CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23780/2017 R.G. proposto da: kr(1)'\( [OSCURATO:PERSONA] ANDREA, entrambi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende — ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende — resistente — 62. ) 77 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] — intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 222/2017 depositata il 22/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Larino la CO.FI .[OSCURATO:PERSONA], premettendo in fatto di avere concluso con la convenuta una convenzione di mediazione, in virtù della quale la stessa attrice aveva conferito alla convenuta l'incarico di provvedere per suo conto alla promozione di operazioni di prestito contro cessione o delega di pagamento di quote di stipendio o salario. Lamentò l'attrice che, nell'espletamento dell'incarico conferitole, la CO.FI.[OSCURATO:PERSONA] aveva individuato come soggetti con i quali concludere i contratti di finanziamento le persone di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti indicati come dipendenti dell'associazione U.N.A.M.I.C. Dopo l'erogazione dei prestiti -ed a seguito della sospensione da parte della U.N.A.M.I.C. del rimborso delle rate- era tuttavia emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano soggetti inesistenti - essendo i numeri di posizione INPS indicati sulle buste paga in realtà riferibili a soggetti differenti- mentre [OSCURATO:PERSONA] non risultava dipendente della U.N.A.M.I.C., essendone stato unicamente presidente. L'attrice, quindi, lamentando l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta -ed in particolare la mancata R.G. 23780/2017 - Pagina nr. 2 di 11 verifica della veridicità ed autenticità della documentazione posta alla base dell'erogazione dei prestiti- chiese che la stessa, previo accertamento di responsabilità, venisse condannata al risarcimento dei danni, quantificati in C 72.732,23 per danno emergente ed C 23.543,77 per lucro cessante. La CO.FI.[OSCURATO:PERSONA], costituitasi, contestò la propria negligenza, deducendo di essersi avvalsa della collaborazione esterna di [OSCURATO:PERSONA] e dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. Oltre a concludere per il rigetto della domanda, quindi, chiese -ed ottenne- l'autorizzazione alla chiamata in causa di questi ultimi per essere dagli stessi manlevata in caso di condanna. Costituitisi a propria volta, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestarono la domanda della convenuta, deducendo di aver adempiuto con diligenza agli obblighi su di essi gravati. Con sentenza n. 270/12 il Tribunale di Larino, in accoglimento parziale della domanda, accertò la responsabilità della CO.FI .[OSCURATO:PERSONA] per i danni conseguenti ai soli finanziamenti erogati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando la CO.FI .[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del solo danno emergente -quantificato in C 27.187,68 pari al residuo credito da mutuo non restituito- nonché alla restituzione delle provvigioni corrisposte in relazione ai due finanziamenti, pari ad C 4.763,88. Il Tribunale, invece, rigettò la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA], e costituitisi sia la CO.FI .[OSCURATO:PERSONA] -interponendo appello incidentale- sia [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Campobasso, R.G. 23780/2017 - Pagina nr. 3 di 11 con sentenza n. 222/17, accolse l'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], condannando la CO.FI.[OSCURATO:PERSONA] sia all'ulteriore risarcimento dei danni da lucro cessante in relazione ai prestiti erogati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia all'integrale risarcimento dei danni in relazione al prestito erogato a favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, altresì, in accoglimento dell'appello incidentale della CO.FI.[OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sia a tenere indenne l'appellante incidentale di tutte le somme che la stessa avrebbe dovuto corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] sia a restituire alla CO.FI.[OSCURATO:PERSONA] gli importi da quest'ultima corrisposti a titolo di provvigione. Per quel che nella presente sede ancora rileva, la Corte territoriale nell'accogliere l'appello incidentale interposto dalla CO.FI .[OSCURATO:PERSONA], argomentò che: [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetti dotati di autonomia imprenditoriale ed iscritti -come la CO.FI.