data 16 luglio 2017 (con la quale il giudice di primo grado, diversamente da quantoritenuto dalla Corte d’appello, avrebbefissato udienza, non per la precisazione delle conclusioni, bensì per la discussione orale , così debitamente conformando il proprio modus procedendi alla disciplina del rito lavoristico) e in data20 ottobre 2017 (con la quale non sarebbero stati concessi gli specificitermini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., ma più in generale termini per “note conclusionali” e “repliche”, inconformità ad una prassi non contrastante con l e regole del suddetto rito e, anzi, frequentemente seguita nellecause ad esso soggette ) ; orbene, al di là della considerazione che l ’ accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito(Cass. 6/11/2019, n. 28519), sicché già sotto tale profilo le critiche dei ricorrenti incorrono in una sanzione di inammissibilità , appare decisivo in tal senso il rilievo che esse sono basate sulla giustapposizione, a quella espressa dalla Corte d’appello, di una diversa interpretazione di due atti processuali, senza riportarli ex professo nel ricorso e senza provvedere, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., all’indicazione della sede processuale in cui essi siano rinvenibili, al fine di consentire a questa Corte di legittimità di verificarne il contenuto; in proposito , nello stesso indice delle produzioniposto in calce al ricorso si d à atto del deposito, unitamente allacopia autentica della sentenza impugnata , del « fascicolo di parte relativo al secondo grado contenente quello relativo al primo grado», ma nullasi dice delle specifiche ordinanze del 16 luglio e del 20 ottobre 2017, neppure perprecisare se si trovino all’interno di detto fascicolo o siano rinvenibili altrove; 3.in definitiva, il ricorso va complessivamenterigettato, per essere infondato il primo motivo e per essere in parteinammissibile e in parte infondato il secondo; 4. l e spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5.sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigettail ricorso; condanna i ricorrentia rimborsare al controricorrente l e s pese del giudizio di legittimità , che liquida, in Euro 5.800 ,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; anorma dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a ti
Sentenza Cassazione n. 27853/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris