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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11229/2026

Testo disponibile della fonte

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esentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura speciale unita al ricorso, giusta autorizzazione del G.d. del11.9.2023-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura speciale in copia informatica inserita nella bustatelematica del controricorso ed unita allo stesso-controricorrente-avverso la sentenza n. 454/2023 della Corte di appello di Lecce,depositata il 25.5.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 11.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 11229/20261. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in Dgatiau pdubibzliicoaz,io ne 27/04/2026dinanzi al Tribunale di Brindisi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenutaUBI [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), chiedendo laripetizione di somme addebitate sul conto corrente n. 679, accesodalla Società in data 18 novembre 1985, presso la filiale diCisternino.

La domanda traeva origine dal ricalcolo contabile delrapporto, effettuato prima dal consulente tecnico di parte esuccessivamente dal consulente tecnico d’ufficio nominato nelprocesso.

La CTU, adottando il criterio del “saldo rettificato”,accertava che la Banca aveva illegittimamente applicato interessianatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite eulteriori oneri, quantificando in € 42.396,28 il credito della Curatela.[OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, eccepiva la compensazioneassumendo di vantare, nei confronti della Fallita, un controcreditopari a € 621.403,98, relativo a un finanziamento chirografarioerogato nel 2010.

Con sentenza n. 292 del 13 febbraio 2020, ilTribunale di Brindisi accoglieva integralmente la domanda dellaCuratela, condannando la Banca al pagamento dell’importo indicatodalla CTU, oltre accessori, e rigettando l’eccezione di compensazioneper difetto dei necessari presupposti.

Le spese del giudizio, compresequelle della consulenza tecnica, venivano poste a carico della Banca.2.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA].,limitatamente al capo della sentenza che aveva disatteso l’eccezionedi compensazione. [OSCURATO:PERSONA] non impugnava, invece, il capo dellasentenza che accertava la debenza dell’importo in favore dellaCuratela.

Quest’ultima si costituiva resistendo all’impugnazione ededucendo, tra l’altro, che l’appellante non era più titolaredell’asserito controcredito, poiché lo aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA].,con cessione pro-soluto, in data 20 luglio 2018; pertanto, venivaeccepita dalla Curatela l’inammissibilità e l’infondatezza dellacompensazione per difetto del requisito della titolarità e,2 di 6Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026conseguentemente, dell’elemento costitutivo del diritto fatto valereNumero di raccolta generale 11229/2026dalla Banca.

Tale eccezione era documentata mediante prDoadtau pzubibolincaezio ne 27/04/2026dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, dell’attonotarile riportante la lista dei crediti ceduti e dell’attestazionerilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in data 4 aprile 2022.

Con sentenza n.454 del 25 maggio 2023, la Corte d’Appello di Lecce accoglieval’unico motivo di gravame, ritenendo sussistenti i presupposti dellacompensazione ex art. 56 l.fall., sul presupposto che entrambe lepretese creditorie – quella della Curatela e quella della Banca – eranoriconducibili a fatti genetici anteriori alla procedura concorsuale.

LaCorte dichiarava, quindi, estinto per compensazione il credito dellacuratela e revocava la condanna al pagamento disposta in primogrado, compensando integralmente le spese dei due gradi digiudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento proponeva ricorso in cassazione avversodetta sentenza della Corte di appello, formulando due motivi diimpugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente depositava memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia la nullità dellasentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.ed all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccezione sollevatadalla Curatela nel giudizio d’appello in ordine alla carenza di titolaritàdel controcredito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) e sulla carenza dell’elemento costitutivo del dirittofatto valere dalla stessa Banca, in ragione della cessione onerosapro-soluto del controcredito, effettuata con atto del 20-7-2018 dallacedente [OSCURATO:PERSONA] spa in favore della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nonché sulla conseguente inammissibilità ed infondatezza3 di 6Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 11229/2026dell’avversa eccezione di compensazione ex art. 56 l.fall.,Data pubblicazione 27/04/2026ingiustamente accolta nella sentenza impugnata.2) Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia la violazionedegli artt. 56 l.fall. e ss. e dell'art. 1243 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., poiché non ricorrevano i presupposti richiestiai fini dell’accoglimento dell’avversa infondata eccezione dicompensazione, oggetto dell’unico motivo d’appello formulato dallaUbi [OSCURATO:SOCIETA], e della conseguente ingiusta declaratoria diestinzione del credito della Curatela.3) Il primo motivo di impugnazione è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ricorrentelamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello di Leccedell’eccezione concernente la titolarità del credito.

