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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 34299/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20834/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 1554/28/17 depositata il 20/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1554/28/17 del 20/02/2017 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 8643 del 29/04/2015, accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 128/35/11 della Commissionetributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emanato in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dai soggetti cartiere [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Futura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Marpas e Vidas, nonché per il recupero di IVA intracomunitaria non versata.

In corso di causa l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva rinunciato al recupero dei costi.

La controversia verte, pertanto, unicamente sull’IVA indebitamente detratta o non versata. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, a seguito del decesso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e del difensore domiciliatario, l’avviso di fissazione dell’udienza va notificato alla parte personalmente e detta notificazione non risulta andata a buon fine.

Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20834/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 1554/28/17 depositata il 20/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1554/28/17 del 20/02/2017 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 8643 del 29/04/2015, accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 128/35/11 della Commissionetributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emanato in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dai soggetti cartiere [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Futura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Marpas e Vidas, nonché per il recupero di IVA intracomunitaria non versata. In corso di causa l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva rinunciato al recupero dei costi. La controversia verte, pertanto, unicamente sull’IVA indebitamente detratta o non versata. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, a seguito del decesso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e del difensore domiciliatario, l’avviso di fissazione dell’udienza va notificato alla parte personalmente e detta notificazione non risulta andata a buon fine. Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruol
Sentenza Cassazione n. 34299/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris