CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n.80/01/17, depositata il 27/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Perugia, cinque avvisi di accertamento (n.T3N030603695/2013, n. T3N030603696/2013, n. T3N030603697/2013,n. T3N030603698/2013, n. T3N030603699/2013), con i quali l’Agenziadelle entrate, in relazione agli anni dal 2006 al 2010, aveva contestatoNumero registro generale 7745/2018Numero sezionale 5292/2026Numero di raccolta generale 23614/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’esistenza di ricavi non dichiarati, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n.600/1973, determinando maggiori imposte a titolo di Ires e Irap.[OSCURATO:PERSONA] impugnava tre avvisi di accertamento (n.T3N010604491/2013, n. T3N010604492/2013 e n. T3N010604493/2013),con i quali, in relazione agli anni dal 2008 al 2010, gli erano statecontestate, in qualità di socio della predetta società, maggiori imposte atitolo di Irpef sulla base della presunzione di distribuzione di utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.Gli atti impositivi traevano origine dall'attività svolta dalla Guardia dinei confronti di alcune società laziali riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] a suoi familiari ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Metalferros.a.s.), aveva accertato che tali società, sebbene avessero dichiarato dicommercializzare rottami ferrosi e avessero apparentemente realizzatorilevanti volumi di affari, erano in realtà prive di strutture atte a garantirnel'operatività. Tanto aveva condotto all'individuazione di una frode nelsettore del commercio dei rottami ferrosi, consistente sostanzialmentenell'interposizione delle società sopra citate tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e idestinatari reali dei rottami, interposizione che aveva permesso allasocietà contribuente di non risultare come cedente dei rottami e di nonessere sottoposta ad imposizione per i profitti derivanti dalle cessionimedesime.L'emersione del fenomeno fraudolento era avvenuta anche sullabase di intercettazioni ambientali e telefoniche e degli interrogatori di unaparte degli apparenti venditori privati dei rottami, nonché delle verifichecondotte su di loro - che, in alcuni casi, erano addirittura risultati decedutiprecedentemente alla data indicata sulle autofatture loro intestate -, esugli autotrasportatori che risultavano aver consegnato ai destinatari finalii rottami ferrosi.Numero registro generale 7745/2018Numero sezionale 5292/2026Numero di raccolta generale 23614/2026Data pubblicazione 21/07/2026A sostegno dei ricorsi i contribuenti deducevano: a) la violazionedell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti tributari ex artt. 7 e 12,comma 7, della legge n. 212/2000, in quanto gli atti impositivi avevanoriprodotto le conclusioni cui era pervenuta la Guardia di Finanza senzasvolgere alcuna analisi delle criticità in essa presenti e senzacorrettamente motivare le ragioni del controllo; inoltre, non risultavaallegata agli atti tutta la documentazione richiamata in motivazione; b) laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, inquanto gli elementi a supporto dell'accertamento non erano forniti deinecessari requisiti di sostanziale certezza per individuare redditi nondichiarati, ma erano semmai riconducibili a quelli previsti per gliaccertamenti induttivi; c) la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,in quanto, in presenza di una contabilità regolare, sarebbe stato oneredell'Ufficio provare l'esistenza di una frode alla quale avesse partecipato lasocietà contribuente; d) l’errata valutazione delle circostanze di fatto, inquanto le generiche annotazioni sui documenti di trasporto erano indizioinsufficiente a dimostrare che la contribuente avesse omesso di dichiararericavi e avesse indebitamente detratto costi; e) l’infondatezza nel meritodell'avviso di accertamento, in quanto le fatture di acquisto ritenuterelative ad operazioni inesistenti erano, invece, riferite ad acquisti reali; f)che, in subordine, andavano riconosciuti i costi sui maggiori ricaviaccertati e doveva procedersi alla sospensione del giudizio in attesa delladefinizione del processo penale.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva, altresì, la mancata dimostrazione dellapercezione, da parte sua, degli utili non dichiarati dalla società.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.2. I contribuenti proponevano appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,articolando un unico motivo.Numero registro generale 7745/2018Numero sezionale 5292/2026Numero di raccolta generale 23614/2026Data pubblicazione 21/07/2026I contribuenti resistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l’eccezione diinammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione.Invero, la sentenza impugnata è stata depositata il 27/02/2017 e,scadendo il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. in data27/09/2017 (computando il periodo feriale), lo stesso è stato sospeso disei mesi ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, conv. dallalegge n. 96/2017.Tempestiva risulta, quindi, la notifica del ricorso per cassazioneeseguita, a