Allega, infatti, chela Banca, nel corso del giudizio, ha ceduto il credito opposto incompensazione (€ 621.403,98), perdendone la titolarità, deduzionerispetto alla quale il giudice di appello non si è pronunciato.Viceversa, la Corte di appello ha statuito sul punto della titolarità, elo ha fatto implicitamente laddove ha accertato la sussistenza dellacompensazione tra i crediti in ragione della ricorrenza di entrambianteriormente alla apertura della procedura concorsuale.

Taleaffermazione è sufficiente per ritenere apprezzata in fatto la titolaritàdel credito della Banca al momento del perfezionarsi dellacompensazione.4) Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comportiuna statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, daritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione dialtra questione, il cui esame presuppone, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.(Cass. Sez. 2, 26/09/2024, n. 25710, Rv. 672295 - 02).4 di 6Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 11229/20265) La Corte di appello ha stabilito che “L’incontestato (maggior) creditoData pubblicazione 27/04/2026restitutorio della banca, infatti, preesisteva alla dichiarazione difallimento (ma anche alla precedente domanda di concordatopreventivo).

Anche il credito della curatela - sebbene accertatosoltanto con la sentenza impugnata - preesisteva rispetto alle dueprocedure concorsuali, poiché era sorto progressivamente, ognivolta che la banca aveva indebitamente trattenuto somme nondovute, a proprio favore, in costanza del rapporto di conto corrente”(sentenza impugnata della Corte di appello pag. 5).

