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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09738/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.

Rilevato che, con sentenza del 24 aprile 2025, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione resa in primo grado in data 12 giugno 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni uno e mesi nove di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi 1, 2, 3 e 4 dell'imputazione), concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, eccependo la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., vista l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 1, 2 e 3 dell'imputazione, che sarebbe maturata prima della pronuncia di primo grado.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dovendosi considerare che, correttamente, il momento consumativo del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 è stato indicato in quello coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (ex plurimis, Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv. 271044 - 01); che, la condotta più risalente, di cui al capo 1), si è consumata in data 9 settembre 2015 (come indicato dall'imputazione), e la sua prescrizione massima si computa in 10 anni, ex art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, sicché il termine di prescrizione non risultava decorso alla data della sentenza impugnata; che, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione rata maturata dopo la sentenza di appello, non è possibile dichiarare la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 1) (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); che analoghe considerazioni valgono per le successive condotte di cui agli altri capi dell'imputazione.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 2 A_, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. Rilevato che, con sentenza del 24 aprile 2025, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione resa in primo grado in data 12 giugno 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni uno e mesi nove di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi 1, 2, 3 e 4 dell'imputazione), concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, eccependo la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., vista l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 1, 2 e 3 dell'imputazione, che sarebbe maturata prima della pronuncia di primo grado. Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dovendosi considerare che, correttamente, il momento consumativo del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 è stato indicato in quello coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (ex plurimis, Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv. 271044 - 01); che, la condotta più risalente, di cui al capo 1), si è consumata in data 9 settembre 2015 (come indicato dall'imputazione), e la sua prescrizione massima si computa in 10 anni, ex art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, sicché il termine di prescrizione non risultava decorso alla data della sentenza impugnata; che, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione rata maturata dopo la sentenza di appello, non è possibile dichiarare la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 1) (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); che analoghe considerazioni valgono per le successive condotte di cui agli altri capi dell'imputazione. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 2 A_, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13
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