[OSCURATO:PERSONA]- nell'elenco istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 T.U.B., dovevano ritenersi pienamente soggetti alle regole di responsabilità operanti per i soggetti operanti in via imprenditoriale come intermediari finanziari, senza poter in alcun modo addurre a scusante -come invece opinato dal giudice di prime cure- un minor livello organizzativo connesso alla natura di imprenditori individuali; era ravvisabile una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per grave inadempimento sia agli obblighi di legge gravanti sul mediatore professionale sia agli obblighi derivanti dalla convenzione conclusa con CO.FI .[OSCURATO:PERSONA]; R.G. 23780/2017 -Pagina nr. 4 di 11 era da ritenersi sussistente, in particolare, l'inadempimento dell'obbligo di verifica della veridicità e autenticità dei documenti e delle sottoscrizioni raccolte, obblighi che non potevano ritenersi assolti col solo controllo dell'apparente regolarità della documentazione; per contro, l'impiego dell'ordinaria diligenza ed una verifica (da ritenersi materialmente possibile), avrebbero consentito di verificare sia l'inesistenza dei soggetti indicati con i nomi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia l'assenza di un rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e la U.N.A.M.I.C., evitando l'erogazione dei prestiti. 3. Per la cassazione della decisione della Corte d'Appello di Campobasso propongono ora ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente sono rimasti intimati sia [OSCURATO:PERSONA] sia CO.FI .[OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. In data 12 febbraio 2019 la CO.FI .[OSCURATO:PERSONA] (nuova denominazione di CO.FI.[OSCURATO:PERSONA]) ha depositato atto intestato "memoria ex art. 378 c.p.c.", concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Va premesso, per chiarezza, che il ricorso in esame è stato proposto in epoca successiva alle modifiche introdotte con il d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., con L. n. 197 del 2016), e quindi in piena vigenza R.G. 23780/2017 - Pagina nr. 5 di 11 dell'attuale assetto del rito camerale non partecipato dalle parti, già giudicato da questa Corte come non incompatibile con le garanzie costituzionali (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017 - Rv. 642729 - 01) e con il principio di pubblicità dell'udienza, previsto dall'art. 6 CEDU (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5371 del 02/03/2017 - Rv. 643480 - 02). Detta premessa vale ad evidenziare che non sussistono nella specie i presupposti che hanno indotto questa Corte a ritenere ammissibili le memorie depositate dalla parte intimata non costituitasi tempestivamente negli specifici casi in cui il ricorso per Cassazione era stato proposto in prossimità temporale all'entrata in vigore della novella del 2016, sussistendo in tali ipotesi l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'intimata -aspirante controricorrente- che aveva diligentemente iniziato il procedimento notificatorio nell'immediatezza della riforma del 2016 (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017 - Rv. 644387 - 01, nonché le successive Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 - Rv. 657368 - 01 e Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 6592 del 10/03/2021 - Rv. 660817 - 01). Operato tale chiarimento, quindi, questa Corte intende dare continuità all'orientamento che ha affermato l'inammissibilità delle memorie di costituzione depositate dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c., ritenendo preclusa alla parte la possibilità di giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell'adunanza camerale, proprio in considerazione della ingiustificata inottemperanza al disposto di cui all'art. 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24835 del 20/10/2017 (Rv. 645928 - 01). R.G. 23780/2017 - Pagina nr. 6 di 11 Va quindi ribadito il principio per cui nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif., con I. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, il mancato deposito di un controricorso ammissibile (derivi detta inammissibilità dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 370 c.p.c. o dalla carenza dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c.), rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata, in quanto -divenuta regola la trattazione camerale ed eccezione quella in udienza pubblica- deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che -venuta a mancare tale udienza- alcuna attività difensiva è più consentita (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34791 del 17/11/2021 - Rv. 663181 - 01; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021 - Rv. 661609 - 01; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 - Rv. 659281 - 02; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 - Rv. 653584 - 01; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018 - Rv. 650526 - 01). 