Pertanto, laCorte di appello, affermando la rilevanza della compensazione almomento della coesistenza dei due crediti e la non contestazionedella titolarità in capo alla Società fallita ed alla Banca, ha respintol’eccezione sollevata dal Fallimento relativamente al venir meno dellatitolarità del credito.6) Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.La Corte di appello ha accertato in fatto la presenza di tutti ipresupposti per affermare la compensazione, applicando in primoluogo la normativa speciale in materia fallimentare di cui all’art. 56l.fall., che qualifica la compensazione come legale riconducendolaalla disciplina di cui all’art. 1243 c.c., ed, in secondo luogo,evidenziando la specialità della materia, che richiede la sussistenzadi entrambi i crediti anteriormente alla pronuncia dichiarativa delIl ricorrente, a fronte di detta pronuncia, allega genericamentel’insussistenza della anteriorità dei crediti, richiamando laconsecuzione tra procedure concorsuali, e la perdita della titolaritàdel credito da parte della Banca ai fini della compensazione, ma nonsi confronta con quanto statuito nella sentenza impugnata conriferimento alla origine dei crediti in applicazione della normativarichiamata ed alla irrilevanza della loro liquidità ed esigibilità.Peraltro, su detti aspetti, la Corte di appello, non solo ha motivatosulla preesistenza dei crediti compensati rispetto alla procedura5 di 6Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026concorsuale, ma ha posto in evidenza l’assenza di ogni contestazioneNumero di raccolta generale 11229/2026da parte del Fallimento del credito della Banca nel momDeatna tpoub bldicaezlio ne 27/04/2026perfezionamento della compensazione stessa (peraltro, ancheaccertato da una CTU).7) Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.8) Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico delricorrente in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori erimborso forfetario di spese generali nella misura massima di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 11.3.2026.Il Presidente6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura speciale unita al ricorso, giusta autorizzazione del G.d. del11.9.2023-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura speciale in copia informatica inserita nella bustatelematica del controricorso ed unita allo stesso-controricorrente-avverso la sentenza n. 454/2023 della Corte di appello di Lecce,depositata il 25.5.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 11.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 11229/20261. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in Dgatiau pdubibzliicoaz,io ne 27/04/2026dinanzi al Tribunale di Brindisi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenutaUBI [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), chiedendo laripetizione di somme addebitate sul conto corrente n. 679, accesodalla Società in data 18 novembre 1985, presso la filiale diCisternino. La domanda traeva origine dal ricalcolo contabile delrapporto, effettuato prima dal consulente tecnico di parte esuccessivamente dal consulente tecnico d’ufficio nominato nelprocesso. La CTU, adottando il criterio del “saldo rettificato”,accertava che la Banca aveva illegittimamente applicato interessianatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite eulteriori oneri, quantificando in € 42.396,28 il credito della Curatela.[OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, eccepiva la compensazioneassumendo di vantare, nei confronti della Fallita, un controcreditopari a € 621.403,98, relativo a un finanziamento chirografarioerogato nel 2010. Con sentenza n. 292 del 13 febbraio 2020, ilTribunale di Brindisi accoglieva integralmente la domanda dellaCuratela, condannando la Banca al pagamento dell’importo indicatodalla CTU, oltre accessori, e rigettando l’eccezione di compensazioneper difetto dei necessari presupposti. Le spese del giudizio, compresequelle della consulenza tecnica, venivano poste a carico della Banca.2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA].,limitatamente al capo della sentenza che aveva disatteso l’eccezionedi compensazione. [OSCURATO:PERSONA] non impugnava, invece, il capo dellasentenza che accertava la debenza dell’importo in favore dellaCuratela. Quest’ultima si costituiva resistendo all’impugnazione ededucendo, tra l’altro, che l’appellante non era più titolaredell’asserito controcredito, poiché lo aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA].,con cessione pro-soluto, in data 20 luglio 2018; pertanto, venivaeccepita dalla Curatela l’inammissibilità e l’infondatezza dellacompensazione per difetto del requisito della titolarità e,2 di 6Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026conseguentemente, dell’elemento costitutivo del diritto fatto valereNumero di raccolta generale 11229/2026dalla Banca. Tale eccezione era documentata mediante prDoadtau pzubibolincaezio ne 27/04/2026dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, dell’attonotarile riportante la lista dei crediti ceduti e dell’attestazionerilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in data 4 aprile 2022. Con sentenza n.454 del 25 maggio 2023, la Corte d’Appello di Lecce accoglieval’unico motivo di gravame, ritenendo sussistenti i presupposti dellacompensazione ex art. 56 l.fall., sul presupposto che entrambe lepretese creditorie – quella della Curatela e quella della Banca – eranoriconducibili a fatti genetici anteriori alla procedura concorsuale. LaCorte dichiarava, quindi, estinto per compensazione il credito dellacuratela e revocava la condanna al pagamento disposta in primogrado, compensando integralmente