mezzo pec, il 27/03/2018.La tesi sostenuta dai controricorrenti, secondo cui, ai finidell’applicabilità della sospensione del termine di impugnazione, sarebbenecessaria l’istanza del contribuente rivolta al giudice presso il qualepende la causa, non ha alcun fondamento, né normativo né, tanto meno,logico, atteso che, diversamente opinando, l’operatività della predettasospensione - disposta ex lege per le controversie definibili, attribuite allagiurisdizione tributaria, in cui sia parte l’Agenzia delle entrate - verrebberimessa all’arbitrio del contribuente, che ne usufruirebbe eventualmentesolo a proprio vantaggio, in palese contrasto con la ratio legis, volta agarantire, a favore di tutte le parti del giudizio, il prodursi dell’effettosospensivo del decorso del termine di impugnazione.Il richiamo, poi, “al giudice presso il quale la causa è pendente”induce a ritenere che i controricorrenti abbiano confuso la sospensione deltermine di impugnazione con la sospensione del giudizio in pendenza delquale il contribuente decida di aderire alla definizione agevolata della lite.2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, inNumero registro generale 7745/2018Numero sezionale 5292/2026Numero di raccolta generale 23614/2026Data pubblicazione 21/07/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR, nelritenere che l’Ufficio non avesse assolto l’onere di provare l’esistenza diricavi occulti, ha concentrato il proprio esame solo su alcuni elementiindiziari, trascurando completamente tutte le altre evidenze fattuali, giàriportate nella motivazione dell’atto impositivo e reiterate nei gradi dimerito del giudizio.Così operando, i giudici d’appello hanno effettuato una valutazioneparcellizzata, anziché complessiva, degli elementi indiziari, senza tenerconto che le ditte laziali oggetto di verifica non potevano aver effettuato lecessioni fatturate in quanto erano: a) prive di struttura operativa; b)ubicate tutte, eccetto la [OSCURATO:SOCIETA]., al medesimo indirizzo; c)amministrate da soggetti appartenenti alla stessa famiglia; d) prive di sedisecondarie o piazzali destinati a depositi/punti di raccolta del materialeferroso; e) non intestatarie di utenze, ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA]. edella [OSCURATO:SOCIETA]., titolari di utenze elettriche senza, però, consumo dienergia, e solo nel 2006 e 2007 la prima società e nel 2010 la seconda.Inoltre, gli accertamenti bancari avevano consentito di appurare chesui conti correnti delle quattro società laziali erano confluite ingentisomme di denaro cartolarmente “giustificate” dalle fatture di venditaemesse dalle stesse: tuttavia, da tali conti, con cadenza quasi giornaliera,[OSCURATO:PERSONA] e, sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ingentissime somme di denaro in contanti, emettendo unanotevole quantità di assegni circolari.A fronte di tale mole di elementi indiziari, la CTR si è soffermataesclusivamente sulla circostanza della non univoca riferibilità alla societàcontribuente delle sigle apposte sui documenti di trasporto e sullaframmentarietà della documentazione extracontabile rinvenuta,astenendosi dall’inscrivere tali elementi nell’ambito di una complessivavalutazione di tutti gli altri addotti dall’Ufficio.2.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 7745/2018Numero sezionale 5292/2026Numero di raccolta generale 23614/2026Data pubblicazione 21/07/20262.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema diricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva puòessere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non giàper il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in unmodo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga algiudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando ilcorretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che: siapplichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi ilgrado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione;si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare laconcordanza (Cass. 29/07/2025, n. 21762).In particolare, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che siarticola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari perscartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che,presi singolarmente, presentino una positività parziale o almenopotenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementipresuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la lorocombinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magarinon raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con laconseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice sisia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio,senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenzaindiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi(Cass. 30/10/2025, n. 28751; Cass. 13/07/2025, n. 19253; Cass.27/03/2025, n. 8115; Cass. 25/10/2019, n. 27410; Cass. 12/04/2018, n.9059).In definitiva, i requisiti della gravità, della precisione e dellaconcordanza, richiesti dalla legge allorquando la prova addotta siacostituita da presunzioni, devono essere ricavati in relazione al