Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29554/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come - altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 cod. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei due gruppi di delitti per i quali è stata richiesta l'unificazione (il primo riguardante due rapine e il secondo violazioni di misure di prevenzione) e in particolare la loro contiguità temporale, l'omogeneità delle violazioni e le loro identiche modalità esecutive, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Taranto.

Si veda in particolare p. 4, in cui si sottolinea come le rapine non possano dirsi esecutive di un medesimo disegno criminoso nonostante l'omogeneità delle violazioni, lo stesso luogo di commissione e la parziale coincidenza dei concorrenti, considerata la distanza temporale di quasi un anno e il diverso ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] (nella prima come ideatore e nella seconda come esecutore materiale).

Si evidenzia, inoltre, che anche le violazioni della misura di prevenzione, distanziate da sei mesi, non risultano, sulla base delle relative sentenze e in assenza di specifica allegazione da parte del richiedente, esecutive di un medesimo disegno criminoso; e che comunque tutti i reati sembrano piuttosto espressivi di uno stile di vita delinquenziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come - altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 cod. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei due gruppi di delitti per i quali è stata richiesta l'unificazione (il primo riguardante due rapine e il secondo violazioni di misure di prevenzione) e in particolare la loro contiguità temporale, l'omogeneità delle violazioni e le loro identiche modalità esecutive, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Taranto. Si veda in particolare p. 4, in cui si sottolinea come le rapine non possano dirsi esecutive di un medesimo disegno criminoso nonostante l'omogeneità delle violazioni, lo stesso luogo di commissione e la parziale coincidenza dei concorrenti, considerata la distanza temporale di quasi un anno e il diverso ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] (nella prima come ideatore e nella seconda come esecutore materiale). Si evidenzia, inoltre, che anche le violazioni della misura di prevenzione, distanziate da sei mesi, non risultano, sulla base delle relative sentenze e in assenza di specifica allegazione da parte del richiedente, esecutive di un medesimo disegno criminoso; e che comunque tutti i reati sembrano piuttosto espressivi di uno stile di vita delinquenziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lugl
Sentenza Cassazione n. 29554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris