CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 47869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 febbraio 2022 il Tribunale di Salerno condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche alla pena di C 300,00 di ammenda ciascuno avendoli riconosciuti colpevoli dei reati di cui ai punti sub A e sub B dell'imputazione, e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 200 di ammenda, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui al punto A dell'imputazione; che avverso la predetta sentenza hanno proposto appello congiuntamente i prevenuti, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepivano il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità lamentando la carenza della sentenza impugnata relativamente al raggiungimento della prova della colpevolezza degli imputati; che con il secondo motivo invocavano l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che l'atto d'appello, secondo il principio del favor impugnationis, veniva convertito in ricorso per cassazione; che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto innpingente esclusivamente motivi di merito sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che la richiesta applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., che non risulta essere stata presentata innanzi al Giudice di prime cure, non può essere invocata per la prima volta in questa sede di legittimità di tal ché deve dichiarata inammissibile; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.