le spese dei due gradi digiudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento proponeva ricorso in cassazione avversodetta sentenza della Corte di appello, formulando due motivi diimpugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente depositava memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia la nullità dellasentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.ed all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccezione sollevatadalla Curatela nel giudizio d’appello in ordine alla carenza di titolaritàdel controcredito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) e sulla carenza dell’elemento costitutivo del dirittofatto valere dalla stessa Banca, in ragione della cessione onerosapro-soluto del controcredito, effettuata con atto del 20-7-2018 dallacedente [OSCURATO:PERSONA] spa in favore della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nonché sulla conseguente inammissibilità ed infondatezza3 di 6Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 11229/2026dell’avversa eccezione di compensazione ex art. 56 l.fall.,Data pubblicazione 27/04/2026ingiustamente accolta nella sentenza impugnata.2) Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia la violazionedegli artt. 56 l.fall. e ss. e dell'art. 1243 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., poiché non ricorrevano i presupposti richiestiai fini dell’accoglimento dell’avversa infondata eccezione dicompensazione, oggetto dell’unico motivo d’appello formulato dallaUbi [OSCURATO:SOCIETA], e della conseguente ingiusta declaratoria diestinzione del credito della Curatela.3) Il primo motivo di impugnazione è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ricorrentelamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello di Leccedell’eccezione concernente la titolarità del credito. Allega, infatti, chela Banca, nel corso del giudizio, ha ceduto il credito opposto incompensazione (€ 621.403,98), perdendone la titolarità, deduzionerispetto alla quale il giudice di appello non si è pronunciato.Viceversa, la Corte di appello ha statuito sul punto della titolarità, elo ha fatto implicitamente laddove ha accertato la sussistenza dellacompensazione tra i crediti in ragione della ricorrenza di entrambianteriormente alla apertura della procedura concorsuale. Taleaffermazione è sufficiente per ritenere apprezzata in fatto la titolaritàdel credito della Banca al momento del perfezionarsi dellacompensazione.4) Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comportiuna statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, daritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione dialtra questione, il cui esame presuppone, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.(Cass. Sez. 2, 26/09/2024, n. 25710, Rv. 672295 - 02).4 di 6Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026Numero di raccolta generale 11229/20265) La Corte di appello ha stabilito che “L’incontestato (maggior) creditoData pubblicazione 27/04/2026restitutorio della banca, infatti, preesisteva alla dichiarazione difallimento (ma anche alla precedente domanda di concordatopreventivo). Anche il credito della curatela - sebbene accertatosoltanto con la sentenza impugnata - preesisteva rispetto alle dueprocedure concorsuali, poiché era sorto progressivamente, ognivolta che la banca aveva indebitamente trattenuto somme nondovute, a proprio favore, in costanza del rapporto di conto corrente”(sentenza impugnata della Corte di appello pag. 5). Pertanto, laCorte di appello, affermando la rilevanza della compensazione almomento della coesistenza dei due crediti e la non contestazionedella titolarità in capo alla Società fallita ed alla Banca, ha respintol’eccezione sollevata dal Fallimento relativamente al venir meno dellatitolarità del credito.6) Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.La Corte di appello ha accertato in fatto la presenza di tutti ipresupposti per affermare la compensazione, applicando in primoluogo la normativa speciale in materia fallimentare di cui all’art. 56l.fall., che qualifica la compensazione come legale riconducendolaalla disciplina di cui all’art. 1243 c.c., ed, in secondo luogo,evidenziando la specialità della materia, che richiede la sussistenzadi entrambi i crediti anteriormente alla pronuncia dichiarativa delIl ricorrente, a fronte di detta pronuncia, allega genericamentel’insussistenza della anteriorità dei crediti, richiamando laconsecuzione tra procedure concorsuali, e la perdita della titolaritàdel credito da parte della Banca ai fini della compensazione, ma nonsi confronta con quanto statuito nella sentenza impugnata conriferimento alla origine dei crediti in applicazione della normativarichiamata ed alla irrilevanza della loro liquidità ed esigibilità.Peraltro, su detti aspetti, la Corte di appello, non solo ha motivatosulla preesistenza dei crediti compensati rispetto alla procedura5 di 6Numero registro generale 74/2024Numero sezionale 1169/2026concorsuale, ma ha posto in evidenza l’assenza di ogni contestazioneNumero di raccolta generale 11229/2026da parte del Fallimento del credito della Banca nel momDeatna tpoub bldicaezlio ne 27/04/2026perfezionamento della compensazione stessa (peraltro, ancheaccertato da una CTU).7) Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.8) Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico delricorrente in virtù del principio di soccombenza. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori erimborso forfetario di spese generali nella misura massima di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 11.3.2026.Il Presidente6 di 6
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