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la "violazione e falsa applicazione alla fattispecie dell'art. 3.2 della convenzione di mediazione tra [OSCURATO:SOCIETA] e Creditprof del 15/04/2003, e degli art.li 1176 c. c. e 1759 c.c.". Lamenta il ricorso che erroneamente la Corte territoriale, abbia ritenuto sussistente la responsabilità dei ricorrenti, omettendo di considerare che gli stessi avevano verificato, nei limiti dei relativi poteri e compiti, gli elementi necessari ai fini dell'accertamento della R.G. 23780/2017 - Pagína nr. 7 di 11 veridicità ed attendibilità della documentazione richiesta per la concessione del prestito. Argomenta, ulteriormente, il ricorso che i ricorrenti medesimi non godevano di alcun potere decisorio in ordine alla concessione dei prestiti né di poteri istruttori in relazione alla valutazione dell'erogabilità del finanziamento, poteri rimessi integralmente alla società mandante, sulla quale, conseguentemente, deve ritenersi gravare anche il rischio dell'inadempimento derivante da fatti illeciti di terzi. 3. Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti, infatti, oltre ad operare un generico richiamo ad una non meglio precisata documentazione (pag. 20) ed a risultanze di attività istruttoria assolutamente non specificata nei contenuti ed esiti (pag. 21) -incorrendo in tal modo in una diretta violazione dei canoni di specificità e completezza del ricorso- ancorano le proprie critiche al provvedimento impugnato unicamente alle previsioni contrattuali (peraltro riprodotte solo in parte e senza alcuna indicazione in ordine alla loro reperibilità in atti, in tal modo precludendo la possibilità di un esame del documento) nonché alla, alquanto generica, deduzione di una violazione dei canoni normativi di cui agli artt. 1176 e 1759 c.c. Tale impostazione, tuttavia, determina una incompletezza del ricorso, dal momento che questo non viene ad investire nella sua completezza la ratio posta alla base della decisione della Corte d'appello di Campobasso. La sentenza impugnata, infatti, non ha basato la responsabilità degli odierni ricorrenti unicamente su una mera violazione delle previsioni contrattuali, ma, prima ancora, ha proceduto a qualificare i ricorrenti medesimi quali intermediari finanziari assoggettati alla disciplina del T.U.B., ravvisando, quindi, un "inadempimento grave R.G. 23780/2017 - Pagina nr. 8 di 11 degli obblighi di legge che incombono sul mediatore professionale e [enfasi aggiunta] di quelli derivanti dalla convenzione del 15 aprile 2003". Occorre, allora, rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 - 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 - Rv. 659448 - 01). Nel caso in esame, per contro, è evidente non solo che parte delle doglianze dei ricorrenti si fondano su profili in fatto (come l'oggetto dei R.G. 23780/2017 - Pagina nr. 9 di 11 non specificati accertamenti istruttori) che sono rimessi alla valutazione esclusiva del giudice di merito, ma anche che i ricorrenti si sono limitati a generiche doglianze in ordine all'applicazione degli artt.1176 e 1759 c.c. senza neppure affrontare il profilo del loro livello di responsabilità discendente sia dalla veste di mediatori professionali sia, ancora di più, dal loro assoggettamento all'attività -particolarmente qualificata- di soggetti tenuti all'osservanza delle specifiche previsioni del T.U.B. Assente un'adeguata critica della decisione impugnata nella parte in cui essa ha esplicitamente richiamato tali ultimi parametri, è inevitabile concludere che il ricorso, non avendo investito la ratio della decisione medesima nella sua integralità, non può che incorrere in una valutazione di inammissibilità. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese alla luce della irritualità e conseguente inammissibilità dell'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4428 del 11/02/2022 - Rv. 663779 - 01). 5. Stante il tenore della pronuncia, deve invece darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. R.G. 23780/2017 - Pagina nr. 10 di 11 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei pr