CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36306/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18589-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 489/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11 /2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] PR1SCOLI. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per IVA relativamente all'anno d'imposta 2006; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente; la parte contribuente proponeva appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] e con memoria integrativa dichiarava di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata chiedendo l'estinzione del giudizio; la [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti e vista la documentazione prodotta, rilevato che la parte contribuente nelle more del giudizio, in data 30 aprile 2019, aveva presentato tramite pec dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136 del 2018, dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensava le spese. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché, in relazione Ric. 2021 n. 18589 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del D.L. n. 119 del 2018 per non avere l'Ufficio accettato la rinuncia della controparte. Il motivo di impugnazione è inammissibile. Infatti, il ricorso si dimostra carente dal punto di vista dell'autosufficienza laddove fa riferimento alle memorie conclusionali della parte e alla circostanza che mancherebbe ancora una somma da riscuotere (cfr. Cass. n. 10761 del 2022, secondo cui ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica; Cass. n. 6769 del 2022, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione); infine nel ricorso non si spiega quale rilevanza avrebbe nella specie l'effettuata distinzione tra atti impositivi e atti riscossivi (cfr. Cass. SU n. 23745 del 2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto Ric. 2021 n. 18589 sez. MT - ud. 08-11-2022 -3- contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa). Pertanto, inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e