complessoNumero registro generale 7745/2018Numero sezionale 5292/2026Numero di raccolta generale 23614/2026Data pubblicazione 21/07/2026degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimentosingolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento cosìfrazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi edi individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddettocontesto articolato e globale (Cass. 16/05/2017, n. 12002; Cass.05/12/2011, n. 26022).2.3 A tali principi la CTR si è attenuta.Invero, i giudici d’appello hanno espressamente richiamato glielementi presuntivi indicati dall’Ufficio nel ricorso per cassazione, mahanno ritenuto, con valutazione in fatto non censurabile in questa sedeperché non in contrasto con i principi che presiedono all’esame della provapresuntiva, che tali elementi non fossero sufficienti a dimostrare anche ilconsapevole coinvolgimento della società contribuente, come una delleeffettive cedenti del materiale ferroso, nel meccanismo fraudolentoipotizzato dall’Amministrazione finanziaria, posto che «le prove in atti acarico di [OSCURATO:SOCIETA]. sono effettivamente inconsistenti: l'annotazionedella sigla "Scar" o "Scarp" nei documenti di trasporto dei rottami è indiziodebolissimo e non consente la certa riferibilità della provenienza dellemerci [d]all'azienda [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; uno stralcio dei brogliacci chesono stati sequestrati in caso[a] di uno degli indagati è stato prodotto,peraltro tardivamente, in maniera incompleta e comunque dai pochi fogliconfusamente allegati alla memoria dell'agenzia delle entrate del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in nessuna parte si fa riferimento a "[OSCURATO:SOCIETA].", ma soloa tale "Gianni", oltre ad altri nominativi e ad annotazioni di scarsadecifrabilità ma comunque non riferibili all'attuale appellante. Leintercettazioni depositate (in numero di sette telefonate intercorse fra il 10maggio ed il 4 giugno 2010) provano solo che [OSCURATO:PERSONA] e De LucaAndrea si conoscevano, ma non forniscono nessun elemento nemmenoindiziario circa una loro complicità in un progetto criminoso. Da ultimo […]si ignora l'esito del procedimento penale. Il quadro complessivo nonNumero registro generale 7745/2018Numero sezionale 5292/2026Numero di raccolta generale 23614/2026Data pubblicazione 21/07/2026permette dunque di ritenere provato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. siastata l'effettiva fornitrice di rottami ferrosi e che quindi abbia occultato irelativi ricavi».Da tale motivazione emerge che la CTR, tutt’altro che limitandosi adesaminare atomisticamente e parzialmente gli elementi presuntivi offertidall’Ufficio, ha ritenuto del tutto insufficienti gli indizi a carico della societàcontribuente, spettando al medesimo Ufficio dimostrare non solo che lequattro società “cartiere” fossero incapaci di provvedere all’alienazionedelle merci fatturate, ma anche che le stesse si fossero interposte tra lacontribuente e gli effettivi acquirenti del materiale ferroso, circostanza,quest’ultima, rimasta sfornita di prova.In altri termini, gli elementi indiziari che, secondo la ricorrente, laCTR non avrebbe esaminato attengono alla sola posizione delle societàasseritamente interposte («Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate sonostate raggiunte sulla base di una serie di elementi presuntivi, di cui lamaggior parte riguardano la natura di "cartiera" della quattro societàinterposte: indisponibilità di sedi, principali o secondarie, idonee alla[r]accolta di materiale ferroso; società amministrate da personericonducibili ad un unico nucleo familiare e aventi sede legale allo stessoindirizzo; mancanza da dipendenti; mancanza di consumi di energiaelettrica; emissione di migliaia di autofatture per documentare acquistodei rottami da parte di privati, a volte deceduti o che hanno smentito lacessione; movimentazioni dei conti correnti in cui confluivano ingentisomme di denaro subite riprelevate»: sesta pagina dell’impugnatasentenza), ma non comprovano anche che la contribuente fosse una dellesocietà cedenti del materiale ferroso, essendo stata la partecipatio fraudisdella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. basata su elementi indiziari ritenuti“inconsistenti” e, quindi, inidonei a sostenere la versione dei fatti espostadall’Ufficio.Numero registro generale 7745/2018Numero sezionale 5292/2026Numero di raccolta generale 23614/2026Data pubblicazione 21/07/20262.4 D’altra parte, come già rilevato, non è possibile censurare insede di legittimità la violazione o falsa applicazione delle norme sullaprova presuntiva per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretatogli indizi in un modo piuttosto che in un altro (Cass. n. 21762/2025, cit.),essendo, più in generale, inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condannadell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese giudiziali, liquidatecome in dispositivo.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese giudiziali, cheliquida in euro 14.000,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali,euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano