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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14631/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ),[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del GUP del Tribunale di Palermo del 12/06/2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 in relazione all'anno d'imposta 2018, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione.

La Corte territoriale, accogliendo il primo motivo di gravame, ha applicato il più favorevole regime sanzionatorio vigente ratione temporis (d.lgs. n. 158/2015) ma ha rigettato gli altri motivi d'appello, confermando sia l'applicazione della recidiva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in merito all'applicazione della recidiva.

In particolare, si lamenta che la Corte d'appello non avrebbe considerato, quali elementi positivi a favore dell'imputato, le concrete modalità dei fatti e lo stato di detenzione durante l'anno di imposta cui si riferisce l'evasione, con conseguente impossibilità di gestire personalmente la propria attività commerciale.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorrente asserisce che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare adeguatamente elementi positivi, quali lo stato di precarietà economica, l'assenza di precedenti penali specifici e, nuovamente, lo stato di detenzione, che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'attenuante, quantomeno in regime di equivalenza con la contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza l'esposizione delle specifiche criticità che invaliderebbero le argomentazioni fondanti la condanna.

2. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte di appello di Palermo ha fornito una motivazione congrua, logica e priva di vizi giuridici in merito alla decisione di applicare l'aumento di pena per la recidiva reiterata.

La sentenza impugnata, infatti, non si è limitata a un mero riscontro formale dei precedenti penali ma ha proceduto a una valutazione concreta della personalità dell'imputato e della sua pericolosità sociale, in piena aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

La Corte territoriale ha correttamenteevidenziato come la reiterazione dell'illecito fosse, nel caso di specie, "sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale del suo autore".

A sostegno di tale giudizio, i giudici del gravame hanno valorizzato una pluralità di elementi negativi.

Si legge nella sentenza : "...dal casellario giudiziale dell'odierno appellante (che evidenzia una serie assai lunga di condanne, in specie per traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, truffa, falsità materiale ed ideologica, che abbracciano un amplissimo arco temporale...), dalla gestione dell'attività imprenditoriale in regime di totale illegalità, pur a fronte di un importante volume di affari (superiore a 800 mila euro nel solo anno 2018), dall'assenza di qualsiasi tangibile indice di resipiscenza, avvalorato anche dall'indisponibilità palesata dal [OSCURATO:PERSONA] a estinguere il debito tributario, anche per via transattiva o rateale, si ricava un giudizio di elevata, preoccupante ed incontenibile pericolosità sociale, che rende concreto, immanente ed altissimo il pericolo di ricaduta nel crimine...". 2.1 Tale percorso argomentativo dimostra un esercizio corretto del potere discrezionale del giudice di merito, il quale ha ancorato la sua decisione a specifici e pertinenti indicatori fattuali.

Le censure mosse dal ricorrente, relative alla mancata considerazione del suo stato di detenzione, si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto, inammissibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

3. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, per il costante orientamento di questa Corte, l'attenuante può essere esclusa dal giudice di merito facendo riferimento ai soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio di talché la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto in modo chiaro e coerente le ragioni ostative al riconoscimento della circostanza, valorizzando a tal fine "l'elevata proclività a delinquere dell'imputato, la ragguardevole entità degli importi sottratti all'imposizione fiscale (per oltre 181 mila euro a titolo di IVA), la sistematicità delle condotte di evasione e l'assenza di qualsiasi autentico indice di ravvedimento".

Anche in questo caso, le doglianze del ricorrente si traducono in una sollecitazione a una nuova e diversa ponderazione degli elementi di fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

4. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ),[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del GUP del Tribunale di Palermo del 12/06/2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 in relazione all'anno d'imposta 2018, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione. La Corte territoriale, accogliendo il primo motivo di gravame, ha applicato il più favorevole regime sanzionatorio vigente ratione temporis (d.lgs. n. 158/2015) ma ha rigettato gli altri motivi d'appello, confermando sia l'applicazione della recidiva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in merito all'applicazione della recidiva. In particolare, si lamenta che la Corte d'appello non avrebbe considerato, quali elementi positivi a favore dell'imputato, le concrete modalità dei fatti e lo stato di detenzione durante l'anno di imposta cui si riferisce l'evasione, con conseguente impossibilità di gestire personalmente la propria attività commerciale. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente asserisce che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare adeguatamente elementi positivi, quali lo stato di precarietà economica, l'assenza di precedenti penali specifici e, nuovamente, lo stato di detenzione, che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'attenuante, quantomeno in regime di equivalenza con la contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza l'esposizione delle specifiche criticità che invaliderebbero le argomentazioni fondanti la condanna. 2. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte di appello di Palermo ha fornito una motivazione congrua, logica e priva di vizi giuridici in merito alla decisione di applicare l'aumento di pena per la recidiva reiterata. La sentenza impugnata, infatti, non si è limitata a un mero riscontro formale dei precedenti penali ma ha proceduto a una valutazione concreta della personalità dell'imputato e della sua pericolosità sociale, in piena aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale. La Corte territoriale ha correttamenteevidenziato come la reiterazione dell'illecito fosse, nel caso di specie, "sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale del suo autore". A sostegno di tale giudizio, i giudici del gravame hanno valorizzato una pluralità di elementi negativi. Si legge nella sentenza : "...dal casellario giudiziale dell'odierno appellante (che evidenzia una serie assai lunga di condanne, in specie per traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, truffa, falsità materiale ed ideologica, che abbracciano un amplissimo arco temporale...), dalla gestione dell'attività imprenditoriale in regime di totale illegalità, pur a fronte di un importante volume di affari (superiore a 800 mila euro nel solo anno 2018), dall'assenza di qualsiasi tangibile indice di resipiscenza, avvalorato anche dall'indisponibilità palesata dal [OSCURATO:PERSONA] a estinguere il debito tributario, anche per via transattiva o rateale, si ricava un giudizio di elevata, preoccupante ed incontenibile pericolosità sociale, che rende concreto, immanente ed altissimo il pericolo di ricaduta nel crimine...". 2.1 Tale percorso argomentativo dimostra un esercizio corretto del potere discrezionale del giudice di merito, il quale ha ancorato la sua decisione a specifici e pertinenti indicatori fattuali. Le censure mosse dal ricorrente, relative alla mancata considerazione del suo stato di detenzione, si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto, inammissibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. 3. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, per il costante orientamento di questa Corte, l'attenuante può essere esclusa dal giudice di merito facendo riferimento ai soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio di talché la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto in modo chiaro e coerente le ragioni ostative al riconoscimento della circostanza, valorizzando a tal fine "l'elevata proclività a delinquere dell'imputato, la ragguardevole entità degli importi sottratti all'imposizione fiscale (per oltre 181 mila euro a titolo di IVA), la sistematicità delle condotte di evasione e l'assenza di qualsiasi autentico indice di ravvedimento". Anche in questo caso, le doglianze del ricorrente si traducono in una sollecitazione a una nuova e diversa ponderazione degli elementi di fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. 4. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M
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